Regolamento (UE) 2025/756
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/756 della Commissione, del 16 aprile 2025, relativo all’autorizzazione della L-valina prodotta con Escherichia coli CGMCC 22721 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a livello UE, la L-valina prodotta con il ceppo Escherichia coli CGMCC 22721 come additivo per mangimi per tutte le specie animali. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione EFSA e del quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, con condizioni d’uso specifiche, incluse prescrizioni per i ruminanti, per l’acqua di abbeveraggio, per l’etichettatura e per la protezione degli utilizzatori. L’allegato contiene la composizione, i metodi analitici, le istruzioni d’uso e la data di fine del periodo di autorizzazione (12 maggio 2035).
Autorizzazione della L-valina prodotta con Escherichia coli CGMCC 22721 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e agli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, con riferimento all’impiego della L-valina nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio per tutte le specie animali. L’autorizzazione riguarda l’additivo classificato nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". Sono previste condizioni specifiche di impiego, etichettatura e protezione degli utilizzatori; per i ruminanti è richiesto che la sostanza sia protetta dalla degradazione nel rumine. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Autorizzazione della L-valina prodotta con Escherichia coli CGMCC 22721 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/756 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato e l’uso in alimentazione animale della L-valina prodotta con il ceppo Escherichia coli CGMCC 22721. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi e recepisce la valutazione scientifica dell’EFSA, che ha ritenuto la sostanza sicura per animali, consumatori e ambiente, pur segnalando cautele per l’uso simultaneo in mangime e acqua di abbeveraggio e per la sicurezza degli utilizzatori.
Quadro normativo e presupposti dell’autorizzazione
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione, motivi e procedure per gli additivi destinati all’alimentazione animale. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento ed era corredata della documentazione prescritta; il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2. Nel considerando finale si precisa che le misure sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Valutazione EFSA e conclusioni rilevanti
Nel parere del 18 settembre 2024, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la L-valina è sicura per le specie bersaglio se usata come integratore dietetico in quantità adeguate ai bisogni nutrizionali. L’Autorità ha però evidenziato preoccupazioni per la somministrazione simultanea di L-valina nell’acqua di abbeveraggio e nei mangimi, a causa di possibili squilibri aminoacidici e di motivi igienici. Ha inoltre concluso che l’uso nell’alimentazione animale è sicuro per i consumatori e per l’ambiente, ma in assenza di dati non ha potuto pronunciarsi sul possibile carattere irritante o sensibilizzante per pelle, occhi e vie respiratorie. L’EFSA ha altresì considerato la sostanza una fonte efficace di L-valina per le specie non ruminanti e, per i ruminanti, ha indicato la necessità di proteggerla dalla degradazione nel rumine per una piena efficacia.
Ambito di autorizzazione e condizioni d’impiego
L’articolo 1 autorizza la sostanza di cui all’allegato come additivo nell’alimentazione animale nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". L’allegato precisa che l’additivo può essere utilizzato in tutte le specie animali e anche nell’acqua di abbeveraggio. Per i ruminanti, gli operatori del settore dei mangimi devono assicurare la protezione della L-valina dalla degradazione ruminale.
Specifiche dell’additivo e metodi di controllo
L’allegato attribuisce all’additivo il numero di identificazione 3c374 e ne descrive la composizione come L-valina con tenore minimo del 98% sulla sostanza secca, in forma solida. La sostanza attiva è identificata come L-valina (acido (2S)-2-ammino-3-metil-butanoico) prodotta con Escherichia coli CGMCC 22721; sono indicati formula chimica C5H11NO2 e numero CAS 72-18-4. Sono inoltre specificati i metodi analitici per identificazione e determinazione nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua, basati su monografia del Food Chemical Codex e su cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica.
Etichettatura, istruzioni per l’uso e avvertenze
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua. Il tasso di umidità deve essere riportato in ეტichetta. Sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve comparire l’avvertenza secondo cui, in caso di supplementazione con L-valina, soprattutto nell’acqua di abbeveraggio, occorre considerare tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri.
Misure di protezione per gli utilizzatori
La Commissione dispone che gli operatori del settore dei mangimi adottino procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati con misure organizzative, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Durata dell’autorizzazione e decorrenza
L’allegato fissa al 12 maggio 2035 la fine del periodo di autorizzazione. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.
Base giuridica e valutazione scientifica
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 e il parere EFSA del 18 settembre 2024, che ha ritenuto la sostanza sicura per animali bersaglio, consumatori e ambiente, ma ha evidenziato criticità per la somministrazione simultanea in mangime e acqua di abbeveraggio e l’assenza di dati per classificare i rischi di irritazione/sensibilizzazione per gli utilizzatori.
Condizioni speciali di impiego
Per i ruminanti la L-valina deve essere protetta dalla degradazione nel rumine. L’allegato consente l’uso anche nell’acqua di abbeveraggio e richiede di tenere conto dell’apporto complessivo di aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali, in particolare in caso di supplementazione nell’acqua.
Composizione e specifiche tecniche
L’allegato identifica l’additivo con il numero 3c374 e richiede una L-valina con tenore minimo del 98% sulla sostanza secca, in forma solida. È indicata la sostanza attiva come L-valina (acido (2S)-2-ammino-3-metil-butanoico) prodotta con Escherichia coli CGMCC 22721, formula chimica C5H11NO2 e numero CAS 72-18-4.
Metodi di analisi
L’allegato indica i metodi per l’identificazione e la determinazione della valina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua: monografia "L-valine monograph" del Food Chemical Codex e cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS), nonché IEC-VIS/FLD per l’acqua.
Etichettatura e istruzioni d’uso
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua. L’etichetta dell’additivo deve riportare il tasso di umidità. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve includere l’avvertenza: "In caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri."
Tutela degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 12 maggio 2035.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 16 apr 2025Regolamento (UE) 2025/752
- Regolamento · 16 apr 2025Regolamento (UE) 2025/753
- Regolamento · 16 apr 2025Regolamento (UE) 2025/754
- Regolamento · 16 apr 2025Regolamento (UE) 2025/755
- Regolamento · 16 apr 2025Regolamento (UE) 2025/757
- Regolamento · 16 apr 2025Regolamento (UE) 2025/772
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →