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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/754

Regolamento delegato (UE) 2025/754 della Commissione, del 16 aprile 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per l’esercizio, da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del potere di imporre sanzioni pecuniarie o penalità di mora ai verificatori esterni

Normativa europea32025R0754

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato disciplina in modo puntuale il procedimento con cui l’ESMA esercita i poteri sanzionatori e di vigilanza previsti dal regolamento (UE) 2023/2631. Le norme mirano a garantire il diritto di difesa delle persone sottoposte a indagine, definendo tempi minimi per le osservazioni, possibilità di audizione, accesso al fascicolo e regole speciali per i casi urgenti. Vengono inoltre fissati termini di prescrizione per l’irrogazione e l’esecuzione delle sanzioni, nonché le modalità di custodia e trasferimento degli importi riscossi.

Norme procedurali per l’esercizio, da parte dell’ESMA, del potere di imporre sanzioni pecuniarie, penalità di mora e misure di vigilanza nei confronti dei verificatori esterni ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai procedimenti avviati dall’ESMA nei confronti dei verificatori esterni e, più in generale, delle persone oggetto di indagini per possibili violazioni di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631, nonché ai procedimenti relativi a penalità di mora e a decisioni provvisorie sulle misure di vigilanza previste da tale regolamento. Si applica nell’intero territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; ha inoltre rilevanza SEE. Sono previste regole specifiche per l’accesso al fascicolo, le osservazioni difensive, le audizioni, i termini di prescrizione, la riscossione e il trasferimento delle somme riscosse alla Commissione.

Norme procedurali per le sanzioni e le misure di vigilanza dell’ESMA nel quadro del regolamento (UE) 2023/2631

Il regolamento delegato integra il quadro delle obbligazioni verdi europee e dell’informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come ecosostenibili o legate alla sostenibilità, disciplinando le modalità procedurali con cui l’ESMA esercita i poteri sanzionatori e di vigilanza attribuitile dal regolamento (UE) 2023/2631. Le considerazioni iniziali chiariscono che la disciplina è finalizzata a bilanciare il diritto di difesa degli interessati con l’esigenza di tutela del sistema finanziario, anche in situazioni urgenti.

Ambito soggettivo e finalità

Le regole si applicano ai procedimenti dell’ESMA nei confronti dei verificatori esterni e delle altre persone oggetto di indagini per possibili violazioni di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631, nonché ai procedimenti relativi alle penalità di mora di cui all’articolo 61 e alle decisioni provvisorie urgenti di cui all’articolo 64, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Il testo disciplina inoltre l’accesso al fascicolo, l’uso dei documenti, i termini di prescrizione per l’imposizione e l’esecuzione delle sanzioni e la gestione contabile degli importi riscossi.

Garanzie procedurali nella fase istruttoria

Al termine dell’indagine, il funzionario incaricato trasmette alla persona oggetto delle indagini un progetto di sintesi delle conclusioni, contenente i fatti contestati e una valutazione della loro natura e gravità sulla base dei criteri dell’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2631. Deve essere concesso un termine ragionevole di almeno quattro settimane per osservazioni scritte; le memorie tardive non devono essere considerate. La persona può esporre tutti i fatti rilevanti, produrre documenti, proporre l’audizione di altre persone e farsi assistere da un difensore di sua scelta. Il funzionario può convocare un’audizione non pubblica e, al termine, trasmette la sintesi definitiva delle conclusioni all’interessato.

Procedimento dinanzi all’ESMA per sanzioni pecuniarie

Ricevuto il fascicolo, l’ESMA verifica la completezza della documentazione e può richiedere integrazioni al funzionario incaricato. Se ritiene che i fatti non integrino una violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, chiude il caso e lo notifica all’interessato. Se invece condivide, in tutto o in parte, le conclusioni dell’istruttoria, comunica la propria valutazione all’interessato e gli assegna un ulteriore termine per osservazioni scritte: almeno due settimane se concorda integralmente con le conclusioni, almeno quattro settimane negli altri casi. Può inoltre disporre un’audizione non pubblica con assistenza legale. Se adotta la decisione sanzionatoria, la notifica immediatamente alla persona cui è inflitta la sanzione.

Penalità di mora

Prima di imporre una penalità di mora, l’ESMA deve trasmettere una sintesi delle conclusioni che indichi i motivi dell’irrogazione e l’importo giornaliero della penalità, concedendo almeno quattro settimane per osservazioni scritte. Anche in questo caso può tenersi un’audizione non pubblica con difensore di fiducia. La decisione deve contenere base giuridica, motivazione, importo e data di decorrenza. Inoltre, l’ESMA deve cessare di infliggere la penalità non appena il verificatore esterno o la persona interessata si conformino alla decisione sottostante.

Decisioni provvisorie urgenti e conferma

Nei casi in cui sussista urgenza ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2631, l’ESMA può adottare una decisione provvisoria senza previa audizione, notificandola immediatamente. Dopo la notifica, deve concedere almeno quattro settimane per osservazioni scritte e, su richiesta, l’accesso al fascicolo, con limiti d’uso ai soli procedimenti giudiziari o amministrativi relativi all’applicazione del regolamento. L’Autorità può convocare un’audizione non pubblica; quindi adotta quanto prima la decisione definitiva o una decisione di conferma. Se non conferma la decisione provvisoria, questa si considera abrogata.

Accesso al fascicolo

Il diritto di accesso al fascicolo è riconosciuto alla persona oggetto delle indagini dopo la notifica della sintesi delle conclusioni. L’uso dei documenti consultati è consentito esclusivamente per procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti l’applicazione del regolamento (UE) 2023/2631, con il necessario rispetto dei segreti aziendali di terzi.

Prescrizione dell’azione sanzionatoria e dell’esecuzione

L’azione per irrogare sanzioni pecuniarie e penalità di mora si prescrive in cinque anni. Il termine decorre dal giorno successivo alla commissione della violazione, oppure dal giorno in cui cessa la violazione se questa è continuativa o reiterata. Ogni atto dell’ESMA compiuto ai fini dell’indagine o del procedimento interrompe la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine; tuttavia, il nuovo termine non può oltrepassare, salvo sospensioni, il doppio della durata del termine originario. La prescrizione è sospesa mentre pende un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’ESMA o il controllo della Corte di giustizia.

Anche la facoltà di eseguire le decisioni sanzionatorie si prescrive in cinque anni, calcolati dal giorno successivo alla definitività della decisione. La prescrizione è interrotta da qualsiasi azione esecutiva o volta a regolare il pagamento, e ciascuna interruzione fa decorrere un nuovo termine. È inoltre sospesa durante il periodo concesso per il pagamento e mentre l’esecuzione è sospesa in attesa dell’esito di un ricorso o del controllo giurisdizionale.

Riscossione, custodia e riversamento degli importi

Le somme riscosse a titolo di sanzione pecuniaria o penalità di mora devono essere depositate dall’ESMA su conti fruttiferi dedicati, distinti per ciascuna sanzione o penalità quando più misure sono riscosse simultaneamente. Tali importi non sono iscritti nel bilancio dell’ESMA né registrati come disponibilità di bilancio. Una volta definitive le decisioni, dopo l’esaurimento o la decadenza dei rimedi, l’ESMA trasferisce alla Commissione sia gli importi sia gli interessi maturati; tali somme confluiscono nel bilancio generale dell’Unione. L’ESMA informa periodicamente la Commissione sugli importi inflitti e sul relativo stato.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore e si applica il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Osservazioni difensive nella fase istruttoria

Al termine dell’indagine, prima della trasmissione del fascicolo all’ESMA, il funzionario incaricato delle indagini comunica alla persona oggetto delle indagini una sintesi delle conclusioni e le consente di presentare osservazioni scritte entro un termine ragionevole di almeno quattro settimane. Le osservazioni possono essere corredate da documenti e la persona può essere assistita da un difensore di sua scelta; il funzionario può anche convocare un’audizione non pubblica.

Procedura dinanzi all’ESMA per sanzioni pecuniarie

L’ESMA riceve dal funzionario la sintesi delle conclusioni, le osservazioni scritte e il verbale di eventuali audizioni. Se il fascicolo è incompleto, chiede documenti supplementari; se ritiene che non vi sia violazione, chiude il caso e ne dà notifica alla persona interessata. Se condivide in tutto o in parte le conclusioni, informa la persona e le assegna un termine per ulteriori osservazioni scritto: almeno due settimane se concorda con tutte le conclusioni, almeno quattro settimane negli altri casi. Se adotta una decisione sanzionatoria ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) 2023/2631, la notifica immediatamente all’interessato.

Penalità di mora

Prima di imporre una penalità di mora ai sensi dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2023/2631, l’ESMA trasmette una sintesi delle conclusioni che indica motivi e importo giornaliero della penalità e concede almeno quattro settimane per osservazioni scritte. Può svolgere un’audizione non pubblica con difensore di fiducia. La decisione deve indicare base giuridica, motivazione, importo e data di decorrenza; la penalità non è più dovuta quando il verificatore esterno o la persona interessata si conformano alla decisione.

Decisioni provvisorie urgenti sulle misure di vigilanza

Nei casi urgenti di cui all’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2631, l’ESMA può adottare una decisione provvisoria senza previa audizione, notificandola immediatamente e concedendo poi almeno quattro settimane per osservazioni scritte. Su richiesta, l’ESMA concede accesso al fascicolo, con uso limitato ai procedimenti giudiziari o amministrativi relativi all’applicazione del regolamento. Dopo aver sentito la persona interessata, l’ESMA adotta quanto prima la decisione definitiva o di conferma; se non conferma la misura, la decisione provvisoria è abrogata.

Accesso al fascicolo e limiti d’uso

La persona oggetto delle indagini cui sia stata trasmessa una sintesi delle conclusioni ha diritto, su richiesta, ad accedere al fascicolo. I documenti consultati possono essere utilizzati solo per procedimenti giudiziari o amministrativi relativi all’applicazione del regolamento (UE) 2023/2631, con salvaguardia dei segreti aziendali altrui.

Prescrizione per l’imposizione delle sanzioni

L’imposizione di sanzioni pecuniarie e penalità di mora è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni, che decorre dal giorno successivo alla violazione o, per violazioni continuative o reiterate, dal giorno in cui la violazione cessa. Ogni atto dell’ESMA relativo all’indagine o al procedimento interrompe la prescrizione; ciascuna interruzione fa decorrere un nuovo termine, che comunque non può superare il doppio del termine originario, salvo sospensioni. La prescrizione è sospesa durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’ESMA o il controllo della Corte di giustizia.

Prescrizione per l’applicazione delle sanzioni

La facoltà dell’ESMA di dare esecuzione alle decisioni adottate ai sensi degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) 2023/2631 si prescrive in cinque anni dalla definitività della decisione. La prescrizione è interrotta da qualsiasi azione di esecuzione o volta a definire modalità e termini di pagamento; è sospesa durante il termine concesso per il pagamento e mentre l’esecuzione è sospesa in attesa di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso o alla Corte di giustizia.

Riscossione e gestione delle somme riscosse

L’ESMA deposita gli importi delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora su conti fruttiferi aperti esclusivamente per ciascuna sanzione o penalità, senza iscriverli nel proprio bilancio. Una volta definitive le decisioni, trasferisce alla Commissione gli importi riscossi e gli interessi maturati, che confluiscono nel bilancio generale dell’Unione. L’ESMA riferisce periodicamente alla Commissione sugli importi inflitti e sul loro stato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore e si applica il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziarivigilanza finanziariasanzioni amministrativeprocedimento amministrativoobbligazioni verdi

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