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Sentenza

Sentenza n. 1183/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e decreto questorile di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione delle armi e la conseguente revoca della licenza di porto di fucile, deducendo l'inadeguatezza e genericità della motivazione, il difetto di istruttoria e la mancata valutazione delle memorie difensive. Ha sostenuto di avere utilizzato gli strumenti dell'ordinamento per tutelare i propri diritti, senza abusare delle armi, e che la conflittualità con la vicina di casa non fosse sufficiente a giustificare il provvedimento. Ha inoltre lamentato di non essere stato sentito, che l'istruttoria si sarebbe basata sulle sole dichiarazioni della vicina, l'archiviazione del procedimento penale originato dalla segnalazione e l'assenza di motivazione sulla scelta della revoca anziché della sospensione della licenza. Con riferimento al decreto questorile, ha contestato anche la sua adozione in data anteriore rispetto al decreto prefettizio notificatogli. È stata proposta anche domanda risarcitoria per la cessione coattiva o disattivazione delle armi e per l'impossibilità di svolgere l'attività sportiva e partecipare alle competizioni.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il divieto prefettizio ex art. 39 TULPS si fondi su una valutazione prognostica e ampiamente discrezionale dell'affidabilità del detentore e del rischio di abuso delle armi, con finalità preventiva e non punitiva. Tale valutazione non richiede una condanna penale, una misura di pubblica sicurezza, una minaccia effettuata con l'arma o un accertamento di pericolosità sociale; può essere fondata anche su singoli episodi e su una situazione di radicata conflittualità familiare o di vicinato. Nel caso concreto, la conflittualità tra il ricorrente e la vicina, confermata anche dal ricorrente, è stata ritenuta sufficiente a giustificare il divieto, indipendentemente dall'effettivo uso, porto o esibizione delle armi e dall'archiviazione del procedimento penale. Il giudice ha escluso il difetto di istruttoria e motivazione, ritenendo irrilevante il mancato ascolto personale del ricorrente poiché le sue argomentazioni non avrebbero potuto superare il dato della conflittualità. La revoca della licenza è stata ritenuta conseguenza diretta, necessaria e vincolata del divieto prefettizio; pertanto, non è risultata decisiva neppure la circostanza che il decreto questorile richiamasse un decreto prefettizio anteriore rispetto a quello notificato, poiché i due decreti prefettizi apparivano identici nel contenuto e la Questura non avrebbe potuto adottare una decisione diversa. La domanda risarcitoria è stata respinta per l'assenza di illegittimità dell'attività amministrativa. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti (...) alle persone ritenute capaci di abusarne

    Attribuisce al Prefetto un potere ampiamente discrezionale e preventivo, fondato su un giudizio prognostico di affidabilità e sull'assenza di rischi di abuso, senza necessità di una responsabilità penale o di una condotta concretamente realizzata mediante l'arma.

  • artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    La revoca della licenza di porto d'armi costituisce conseguenza diretta e vincolata del divieto prefettizio di detenzione delle armi.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti e relativo avviso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi ex art. 39 TULPS è una misura preventiva, non sanzionatoria, fondata su un giudizio prognostico ampiamente discrezionale sull'affidabilità del soggetto e sul rischio, anche solo potenziale, di abuso delle armi; non richiede una condanna penale, una misura di pubblica sicurezza o l'effettivo uso dell'arma in condotte minacciose.
  • La valutazione prefettizia ex art. 39 TULPS non coincide con un giudizio di pericolosità sociale e può fondarsi anche su singoli episodi o su una situazione di radicata conflittualità familiare o di vicinato, purché il giudizio non sia manifestamente irragionevole o illogico.
  • In presenza di una conflittualità di vicinato confermata dagli stessi interessati, il divieto di detenzione può essere ritenuto adeguatamente istruito e motivato anche senza dimostrare che il detentore abbia portato, mostrato o utilizzato le armi nel corso dei contrasti.
  • Quando il divieto prefettizio di detenzione delle armi è legittimo, la revoca della licenza di porto d'armi da parte del Questore costituisce conseguenza immediata, diretta, necessaria e vincolata; non sussiste quindi un autonomo margine per preferire la sospensione alla revoca.
  • L'assenza di audizione personale dell'interessato non determina l'illegittimità del provvedimento quando le difese prospettabili non avrebbero potuto superare il dato fattuale posto a fondamento della misura preventiva.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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