Sentenza del 29/01/2018 n. 996 - Comm. Trib. Prov. Catania
Accertamento sulla base di studi di settore - Rilievi in merito ai parametri applicati - Onere a carico del contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa basata sugli studi di settore è stata ritenuta legittima in assenza di specifici rilievi e di una prova concreta, riferita alla particolare attività esercitata, dell'inidoneità dello standard applicato. L'onere della prova delle circostanze giustificative grava sul contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un accertamento fondato sugli studi di settore e, in particolare, la contestazione dei parametri e dei coefficienti utilizzati dall'Amministrazione finanziaria. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che lo standard applicato non fosse adeguato alla specifica realtà economica dell'impresa. La sentenza afferma però che il contribuente deve formulare contestazioni specifiche sui coefficienti parametrici utilizzati e deve dimostrare, sia nella fase amministrativa sia davanti al giudice tributario di merito, l'esistenza di condizioni concrete che giustifichino l'esclusione dell'attività dall'ambito di applicazione dello standard prescelto.
Norme richiamate
Art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331
Prevede il ricorso agli studi di settore quale strumento di determinazione presuntiva dei ricavi o compensi, sulla base di caratteristiche dell'attività economica.
Art. 62-sexies, comma 3, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331
Consente l'accertamento quando i ricavi o compensi dichiarati risultano non congrui rispetto agli studi di settore, ferma la necessità di valutare le specifiche condizioni dell'attività e il contraddittorio con il contribuente.
Massime di principio
- Chi contesta un accertamento basato sugli studi di settore non può limitarsi a negare genericamente la validità dei parametri: deve indicare quali coefficienti siano inadeguati e per quali ragioni.
- Il contribuente deve fornire una prova concreta e specifica delle peculiarità della propria attività, come condizioni di mercato, organizzazione, localizzazione, dimensioni o altre circostanze idonee a rendere lo standard non rappresentativo.
- Le giustificazioni devono essere dedotte già nella fase amministrativa e possono essere ulteriormente sviluppate davanti al giudice tributario, ma non è sufficiente una contestazione generica o meramente astratta.
- Lo scostamento dagli studi di settore costituisce un elemento presuntivo che può sostenere l'accertamento se adeguatamente inserito nel contraddittorio; la difesa efficace richiede quindi documentazione e argomentazioni riferite alla concreta realtà aziendale.
- In assenza di prova specifica dell'inapplicabilità dello standard, prevale la ricostruzione dell'Amministrazione finanziaria fondata sui parametri presuntivi.
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