Cassazione Penale, Sentenza n. 41748/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di merito deducendo che, per effetto della novella introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica all'art. 624 c.p.), il reato di furto contestato è divenuto procedibile a querela della persona offesa. Poiché nella specie la persona offesa (ENEL SPA) aveva solo presentato una denuncia ex art. 331 c.p.p. in data prossima al 4 aprile 2015 e non aveva successivamente integrato la querela prima del 30 marzo 2023, mancava la querela necessaria alla procedibilità del reato. Ne è conseguita la richiesta di annullamento della sentenza per improcedibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che, successivamente alla sentenza impugnata, il regime di procedibilità per il reato di furto è cambiato (art. 624, comma 3, c.p.) e che non risultava presentata la querela dalla persona offesa. Non ricorrendo le ipotesi che consentono la prosecuzione d'ufficio (es. incapace della persona offesa o le circostanze previste dall'art. 625 nn. 7 e 7-bis), e non essendovi integrazione della querela nei termini utili, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per essere il reato improcedibile per mancanza di querela.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 2, comma 1, lett. i)
La norma ha modificato il regime di procedibilità per alcune fattispecie, tra cui il furto, incidendo sul fatto che la procedibilità avvenga a querela della persona offesa salvo specifiche eccezioni
Codice penale
Dopo la novella il delitto di furto 'è punibile a querela della persona offesa' con prosecuzione d'ufficio solo nei casi indicati (persona offesa incapace o ricorrenza di alcune circostanze di cui all'art. 625 nn. 7 e 7-bis)
Codice penale
Riferimento alla aggravante adombrata nella sentenza di merito (furto aggravato per uso di mezzo fraudolento); la modifica di procedibilità incide comunque sulla perseguibilità della fattispecie così qualificata salvo le eccezioni previste dal nuovo art. 624
Codice di procedura penale
La denuncia (ai sensi dell'art. 331 c.p.p.) non equivale alla querela per le fattispecie divenute procedibili a querela; la presenza di una denuncia antecedente non supplisce alla mancata presentazione della querela
Codice di procedura penale
Richiamata per escludere l'applicazione di eventuali cause che permettano la prosecuzione nonostante il mutato regime di procedibilità; la Corte ha ritenuto che nessuna delle ipotesi previste ricorresse nel caso concreto
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att.
Norma procedurale che limita l'estensione del motivo di ricorso in cassazione; il ricorso è stato ammesso nei limiti consentiti
Massime di principio
- Quando una legge sopravvenuta muta il regime di procedibilità di un reato rendendolo procedibile a querela, è essenziale verificare se la querela sia stata effettivamente presentata nei termini previsti; in assenza di querela il reato può divenire improcedibile
- La denuncia (segnalazione/denuncia ex art. 331 c.p.p.) non sostituisce la querela; occorre dunque distinguere chiaramente i due istituti e non presumere che una denuncia equivalga a querela
- Le eccezioni che consentono la prosecuzione d'ufficio (es. persona offesa incapace per età o infermità, o le specifiche circostanze indicate dalla normativa) devono essere espressamente verificate: se non ricorrono, la prosecuzione è preclusa
- In caso di modifica legislativa intervenuta dopo la sentenza di merito, la procura e le parti devono accertare tempestivamente l'eventuale necessità di integrazione della querela nei termini utili per evitare l'improcedibilità
- Per l'imputato, il nuovo regime può essere motivo efficace di impugnazione: la difesa deve controllare le formalità relative alla querela e proporre tempestivamente istanze di improcedibilità se manca la querela
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando il vizio (per esempio l'improcedibilità per mancanza di querela) è insanabile e non richiede istruzione supplementare
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41578/2023 del 13/10/2023
- Sentenza penale · 13 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41579/2023 del 13/10/2023
- Sentenza penale · 13 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41580/2023 del 13/10/2023
- Sentenza penale · 13 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41581/2023 del 13/10/2023
- Sentenza penale · 13 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41583/2023 del 13/10/2023
- Sentenza penale · 13 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41585/2023 del 13/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →