Regolamento (UE) 2025/772
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/772 della Commissione, del 16 aprile 2025, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 per adeguarlo alla revisione dell’EU ETS introdotta dalla direttiva (UE) 2023/959 e alle nuove regole transitorie sull’assegnazione gratuita. Introduce una metodologia per il livello medio di attività atteso, nuove regole per la sospensione del rilascio delle quote, il recupero delle quote ridotte per mancato rispetto delle condizionalità energetiche e la disciplina della relazione sulla neutralità climatica. Prevede inoltre disposizioni specifiche per il teleriscaldamento, compreso l’incremento del 30 % delle quote supplementari e la restituzione di quote in caso di mancato rispetto delle condizioni. Il regolamento contiene anche una rettifica puntuale dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2019/1842.
Modifica e rettifica delle regole UE sul calcolo e l’adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote ETS in funzione delle variazioni del livello di attività, con nuove norme su recupero di quote, neutralità climatica e teleriscaldamento.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli impianti soggetti al sistema UE di scambio di quote di emissione (EU ETS) e, in particolare, ai sottoimpianti oggetto di parametro di riferimento di calore, di combustibili e con emissioni di processo, nonché agli impianti che beneficiano di assegnazione gratuita di quote e alle fattispecie disciplinate dagli articoli 22 bis e 22 ter del regolamento delegato (UE) 2019/331. Riguarda le autorità competenti degli Stati membri e i gestori degli impianti, con obblighi di comunicazione, verifica e trasmissione dati alla Commissione. Si applica alle assegnazioni relative al periodo che decorre dal 1o gennaio 2026; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Sono richiamate e coordinate anche le verifiche ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e le misure di efficienza energetica della direttiva 2012/27/UE.
Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 sull’adeguamento dell’assegnazione gratuita ETS
Il regolamento aggiorna la disciplina applicativa dell’EU ETS relativa agli adeguamenti dell’assegnazione gratuita di quote in funzione delle variazioni del livello di attività, allineandola alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2023/959 e al nuovo assetto delle regole di assegnazione gratuita. La Commissione interviene per chiarire le metodologie di calcolo, rafforzare i controlli, semplificare alcuni obblighi e introdurre meccanismi specifici per il recupero delle quote e per il teleriscaldamento.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 10 bis, paragrafo 21, della direttiva 2003/87/CE. Nei considerando si evidenzia l’esigenza di:
- armonizzare le procedure di adeguamento dell’assegnazione gratuita in tutti gli Stati membri;
- incentivare la riduzione delle emissioni e l’efficienza energetica;
- garantire un sistema coerente con i nuovi obblighi di neutralità climatica;
- evitare assegnazioni non giustificate e oneri amministrativi sproporzionati;
- applicare le nuove regole a partire dal periodo di assegnazione che decorre dal 1o gennaio 2026.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le disposizioni riguardano gli impianti soggetti a EU ETS che ricevono assegnazione gratuita di quote, in particolare:
- i sottoimpianti oggetto di parametro di riferimento di calore;
- i sottoimpianti oggetto di parametro di riferimento di combustibili;
- i sottoimpianti con emissioni di processo;
- gli impianti soggetti alle condizionalità di cui agli articoli 22 bis e 22 ter del regolamento delegato (UE) 2019/331;
- gli impianti di teleriscaldamento beneficiari di assegnazione supplementare gratuita.
Sono coinvolte anche le autorità competenti degli Stati membri, che devono valutare le relazioni, decidere sugli adeguamenti e trasmettere i dati alla Commissione.
Nuove definizioni e metodo di calcolo
L’articolo 2 del regolamento 2019/1842 viene integrato con la definizione di:
- "livello medio di attività atteso", calcolato come media aritmetica dei livelli annui attesi dei due anni civili precedenti la comunicazione;
- "sottoimpianto con emissioni di processo".
L’allegato I introduce il metodo di calcolo del livello di attività atteso per i sottoimpianti di calore, combustibili e emissioni di processo, basato sui dati storici di efficienza energetica o di emissioni di gas a effetto serra, sui livelli di produzione e sui quantitativi residui non collegati alla produzione dei prodotti considerati.
Comunicazioni annuali, verifica e sospensione dell’assegnazione
L’articolo 3 disciplina la relazione annuale sul livello di attività:
- nel 2021 e nel 2026 la comunicazione include i dati relativi ai due anni precedenti;
- la relazione va presentata entro il 31 marzo di ogni anno, salvo termine anteriore fissato dall’autorità competente.
La sospensione del rilascio delle quote gratuite diventa obbligatoria quando:
- il gestore non presenta alcuna relazione verificata sul livello di attività;
- la dichiarazione di verifica contiene un giudizio rientrante nelle ipotesi di cui all’articolo 27, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) o d), del regolamento (UE) 2018/2067.
La sospensione permane fino a quando l’autorità competente stabilisce che l’impianto non è soggetto ad adeguamento oppure fino a una decisione della Commissione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/331.
Recupero delle quote ridotte per inadempienze energetiche
Il nuovo articolo 3 bis consente al gestore di recuperare quote precedentemente ridotte ai sensi dell’articolo 22 bis del regolamento delegato (UE) 2019/331, se prova in modo soddisfacente che:
- ha completato tutte le raccomandazioni pendenti derivanti dagli audit di efficienza energetica o dai sistemi di gestione dell’energia certificati;
- oppure ha attuato altre misure equivalenti che hanno prodotto riduzioni delle emissioni comparabili.
La richiesta va presentata come parte integrante della relazione verificata sul livello di attività. Se l’autorità competente accoglie la richiesta e la Commissione ha già adottato la decisione di adeguamento, il gestore riottiene l’intero quantitativo di quote per gli anni residui del periodo di assegnazione, con decorrenza dall’anno della domanda.
Neutralità climatica: relazione, verifica e conseguenze sull’assegnazione
Gli articoli 3 ter e 3 quater introducono un nuovo blocco procedurale per i gestori che hanno presentato un piano di neutralità climatica ai sensi dell’articolo 22 ter del regolamento delegato (UE) 2019/331.
La relazione sulla neutralità climatica deve contenere le informazioni elencate nell’allegato II e deve essere presentata con la corrispondente dichiarazione di verifica:
- entro il 31 marzo 2026 per il periodo fino al 31 dicembre 2025;
- entro il 31 marzo di ogni quinquennio successivo per il quinquennio precedente;
- eventualmente prima, se richiesto dall’autorità competente.
La Commissione deve mettere a disposizione un modello elettronico o un formato file specifico; gli Stati membri possono però imporre modelli nazionali propri, se compatibili con la normativa delegata di settore.
L’assegnazione delle quote oggetto di riduzione è subordinata alla verifica soddisfacente della relazione e alla conferma, da parte del verificatore, del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del piano di neutralità climatica.
Regime speciale per il teleriscaldamento
L’articolo 3 quinquies disciplina l’aumento del 30 % del numero annuo preliminare di quote per gli impianti di teleriscaldamento, collegato all’articolo 22 ter, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331.
Per ottenere le quote supplementari il gestore deve fornire:
- prova documentale dell’impegno giuridico a effettuare l’investimento;
- prova documentale che l’investimento determinerà riduzioni significative delle emissioni prima del 2030.
La prima presentazione delle prove può avvenire entro il 31 marzo 2026 insieme alla relazione verificata sulla neutralità climatica; negli anni successivi le prove vanno presentate entro il 31 marzo dell’anno pertinente. L’autorità competente valuta le prove e decide se le condizioni sono soddisfatte.
Se le condizioni decadono o la verifica della relazione non è soddisfacente, il 30 % di quote supplementari non viene più assegnato. Inoltre, se il gestore non restituisce senza indugio le quote dovute nei casi previsti, l’autorità competente deve chiedere all’amministratore del registro nazionale di sospendere l’assegnazione gratuita fino alla restituzione, informandone la Commissione.
Adeguamenti dell’assegnazione gratuita per variazioni del livello di attività
L’articolo 5 viene riscritto per disciplinare gli adeguamenti basati sul confronto tra livello medio di attività e livello storico inizialmente utilizzato per determinare l’assegnazione gratuita.
Le regole principali sono:
- l’adeguamento scatta se la differenza assoluta supera il 15 %;
- l’adeguamento decorre dall’anno successivo ai due anni considerati per il calcolo;
- per i sottoimpianti di calore, combustibili ed emissioni di processo l’adeguamento si basa sul livello medio di attività atteso;
- ulteriori adeguamenti nel medesimo periodo di assegnazione sono possibili solo quando si supera la successiva fascia del 5 % oltre la soglia del 15 % che aveva già determinato l’adeguamento precedente.
È inoltre introdotta una regola espressa per la cessazione delle attività: il sottoimpianto non ha più diritto all’assegnazione gratuita per il resto dell’anno civile successivo alla cessazione e l’assegnazione è pari a zero dall’anno successivo.
Altri parametri, soglia assoluta e flussi informativi verso la Commissione
L’articolo 6 mantiene la possibilità di adeguamenti legati ad altri parametri di cui al regolamento delegato (UE) 2019/331, ma ne rivede il funzionamento. Se la media mobile di due anni di un parametro diverso dai livelli di attività varia oltre il 15 %, l’assegnazione viene adeguata; ulteriori adeguamenti seguono la logica del superamento della successiva fascia del 5 %.
Il nuovo articolo 6 bis introduce una soglia assoluta: l’adeguamento è effettuato solo se la variazione del numero annuo preliminare di quote assegnate al sottoimpianto è pari ad almeno 300 quote a livello aggregato.
L’articolo 6 ter impone alle autorità competenti di trasmettere alla Commissione, senza indebito ritardo dopo la valutazione, le informazioni tratte dalle relazioni sul livello di attività presentate.
Allegati e contenuti tecnici
L’allegato I definisce la metodologia di calcolo del livello di attività atteso, con riferimenti ai prodotti identificati dai codici PRODCOM e alle modalità di calcolo per calore, combustibili ed emissioni di processo.
L’allegato II elenca il contenuto minimo della relazione sulla neutralità climatica, che comprende:
- dati generali sull’impianto e sul gestore;
- informazioni sul verificatore;
- dati sul piano di neutralità climatica;
- traguardi e obiettivi conseguiti nel quinquennio pertinente;
- indicazioni sugli obiettivi relativi ai livelli di attività, ai parametri di riferimento e agli obiettivi assoluti, se previsti dal piano.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica alle assegnazioni relative al periodo che decorre dal 1o gennaio 2026 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle definizioni e della base tecnica
L’articolo 2 del regolamento 2019/1842 è integrato con le definizioni di "livello medio di attività atteso" e di "sottoimpianto con emissioni di processo". Il primo è calcolato come media aritmetica dei livelli annui attesi dei due anni civili precedenti la comunicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo la metodologia dell’allegato I.
Relazione annuale sul livello di attività e sospensione del rilascio quote
L’articolo 3 è modificato: nel 2021 e nel 2026 la comunicazione comprende i dati dei due anni precedenti; la relazione annuale sul livello di attività va presentata entro il 31 marzo di ogni anno, salvo termine anteriore fissato dall’autorità competente. La sospensione del rilascio di quote gratuite diventa obbligatoria se manca una relazione verificata o se la verifica ha esito negativo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) o d), del regolamento (UE) 2018/2067.
Recupero delle quote ridotte per condizionalità efficienza energetica
È introdotto l’articolo 3 bis: se l’assegnazione annua finale è stata ridotta ai sensi dell’articolo 22 bis del regolamento delegato (UE) 2019/331, il gestore può recuperare le quote ridotte dimostrando, nella relazione verificata sul livello di attività, di aver completato le raccomandazioni pendenti degli audit energetici o di aver attuato misure equivalenti con riduzioni di emissioni equivalenti. L’autorità competente valuta la richiesta e, se le condizioni sono soddisfatte e la Commissione ha adottato la decisione di adeguamento ex articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato, il gestore riceve l’intero quantitativo per gli anni residui del periodo di assegnazione.
Relazione sulla neutralità climatica e assegnazione delle quote ridotte
Sono introdotti gli articoli 3 ter e 3 quater. I gestori che hanno presentato un piano di neutralità climatica ex articolo 22 ter del regolamento delegato (UE) 2019/331 devono redigere e presentare una relazione sulla neutralità climatica, con relativa verifica, entro il 31 marzo 2026 per il periodo fino al 31 dicembre 2025 e poi entro il 31 marzo di ogni quinquennio successivo. La Commissione mette a disposizione un modello elettronico, salvo modelli nazionali imposti dallo Stato membro. L’assegnazione delle quote ridotte avviene se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 22 ter, paragrafo 1, secondo comma, compresa la verifica soddisfacente della relazione e il conseguimento di traguardi e obiettivi del piano.
Regole specifiche per il teleriscaldamento e quota supplementare del 30 %
L’articolo 3 quinquies disciplina le quote supplementari per il teleriscaldamento: per ottenere un aumento del 30 % del numero annuo preliminare di quote, il gestore deve fornire prove documentali dell’impegno giuridico a effettuare investimenti e del fatto che l’investimento consentirà riduzioni significative prima del 2030. La prima presentazione delle prove è possibile entro il 31 marzo 2026, insieme alla relazione verificata sulla neutralità climatica. Se le condizioni non sono più soddisfatte o la relazione non è verificata, le quote supplementari cessano; inoltre il gestore deve restituire senza indugio il 30 % delle quote supplementari se non sono confermati gli obiettivi o se non è stato effettuato l’investimento equivalente. In caso di mancata restituzione, l’autorità competente sospende la nuova assegnazione gratuita fino alla restituzione.
Adeguamenti dell’assegnazione in base al livello di attività e soglie
L’articolo 5 è riscritto: l’adeguamento avviene se la differenza tra livello medio di attività e livello storico supera il 15 %, con effetto dall’anno successivo ai due anni presi in esame; per i sottoimpianti di calore, combustibili e emissioni di processo l’adeguamento si fonda sul livello medio di attività atteso. Gli ulteriori adeguamenti sono possibili solo se si supera l’intervallo del 5 % oltre la soglia del 15 % che ha già determinato l’adeguamento precedente. È prevista una disciplina specifica per la cessazione delle attività: nessuna assegnazione gratuita per il resto dell’anno civile successivo alla cessazione e azzeramento dall’anno successivo.
Adeguamenti per altri parametri e soglia minima assoluta
L’articolo 6 viene semplificato e si riferisce agli adeguamenti basati su altri parametri di cui al regolamento delegato (UE) 2019/331. È introdotta una soglia assoluta: gli adeguamenti dell’assegnazione gratuita si effettuano solo se la variazione del numero annuo preliminare di quote assegnate al sottoimpianto è almeno pari a 300 quote a livello aggregato.
Trasmissione dati alla Commissione e rettifica
Le autorità competenti devono trasmettere alla Commissione, senza indebito ritardo dopo la valutazione, le informazioni tratte dalle relazioni sul livello di attività. L’articolo 2 contiene inoltre una rettifica dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2019/1842, chiarendo che l’autorità competente può imporre la comunicazione anche di parametri supplementari elencati nell’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331.
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