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Sentenza

Sentenza n. 14964/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento -previa tutela cautelare - dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 44 e 49 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.lgs. 259/03 s.m.d.) concessa dal Comune di Roma e ARPA Lazio per la installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile sito nel Comune di Roma in via Valeria Moriconi snc delle società WindTre SpA e Cellnex Italia SpA, e di ogni altro atto presupposto, ivi compreso ove occorra il parere positivo preventivo dell'ARPA, la Vap e/o il parere del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e risanamento degli inquinamenti di Roma Capitale, la comunicazione di inizio lavori, il progetto definitivo della infrastruttura citata e l'analisi di impatto elettromagnetico nonché ogni altra autorizzazione concessa da parte resistente con riferimento all'impianto, ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto; nonché per la condanna in forma specifica all'adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell'impianto e riduzione in pristino.

Giustizia amministrativa202514457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione tacita ex art. 44 d.lgs. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile in Roma, via Valeria Moriconi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (residenti vicini)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto: violazione dell’art. 3 del regolamento di Roma Capitale del 2015 sulla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, per omessa istruttoria circa la possibilità di utilizzare aree preferenziali pubbliche; inosservanza delle fasce minime di rispetto stradale; violazione del principio di precauzione in relazione al parere di ARPA Lazio e alla tutela della salute rispetto alle emissioni elettromagnetiche. Hanno inoltre contestato la sufficienza dell’asseverazione e della documentazione prodotta dal gestore, sostenendo che esistessero nella zona siti alternativi da valutare e che la ricerca non potesse essere limitata a un raggio ristretto individuato unilateralmente dall’operatore. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse a ricorrere, ritenendo insufficiente la mera vicinitas.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità, riconoscendo la legittimazione e l’interesse dei ricorrenti in ragione della stabile dimora in prossimità dell’impianto, della prospettata possibile incidenza sulla salute, sull’ambiente e sul paesaggio e del possibile deprezzamento degli immobili. Nel merito, ha accolto il motivo relativo all’omessa istruttoria sulle aree preferenziali pubbliche. L’art. 3 del regolamento comunale impone all’amministrazione di verificare concretamente se le aree preferenziali siano impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura del servizio. Roma Capitale si è invece limitata a recepire le dichiarazioni del gestore e a svolgere un esame meramente formale della documentazione, senza un confronto concreto tra le localizzazioni alternative e senza verificare adeguatamente la necessità del sito prescelto. I ricorrenti avevano fornito un principio di prova dell’esistenza di siti alternativi, sufficiente a rendere esigibile tale accertamento. Il motivo relativo al principio di precauzione e al parere ARPA è stato respinto: non era stato contestato il superamento dei limiti emissivi stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003, né erano stati dimostrati errori o omissioni nella documentazione tecnica utilizzata da ARPA. Il motivo sulle fasce di rispetto e ogni ulteriore censura sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso è stato quindi accolto e l’autorizzazione ex art. 44 d.lgs. 259/2003 annullata. Roma Capitale, Cellnex Italia e WindTre sono state condannate in solido al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, a titolo di spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    L’autorizzazione tacita per l’installazione dell’impianto è stata annullata per difetto di istruttoria comunale sulla localizzazione alternativa in aree preferenziali.

  • art. 49 d.lgs. 259/2003

    Richiamato quale base normativa del procedimento autorizzatorio relativo all’impianto di comunicazioni elettroniche.

  • art. 3 del regolamento di Roma Capitale del 2015 sulla localizzazione degli impianti di telefonia mobile

    le precedenti localizzazioni risultino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi

    Impone una verifica concreta e adeguatamente istruita delle aree preferenziali, in particolare pubbliche, prima di ammettere la localizzazione proposta dal gestore.

  • art. 6 del regolamento di Roma Capitale del 2015 sulla localizzazione degli impianti di telefonia mobile

    Il confronto tra amministrazione e operatori contribuisce al bilanciamento degli interessi, alla pianificazione degli interventi e al corretto svolgimento del procedimento.

  • art. 8, comma 6, l. 36/2001

    Richiamato quale fondamento della disciplina regolamentare comunale sulla localizzazione degli impianti e sul monitoraggio dei campi elettromagnetici.

  • DPCM 8 luglio 2003

    Fissa i limiti vigenti alle emissioni elettromagnetiche; la sentenza rileva che i ricorrenti non ne avevano contestato il superamento né dimostrato errori nella documentazione tecnica.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato quale fondamento dell’interesse dei residenti a minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici e a tutelare il diritto alla salute.

Massime di principio

  • La vicinitas rispetto a un impianto di radiotelefonia, accompagnata dalla prospettazione di una possibile incidenza negativa sulla salute, sull’ambiente, sul paesaggio o sul valore dell’immobile, è sufficiente a radicare la legittimazione e l’interesse a ricorrere; l’effettiva nocività attiene al merito e non all’ammissibilità dell’azione.
  • Quando il regolamento comunale individua aree preferenziali per la localizzazione delle stazioni radio base, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria concreta e autonoma per verificare se tali aree siano impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura del servizio.
  • La mera acquisizione o presa d’atto delle dichiarazioni e delle asseverazioni del gestore non soddisfa l’obbligo istruttorio sulla localizzazione alternativa, se manca il confronto effettivo tra il sito proposto e le aree preferenziali, soprattutto pubbliche.
  • La contestazione dell’insufficienza dell’istruttoria sulla localizzazione diviene esigibile quando il ricorrente fornisce un principio di prova dell’esistenza di siti alternativi astrattamente riconducibili ai criteri regolamentari; spetta allora all’amministrazione verificare concretamente la loro impossibilità, inidoneità o insufficienza.
  • Il rispetto formale dei limiti emissivi non esclude la tutela giurisdizionale o civilistica per eventuali superamenti concreti successivi, ma, in assenza di contestazione del superamento dei limiti e di prova di errori o omissioni nella documentazione tecnica, non consente di invalidare il parere dell’autorità ambientale sulla base del solo principio di precauzione.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioResponsabile del procedimento e competenzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipi di precauzione e prevenzioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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