Regolamento (UE) 2025/752
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/752 della Commissione, del 16 aprile 2025, relativo al rinnovo dell’autorizzazione della L-tirosina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 101/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione della L-tirosina come additivo nutrizionale per mangimi destinati a tutte le specie animali, sulla base della valutazione favorevole della Commissione e del parere EFSA. Conferma condizioni d’impiego e introduce misure di protezione per gli utilizzatori, in particolare rispetto ai rischi da inalazione e al possibile contatto con pelle e vie respiratorie. Abroga il precedente regolamento di esecuzione del 2014 e disciplina il passaggio al nuovo regime con specifiche misure transitorie per le scorte esistenti.
Rinnovo dell’autorizzazione della L-tirosina come additivo per mangimi per tutte le specie animali, con abrogazione del precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 101/2014.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla L-tirosina impiegata come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali nell’Unione europea. Riguarda gli operatori del settore mangimi, la fabbricazione, l’etichettatura, l’immissione sul mercato e l’utilizzo di additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti tale sostanza. Prevede regimi transitori per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 12 maggio 2025, con termini distinti per animali da produzione alimentare e non da produzione alimentare.
Rinnovo dell’autorizzazione della L-tirosina come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/752 della Commissione rinnova l’autorizzazione della L-tirosina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione e il rinnovo degli additivi per l’alimentazione animale, e prende atto del parere favorevole espresso dall’EFSA il 4 giugno 2024 sulla sicurezza per animali bersaglio, consumatori e ambiente.
Contesto e valutazione scientifica
La domanda di rinnovo è stata presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed era corredata della documentazione prescritta. La Commissione rileva che, per la sicurezza degli utilizzatori, la L-tirosina non è risultata irritante per pelle e occhi, ma non è stato possibile concludere sulla sua capacità di sensibilizzare la pelle; inoltre è probabile l’esposizione per inalazione durante la manipolazione. L’Autorità ha ritenuto non necessario riesaminare l’efficacia, poiché la domanda non introduce modifiche alle condizioni dell’autorizzazione originaria. Il laboratorio di riferimento ha inoltre considerato ancora valide le precedenti conclusioni sul metodo di analisi, sicché non è stata richiesta una nuova relazione di valutazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda la L-tirosina come additivo nutrizionale per tutte le specie animali e incide su additivo, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti tale sostanza. Le misure transitorie distinguono tra prodotti destinati ad animali da produzione alimentare e quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, prevedendo finestre temporali diverse per l’immissione sul mercato e l’uso delle scorte esistenti.
Rinnovo e condizioni dell’autorizzazione
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione della sostanza indicata nell’allegato, nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi. L’allegato specifica che l’additivo, identificato con il numero 3c401, è una polvere con tenore minimo di L-tirosina del 95%, ottenuta per idrolisi di cheratina derivante da piume di pollame; sono riportati anche numero CAS, formula chimica e metodi di analisi per identificazione e determinazione.
Prescrizioni operative, etichettatura e sicurezza degli utilizzatori
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le istruzioni devono anche contenere una raccomandazione sul tenore massimo di L-tirosina nei mangimi completi con umidità al 12%: 5 g/kg per animali da produzione alimentare e 15 g/kg per animali non da produzione alimentare. Sul piano della sicurezza, gli operatori del settore mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; qualora tali rischi non possano essere eliminati, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale per pelle e vie respiratorie.
Abrogazione e regime transitorio
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 101/2014. Per evitare discontinuità commerciali, l’articolo 3 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte di additivo e premiscele prodotti ed etichettati prima del 12 novembre 2025 secondo le vecchie regole; per mangimi composti e materie prime destinate ad animali da produzione alimentare il termine rilevante è il 12 maggio 2026, mentre per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare è il 12 maggio 2027.
Durata dell’autorizzazione ed efficacia
L’autorizzazione rinnovata ha validità fino al 12 maggio 2035. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione della L-tirosina, classificata nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi, è rinnovata alle condizioni stabilite nell’allegato. Il rinnovo si fonda sulla verifica della permanenza delle condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Abrogazione del precedente regime autorizzativo
È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 101/2014, che aveva autorizzato la L-tirosina per un periodo di 10 anni.
Misure transitorie per scorte esistenti
L’additivo e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 12 novembre 2025 secondo la normativa previgente possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 12 maggio 2026, possono continuare a circolare fino a esaurimento scorte. Per i prodotti destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è prorogato al 12 maggio 2027.
Condizioni d’uso e avvertenze in etichetta
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Devono inoltre riportare una raccomandazione sul tenore massimo di L-tirosina: 5 g/kg di mangime completo con umidità al 12% per animali da produzione alimentare e 15 g/kg per animali non da produzione alimentare.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle e vie respiratorie.
Metodo di analisi e caratteristiche dell’additivo
L’allegato identifica l’additivo con il numero 3c401 e prevede una polvere con tenore minimo di L-tirosina del 95%, prodotta per idrolisi di cheratina derivante da piume di pollame; indica formula chimica, numero CAS e metodi analitici basati su Farmacopea europea e regolamento (CE) n. 152/2009.
Durata dell’autorizzazione
La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 12 maggio 2035.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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