Cassazione Civile, Ordinanza n. 29852/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta per i danni subiti da una persona caduta su una buca presente sulla carreggiata in un centro abitato. Il tribunale aveva condannato il solo ente comunale al risarcimento. In appello, il comune aveva contestato la decisione, ma la corte territoriale aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo che il termine breve per appellare decorresse dalla spedizione della notifica della sentenza e non dalla sua ricezione. Con il ricorso per cassazione il comune ha dedotto, con cinque motivi, vizi relativi alla prova e alla validità della notificazione della sentenza di primo grado, alla mancata o errata valutazione degli atti postali, all’omesso esame di fatti decisivi e alla nullità della motivazione; in via subordinata ha invocato il principio di scissione dei termini tra notificante e destinatario. La controparte ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c., rileva per ciascuna parte la data di perfezionamento della notificazione nei suoi confronti e non quella di spedizione. Poiché la sentenza era stata spedita il 29 gennaio 2018 ma si era perfezionata per il comune il 31 gennaio 2018, l’appello proposto il 1 marzo 2018 doveva considerarsi tempestivo, essendo il termine scaduto solo il 2 marzo 2018. La sentenza della corte d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione, che dovrà riesaminare l’appello e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi, ma il decisum si fonda sul diverso profilo della decorrenza del termine breve per impugnare e sulla corretta individuazione del dies a quo.
art. 148 c.p.c.
Invocato per censurare la notificazione, ma la Corte non vi si sofferma perché accoglie il motivo relativo alla tempestività dell’appello.
art. 4 L. 890/1982
Richiamato nei motivi in tema di notifica a mezzo posta, ma assorbito dall’accoglimento del motivo sulla scissione degli effetti della notificazione.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi, senza rilievo decisivo nella motivazione finale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per dedurre un vizio di motivazione della sentenza d’appello, ma i restanti motivi sono stati assorbiti.
art. 325 c.p.c.
Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza e, per ciascun destinatario, dal suo perfezionamento nei confronti di quel destinatario.
art. 138, comma 2, c.p.c.
Citato dalla corte territoriale per affermare il perfezionamento della notificazione in caso di rifiuto di ricevere l’atto.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, rileva la data di perfezionamento della notificazione della sentenza nei confronti della parte destinataria, non la data di spedizione del plico.
- Il principio di scissione degli effetti della notificazione comporta che il dies a quo per il destinatario coincide con il momento in cui la notificazione si perfeziona nei suoi confronti e produce legale conoscenza dell’atto.
- Se la sentenza è stata consegnata al destinatario in una certa data, il termine per proporre impugnazione va calcolato da quel momento, con applicazione delle regole ordinarie sul computo dei termini.
- Quando un motivo di ricorso è logicamente preliminare e assorbente, la Corte può esaminarlo in via prioritaria secondo il criterio della ragione più liquida, dichiarando assorbiti gli altri.
- rami
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