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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/755

Regolamento delegato (UE) 2025/755 della Commissione, del 16 aprile 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il tipo di commissioni che l’ESMA deve addebitare ai verificatori esterni delle obbligazioni verdi europee, le questioni per le quali tali commissioni sono esigibili, il loro importo e le modalità di versamento

Normativa europea32025R0755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato specifica il regime delle commissioni che l’ESMA deve applicare ai verificatori esterni delle obbligazioni verdi europee ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631. Disciplina importi, base di calcolo, soglie di esenzione, limiti massimi e minimi, nonché modalità e termini di pagamento. Prevede inoltre il rimborso alle autorità nazionali competenti dei soli costi effettivamente sostenuti per l’assistenza prestata all’ESMA. L’obiettivo è coprire integralmente i costi di registrazione, riconoscimento e vigilanza, evitando al contempo barriere d’ingresso e squilibri significativi tra entrate e spese.

Commissioni dovute all’ESMA dai verificatori esterni delle obbligazioni verdi europee per registrazione, riconoscimento, autorizzazione e vigilanza annuale.

Ambito di applicazione

Si applica ai verificatori esterni delle obbligazioni verdi europee ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631, inclusi i verificatori stabiliti nell’Unione e i verificatori di paesi terzi che chiedono registrazione, riconoscimento o autorizzazione come verificatore esterno avallante. Riguarda le commissioni da versare all’ESMA per le domande di accesso al regime e per la vigilanza annuale, nonché il rimborso delle autorità nazionali competenti per i compiti svolti in assistenza all’ESMA. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Commissioni ESMA per i verificatori esterni delle obbligazioni verdi europee

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2023/2631 disciplinando in modo puntuale le commissioni dovute all’ESMA dai verificatori esterni delle obbligazioni verdi europee. La logica sottostante, richiamata nei considerando, è quella del recupero integrale dei costi di registrazione, riconoscimento e vigilanza, con attenzione alla proporzionalità, alla prevenzione di avanzi o disavanzi significativi e alla necessità di non creare barriere all’ingresso per gli operatori minori.

Ambito soggettivo e contesto normativo

Il regime riguarda le persone o entità che chiedono di essere registrate come verificatori esterni, i verificatori esterni di paesi terzi che chiedono la registrazione o il riconoscimento e i verificatori già registrati che chiedono l’autorizzazione come verificatori esterni avallanti. Il regolamento opera nel quadro del regolamento (UE) 2023/2631, in particolare dell’articolo 66, paragrafo 3, che costituisce la base giuridica per la disciplina delle commissioni, e tiene conto anche dell’eventuale assistenza delle autorità nazionali competenti nei compiti di vigilanza.

Commissioni di registrazione, riconoscimento e autorizzazione

L’articolo 1 stabilisce commissioni una tantum differenziate in funzione del tipo di istanza presentata all’ESMA:

  • 40.000 EUR per la registrazione come verificatore esterno ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (UE) 2023/2631;
  • 10.000 EUR per la registrazione di un verificatore esterno di un paese terzo ai sensi dell’articolo 39;
  • 40.000 EUR per il riconoscimento di un verificatore esterno di un paese terzo ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1;
  • 20.000 EUR per l’autorizzazione come verificatore esterno avallante ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1.

La differenziazione risponde al diverso impegno di vigilanza richiesto all’ESMA: le richieste di registrazione di verificatori di paesi terzi nell’ambito di regimi di equivalenza beneficiano di una commissione ridotta, mentre il riconoscimento comporta un importo allineato a quello dei verificatori dell’Unione.

Commissioni annuali di vigilanza

L’articolo 2 disciplina la commissione annuale di vigilanza. I verificatori esterni con fatturato annuo generato a livello di gruppo inferiore a 5.000.000 EUR sono esentati per i tre anni civili completi successivi alla registrazione o al riconoscimento. Dopo tale periodo, la commissione è calcolata in base al costo annuale di vigilanza complessivo dell’ESMA, ripartito tra i verificatori non esentati in proporzione al rispettivo fatturato applicabile.

Il regolamento introduce due correttivi importanti:

  • la commissione non può superare il 3% del fatturato applicabile del singolo verificatore;
  • in ogni caso, la commissione annuale non può essere inferiore a 30.000 EUR.

Per il primo anno, la commissione è dovuta pro rata temporis in base ai giorni tra la data di registrazione o riconoscimento e la fine dell’anno, applicando la commissione iniziale corrispondente al tipo di istanza. Se la registrazione o il riconoscimento avvengono nel mese di dicembre, nessuna commissione di vigilanza è dovuta per il primo anno.

Determinazione del fatturato applicabile e adempimenti contabili

L’articolo 3 definisce il criterio di calcolo del fatturato applicabile, fondato sulle entrate derivanti dai servizi di verifica esterna risultanti da conti sottoposti a revisione contabile. In linea generale, si utilizzano i conti dell’anno n-2; se questi non sono disponibili, si ricorre a quelli dell’anno n-1. Se il verificatore non ha operato per l’intero periodo rilevante, l’ESMA extrapola i dati all’intero anno sulla base dei mesi di attività effettiva.

I verificatori esterni devono trasmettere annualmente all’ESMA i conti sottoposti a revisione entro il 30 settembre di ogni anno n-1, per via elettronica. Se la registrazione o il riconoscimento intervengono dopo il 30 settembre, i conti devono essere trasmessi immediatamente dopo l’evento e comunque entro la fine dell’anno. Le entrate espresse in valuta diversa dall’euro sono convertite utilizzando il tasso medio dell’euro pubblicato dalla BCE.

Modalità di pagamento, fatturazione e mora

L’articolo 4 prevede che tutte le commissioni siano versate in euro e che i ritardi di pagamento comportino l’applicazione degli interessi di mora previsti dall’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Per le commissioni di registrazione, riconoscimento e autorizzazione, l’articolo 5 stabilisce che il debito sorge al momento della presentazione della domanda e che il pagamento integrale deve avvenire entro 30 giorni dalla fattura emessa dall’ESMA. Se il richiedente ritira la domanda, non è previsto alcun rimborso.

Per la commissione annuale di vigilanza, l’articolo 6 dispone che essa è dovuta all’inizio di ogni anno civile e deve essere pagata integralmente nei primi tre mesi dell’anno. L’ESMA deve inviare la fattura almeno 30 giorni prima della scadenza finale. Anche in questo caso, il regolamento esclude espressamente qualsiasi rimborso delle somme versate.

Ruolo delle autorità nazionali competenti e rimborsi

L’articolo 7 chiarisce che solo l’ESMA addebita le commissioni disciplinate dagli articoli 1 e 2. Le autorità nazionali competenti possono tuttavia svolgere compiti di assistenza nei confronti dell’ESMA, in particolare ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 4, e dell’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2631.

L’ESMA deve rimborsare tali autorità esclusivamente per i costi effettivamente sostenuti, includendo i costi fissi e variabili relativi all’assistenza prestata. Il meccanismo è quindi impostato in modo da evitare sia perdite sia profitti per le autorità delegate o assistenti.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 8, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Commissioni per registrazione, riconoscimento e autorizzazione

Sono fissate commissioni una tantum per le domande presentate all’ESMA: 40.000 EUR per la registrazione come verificatore esterno a norma dell’articolo 23 del regolamento (UE) 2023/2631; 10.000 EUR per la registrazione di un verificatore esterno di un paese terzo a norma dell’articolo 39; 40.000 EUR per il riconoscimento di un verificatore esterno di un paese terzo a norma dell’articolo 42, paragrafo 1; 20.000 EUR per l’autorizzazione come verificatore esterno avallante a norma dell’articolo 43, paragrafo 1.

Commissioni annuali di vigilanza e soglia di esenzione

I verificatori esterni con fatturato annuo generato a livello di gruppo inferiore a 5.000.000 EUR sono esentati dal pagamento della commissione annuale di vigilanza per i tre anni civili completi successivi alla registrazione o al riconoscimento. Trascorso tale periodo, la commissione è calcolata dall’ESMA in funzione del costo annuale di vigilanza complessivo e ripartita tra i verificatori non esentati in proporzione al fatturato applicabile.

Limite percentuale e commissione minima

La commissione annuale di vigilanza non può superare il 3% del fatturato applicabile del singolo verificatore esterno. In ogni caso, nessun verificatore esterno versa meno di 30.000 EUR l’anno a titolo di vigilanza, salvo l’esenzione temporanea prevista per i soggetti sotto soglia.

Regole speciali per il primo anno

Per il primo anno, la commissione di vigilanza è proporzionata ai giorni intercorrenti tra registrazione o riconoscimento e fine dell’anno, applicando la commissione iniziale corrispondente alla tipologia di domanda. Se la registrazione o il riconoscimento avviene nel mese di dicembre, non è dovuta alcuna commissione di vigilanza per il primo anno.

Determinazione del fatturato applicabile

Il fatturato applicabile è costituito dalle entrate derivanti dai servizi di verifica esterna, risultanti da conti sottoposti a revisione contabile dell’anno n-2; se tali conti non sono disponibili, si utilizzano quelli dell’anno n-1. Se il verificatore non ha operato per tutto l’anno di riferimento, l’ESMA extrapola i dati all’intero anno. I verificatori devono trasmettere i conti all’ESMA per via elettronica entro il 30 settembre di ogni anno; per i soggetti registrati o riconosciuti dopo il 30 settembre, l’invio avviene immediatamente e comunque entro la fine dell’anno. Le entrate in valuta diversa dall’euro sono convertite al tasso medio dell’euro pubblicato dalla BCE.

Modalità di pagamento e mora

Tutte le commissioni devono essere versate in euro. I pagamenti tardivi sono gravati dagli interessi di mora previsti dall’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Termini di versamento e rimborsi

Le commissioni per registrazione, riconoscimento e autorizzazione sono dovute al momento della domanda e devono essere pagate integralmente entro 30 giorni dalla fattura ESMA; non sono rimborsabili se la domanda viene ritirata. La commissione annuale di vigilanza è dovuta all’inizio di ogni anno civile e deve essere pagata nei primi tre mesi; l’ESMA fattura almeno 30 giorni prima della scadenza e non rimborsa in alcun caso le commissioni annuali già versate.

Ripartizione delle funzioni tra ESMA e autorità nazionali competenti

Solo l’ESMA applica le commissioni di cui agli articoli 1 e 2. L’ESMA rimborsa alle autorità nazionali competenti i costi effettivi sostenuti per i compiti svolti ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631, in particolare quelli di cui all’articolo 55, paragrafo 4, e all’articolo 56, paragrafo 5, compresi i costi fissi e variabili connessi all’assistenza prestata all’ESMA.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariobbligazioni verdivigilanza dei mercatiservizi finanziariregolazione delle agenzie dell’ue

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