Cassazione Civile, Ordinanza n. 20074/2021 del 14/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui veniva intimato a una debitrice il pagamento di euro 11.745,39 in favore del creditore. L'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale e la decisione era stata confermata in appello, ritenendosi valida la notificazione del decreto ingiuntivo eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e dunque tardiva l'opposizione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione dell'art. 140 c.p.c. per incompletezza dell'avviso di ricevimento, poiché mancava l'indicazione della verifica in loco sulla temporanea assenza della destinataria; 2) violazione degli artt. 148 c.p.c. e 2700 c.c. contro l'affermazione che le risultanze della relazione di notificazione dovessero essere contestate con querela di falso, sostenendo che non vi fosse alcuna attestazione di cui contestare la veridicità; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per la mancata indicazione della spedizione della raccomandata informativa e dell'irreperibilità della destinataria; 4) omessa pronuncia ex art. 360, n. 4, c.p.c. sul nesso tra irregolarità della notificazione e mancata tempestiva conoscenza dell'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, ha dichiarato assorbiti il secondo e il quarto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che, nella notificazione ex art. 140 c.p.c., non fosse sufficiente la sola prova della spedizione della raccomandata informativa, occorrendo che dall'avviso di ricevimento e dalle annotazioni postali risultasse che l'atto fosse pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Nel caso concreto l'avviso attestava la spedizione ma non recava indicazioni sulle ragioni della mancata consegna, sicché la notifica del decreto ingiuntivo è stata ritenuta nulla, con conseguente necessità di riesaminare l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.
Norme richiamate
art. 650 c.p.c.
opposizione tardiva a decreto ingiuntivo
L'ammissibilità dell'opposizione tardiva presuppone che il decreto ingiuntivo non sia stato validamente conosciuto per causa non imputabile al destinatario.
art. 140 c.p.c.
La notificazione per irreperibilità relativa si perfeziona solo se dall'avviso di ricevimento e dalle annotazioni postali risulti che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario; la sola spedizione della raccomandata informativa non basta.
art. 148 c.p.c.
Le attestazioni del procedimento notificatorio assumono rilievo nei limiti in cui contengano effettive risultanze da contestare.
art. 2700 c.c.
La fede privilegiata copre le attestazioni del pubblico ufficiale, ma non può estendersi a ciò che nell'avviso non sia stato in concreto attestato.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
L'onere di specifica indicazione dei documenti è assolto quando il ricorso ne indica con precisione contenuto e localizzazione, senza necessità di trascrizione integrale.
art. 360, n. 4, c.p.c.
L'omessa pronuncia integra vizio di legittimità quando il giudice non si esprime su una domanda o eccezione rilevante proposta dalla parte.
art. 360, n. 5, c.p.c.
È censurabile l'omesso esame di un fatto decisivo, quale la mancata indicazione di elementi essenziali dell'avviso di ricevimento.
Massime di principio
- Nella notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il perfezionamento non può essere desunto dalla sola prova della spedizione della raccomandata informativa: occorre che dall'avviso di ricevimento o dalle annotazioni postali emerga un elemento idoneo a dimostrare che l'atto sia divenuto conoscibile dal destinatario.
- Se l'avviso di ricevimento attesta solo l'avvenuta spedizione ma non indica le ragioni della mancata consegna o altro fatto impeditivo della conoscibilità, la notificazione deve considerarsi nulla.
- La fede privilegiata ex art. 2700 c.c. copre le sole attestazioni effettivamente rese dal pubblico ufficiale o dall'agente postale; non può essere invocata per attribuire valore certificativo a circostanze non documentate nell'avviso.
- In caso di error in procedendo, il giudice di legittimità può esaminare direttamente gli atti rilevanti per verificare la sussistenza del vizio denunciato.
- L'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo resta proponibile quando la mancata tempestiva conoscenza dell'ingiunzione dipenda da una notificazione nulla e non da un fatto imputabile al destinatario.
- L'onere di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. è rispettato se il ricorso indica con precisione i documenti posti a fondamento della censura e la loro localizzazione processuale.
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