Regolamento (UE) 2025/757
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/757 della Commissione, del 16 aprile 2025, relativo all’autorizzazione della sepiolite quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza la sepiolite come additivo per mangimi per tutte le specie animali, confermandone l’impiego nelle categorie funzionali dei leganti e degli antiagglomeranti. L’autorizzazione recepisce la rivalutazione effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, sulla base dei pareri EFSA che ne hanno confermato sicurezza ed efficacia alle condizioni fissate. Sono inoltre previste prescrizioni tecniche di etichettatura e di protezione degli utilizzatori, nonché un regime transitorio per lo smaltimento delle scorte già immesse sul mercato.
Autorizzazione della sepiolite come additivo per mangimi per tutte le specie animali, nelle categorie tecnologiche di leganti e antiagglomeranti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione sul mercato e l’utilizzo della sepiolite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, nonché delle premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti che la contengono. L’autorizzazione copre l’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; sono previste disposizioni transitorie per i prodotti già fabbricati ed etichettati secondo la normativa previgente prima del 12 maggio 2025. Restano rilevanti le esclusioni/limitazioni derivanti dalle condizioni dell’allegato e dalle misure di protezione per gli utilizzatori.
Autorizzazione della sepiolite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/757 autorizza la sepiolite come additivo per mangimi, confermandone l’impiego nelle categorie degli additivi tecnologici e nei gruppi funzionali dei leganti e degli antiagglomeranti. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e la rivalutazione degli additivi già autorizzati in base alla previgente direttiva 70/524/CEE.
Contesto e valutazione scientifica
La sepiolite era già autorizzata a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE ed è stata successivamente iscritta nel registro degli additivi come prodotto esistente. La domanda di rivalutazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Nei pareri EFSA del 23 marzo 2022 e del 4 giugno 2024, l’Autorità ha concluso che l’uso della sepiolite al livello di 20 000 mg/kg di mangime completo è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente, oltre a risultare efficace come legante e antiagglomerante.
Rischi per l’utilizzatore e misure di protezione
L’EFSA ha segnalato un rischio da inalazione per l’utilizzatore, connesso in particolare alla presenza di silice cristallina e nichel nell’additivo. La sepiolite non è ritenuta irritante per pelle o occhi, ma deve essere considerata un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. Per questo motivo la Commissione richiede misure di protezione adeguate, da applicare tramite procedure operative e organizzative e, se necessario, mediante dispositivi di protezione individuale per la pelle e le vie respiratorie.
Condizioni di autorizzazione e specifiche dell’allegato
L’allegato individua l’additivo con il numero 1g562 e ne descrive la composizione: silicato di magnesio idrato di origine sedimentaria, contenente almeno il 60% di sepiolite, non oltre il 30% di montmorillonite ed esente da amianto. La sostanza attiva è identificata come sepiolite (idrosilicato di magnesio), con numero CAS 63800-37-3 e formula chimica Mg4Si6O15(OH)2·6H2O. Il metodo di analisi per la caratterizzazione dell’additivo si basa su XRD e su XRF o AAS.
Per tutte le specie animali è fissato un tenore massimo di 20 000 mg/kg di mangime completo con umidità al 12%. Il periodo di autorizzazione termina il 12 maggio 2035.
Obblighi pratici per operatori e utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono inoltre predisporre procedure operative e misure organizzative per contenere i rischi per gli utilizzatori; ove tali rischi non siano eliminabili, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale per pelle e vie respiratorie.
Regime transitorio
Il regolamento introduce un regime transitorio per consentire l’esaurimento delle scorte già prodotte e etichettate secondo la disciplina previgente. In particolare:
- la sepiolite e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 12 novembre 2025 possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte;
- i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 12 maggio 2026, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte;
- per gli animali non da produzione alimentare, il termine corrispondente è il 12 maggio 2027.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le misure adottate sono dichiarate conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Disposizioni principali
Autorizzazione della sepiolite
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, classificata nella categoria degli "additivi tecnologici" e nei gruppi funzionali "leganti" e "antiagglomeranti", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni specificate nell’allegato stesso.
Base giuridica e rivalutazione
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2. I considerando ricordano che la sepiolite era già autorizzata in base alla direttiva 70/524/CEE ed era stata iscritta nel registro degli additivi come prodotto esistente; la domanda di rivalutazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Valutazione scientifica e condizioni di sicurezza
Nei pareri EFSA del 23 marzo 2022 e del 4 giugno 2024 è stata ritenuta sicura, al livello di 20 000 mg/kg di mangime completo, per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. È stato tuttavia evidenziato un rischio da inalazione per l’utilizzatore, legato in particolare alla presenza di silice cristallina e nichel, e la sostanza è stata considerata sensibilizzante cutaneo e respiratorio, pur non essendo irritante per pelle o occhi.
Condizioni di impiego nell’allegato
L’allegato fissa per la sepiolite il numero di identificazione 1g562, la composizione minima in sepiolite (≥ 60%) e il limite massimo di montmorillonite (≤ 30%), con forma solida e assenza di amianto. È previsto un tenore massimo di 20 000 mg/kg di mangime completo al 12% di umidità per tutte le specie animali, con periodo di autorizzazione fino al 12 maggio 2035.
Prescrizioni di etichettatura e protezione degli utilizzatori
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per la pelle e le vie respiratorie.
Metodi di analisi
Per la caratterizzazione dell’additivo sono indicati la diffrazione dei raggi X (XRD) e la fluorescenza a raggi X (XRF) o la spettrometria di assorbimento atomico (AAS). Il testo rinvia anche ai dettagli tecnici disponibili presso il laboratorio di riferimento.
Misure transitorie
L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’utilizzo fino a esaurimento scorte di: (i) sepiolite e premiscele prodotte ed etichettate prima del 12 novembre 2025 secondo le norme previgenti; (ii) mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 12 maggio 2026; (iii) mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 12 maggio 2027.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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