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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02965/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti. I motivi investivano il giudizio di responsabilità, la dosimetria della pena, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in bilanciamento equivalente con la recidiva e la stessa ritenuta recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano in parte una mera riproposizione di contestazioni già esaminate dai giudici di merito e, in sostanza, miravano a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; in parte erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, richiamando anche la decisione di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica la condotta concreta, ma indica che la sentenza impugnata riguardava un reato in materia di stupefacenti.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente dal riferimento alle circostanze attenuanti generiche, la cui mancata concessione o il cui bilanciamento con la recidiva è stato devoluto con il ricorso.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato implicitamente dal riferimento alla recidiva ritenuta dai giudici di merito e contestata nel ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, trattandosi di profili riservati al giudice di merito.
  • Le doglianze sulla dosimetria della pena, sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla recidiva devono essere articolate in modo specifico e critico rispetto alla motivazione resa in appello; altrimenti sono generiche e inammissibili.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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