Sentenza n. 331/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'autorizzazione d'esercizio prot. n. 7455 datata 27/10/2017 rilasciata dal Comune di Spigno Saturnia, con la quale è stato autorizzato il potenziamento con GPL per autotrazione e Metano del predetto impianto carburanti; - della nota ASTRAL prot. conc. 1715, n. 0020009 datata 24/10/2016; - di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MARCIELLO ARMANDO il 17\10\2018 : - della nota prot. n. 2654/2018 datata 10/04/2018 del Comune di Spigno Saturnia; - della nota ASTRAL prot. conc. 1715, n. 0020009 datata 24/10/2016; - di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione comunale al potenziamento di un impianto di distribuzione carburanti con GPL e metano per autotrazione, nonché atti presupposti e comunicazione comunale adottata in esecuzione di una precedente sentenza sul silenzio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, gestore di un impianto di distribuzione carburanti sito sulla stessa strada dell'impianto della controinteressata, ha impugnato l'autorizzazione comunale al potenziamento di quest'ultimo con GPL e metano per autotrazione, la nota dell'ente proprietario della strada e la successiva comunicazione comunale. Ha sostenuto che l'introduzione di nuovi carburanti costituisse un potenziamento soggetto ad apposita autorizzazione d'esercizio, anziché a una mera comunicazione, e che l'autorizzazione non potesse essere rilasciata in ragione delle caratteristiche della viabilità. Ha inoltre dedotto vizi procedimentali, in particolare l'assenza originaria della perizia giurata prevista dalla disciplina statale, prodotta soltanto successivamente. Con motivi aggiunti ha contestato il presupposto parere dell'ASTRAL, lamentando una difettosa rappresentazione della rete viaria. Le parti resistenti hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione per assenza di vicinitas commerciale, la tardività dell'impugnazione e l'assenza di portata lesiva dell'autorizzazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per difetto di legittimazione del ricorrente, senza esaminare nel merito le censure relative alla disciplina autorizzatoria, alla perizia giurata e al parere dell'ASTRAL. Il giudice ha richiamato i presupposti della legittimazione dell'imprenditore concorrente a impugnare il titolo abilitativo rilasciato a un altro operatore: la prova della vicinitas commerciale, da accertare mediante criteri specialistici e metodi di calcolo; la deduzione di interessi ulteriori rispetto a quelli meramente privati e anticoncorrenziali, concernenti salute, lavoratori, ambiente, ambiente urbano o beni culturali; e la rigorosa prova di un pregiudizio significativo derivante dal nuovo insediamento. Nel caso concreto, anche ammesso il requisito della vicinitas, il ricorrente non aveva fornito né allegato la lesione di interessi ulteriori rispetto al proprio interesse commerciale, né dimostrato un pregiudizio significativo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 32/1998
Il ricorrente ha invocato la necessità di un'apposita autorizzazione d'esercizio per il potenziamento dell'impianto con nuovi carburanti e l'obbligo della perizia giurata; il TAR non ha deciso tali questioni per l'inammissibilità del ricorso.
artt. 5, 6, 10 e 14 l.r. Lazio 8/2001
Il ricorrente ha distinto il regime delle modifiche degli impianti, asseritamente soggette a comunicazione, da quello dei potenziamenti con nuovi carburanti, asseritamente soggetti ad autorizzazione; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 17 c.p.a.
La precedente sentenza del TAR, resa su ricorso avverso il silenzio, aveva imposto al Comune di provvedere sull'istanza del ricorrente; tale precedente non è stato oggetto di ulteriore interpretazione decisiva.
art. 73 c.p.a.
La causa è stata decisa dopo lo scambio delle memorie conclusionali previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- L'imprenditore concorrente è legittimato a impugnare il titolo abilitativo rilasciato a un altro operatore soltanto se dimostra la vicinitas commerciale, intesa come comune riferimento a un medesimo bacino di utenza, da accertare mediante criteri specialistici e metodi di calcolo non sostituibili con la comune esperienza o con la scienza privata del giudice.
- La mera appartenenza al medesimo mercato o la concorrenza commerciale non bastano a fondare la legittimazione del terzo: il ricorrente deve dedurre la lesione di interessi ulteriori rispetto al proprio interesse economico privato, quali salute, tutela dei lavoratori, ambiente, ambiente urbano o beni culturali.
- Il concorrente che impugna il titolo abilitativo di un altro operatore deve fornire rigorosa prova di un pregiudizio significativo derivante dall'insediamento o dall'attività contestata; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione, senza esame dei vizi dedotti contro l'atto.
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