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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/753

Regolamento delegato (UE) 2025/753 della Commissione, del 16 aprile 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni che gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità comunicano volontariamente nei modelli per l’informativa periodica post-emissione

Normativa europea32025R0753

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i modelli standard da utilizzare, su base volontaria, per l’informativa periodica post-emissione delle obbligazioni commercializzate come ecosostenibili e delle obbligazioni legate alla sostenibilità. Definisce anche tempi di pubblicazione, lingua dell’informativa, obbligo di mantenere i documenti online, modalità di correzione e obblighi di notifica alle autorità competenti. L’obiettivo è aumentare trasparenza, comparabilità e coerenza con l’informativa prevista per le obbligazioni verdi europee.

Regolamento delegato che definisce modelli, contenuti, metodologie e modalità di presentazione dell’informativa periodica post-emissione volontaria per obbligazioni commercializzate come ecosostenibili e obbligazioni legate alla sostenibilità.

Ambito di applicazione

Si applica agli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e di obbligazioni legate alla sostenibilità che scelgono volontariamente di usare i modelli comuni facoltativi previsti dall’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631. Disciplina il contenuto dell’informativa periodica post-emissione, la periodicità di pubblicazione, la lingua, la disponibilità online, le correzioni e la notifica alle autorità competenti. Non impone l’uso dei modelli: gli emittenti restano liberi di non usarli e, se li usano, possono integrare con informazioni aggiuntive. Si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento delegato (UE) 2025/753 sui modelli per l’informativa periodica post-emissione delle obbligazioni sostenibili

Il regolamento integra il regolamento (UE) 2023/2631 fissando contenuto, metodologia e presentazione dell’informativa periodica post-emissione che gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o obbligazioni legate alla sostenibilità possono comunicare volontariamente tramite modelli comuni. La finalità, richiamata nei considerando, è rafforzare trasparenza, comparabilità e coerenza con i modelli pre-emissione e con il quadro delle obbligazioni verdi europee.

Ambito di applicazione e natura volontaria

L’uso dei modelli è facoltativo: gli emittenti possono scegliere di non utilizzare i modelli comuni previsti dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/2631. Se tuttavia decidono di usarli, devono attenersi ai modelli dell’allegato, potendo comunque fornire informazioni supplementari. Il regolamento si applica agli emittenti di obbligazioni ecosostenibili e di obbligazioni legate alla sostenibilità e riguarda sia la pubblicazione dell’informativa sia le modalità di notifica alle autorità competenti.

Periodicità dell’informativa post-emissione

Per le obbligazioni commercializzate come ecosostenibili, l’informativa volontaria va resa per ciascun periodo di 12 mesi fino alla data di allocazione integrale dei proventi. Per le obbligazioni legate alla sostenibilità, l’informativa va resa per ciascun periodo di 12 mesi fino all’ultima osservazione relativa all’obiettivo di sostenibilità. Il primo periodo decorre dalla data di emissione delle obbligazioni; l’emittente può fissare la data di chiusura del primo periodo all’ultimo giorno dell’anno civile o dell’esercizio finanziario di emissione.

Se l’informativa è oggetto di verifica esterna, la pubblicazione deve avvenire entro 270 giorni dalla fine di ciascun periodo di 12 mesi. Se non vi è verifica esterna, il termine è ridotto a 150 giorni.

Pubblicazione, lingua e disponibilità online

Le informazioni devono essere pubblicate sul sito web dell’emittente utilizzando i modelli dell’allegato. Il documento e le eventuali modifiche o correzioni devono restare disponibili gratuitamente per almeno 12 mesi dopo la scadenza delle obbligazioni interessate.

La lingua è scelta dall’emittente: può essere una lingua comunemente usata negli ambienti della finanza internazionale, oppure, se le obbligazioni sono offerte al pubblico o ammesse alla negoziazione in uno Stato membro, la lingua accettata dall’autorità competente di tale Stato; se l’offerta o l’ammissione riguarda due o più Stati membri, la lingua accettata da ciascuna autorità competente interessata. Se per le obbligazioni è stato pubblicato un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129, l’informativa post-emissione deve essere resa nella lingua o nelle lingue del prospetto.

Correzioni delle informazioni

Se, dopo la pubblicazione dell’informativa, l’allocazione dei proventi viene modificata, l’emittente deve aggiornare immediatamente le informazioni e ripubblicarle senza indebito ritardo. Il regolamento insiste sulla tutela degli investitori, richiedendo che le correzioni siano rese tempestivamente disponibili online.

Notifica alle autorità competenti

Dopo ogni pubblicazione, l’emittente deve notificare elettronicamente e senza indebito ritardo alla propria autorità competente:

  • la pubblicazione dell’informativa ex articolo 21 del regolamento (UE) 2023/2631;
  • la pubblicazione degli aggiornamenti o delle correzioni;
  • il collegamento ipertestuale al sito web in cui le informazioni sono state pubblicate.

Le autorità competenti devono predisporre un punto di contatto destinato a ricevere tutte le notifiche effettuate dagli emittenti.

Struttura dei modelli allegati per obbligazioni ecosostenibili

Il modello per le obbligazioni commercializzate come ecosostenibili richiede, in primo luogo, informazioni generali: data di emissione, data di pubblicazione, periodo di riferimento, denominazione dell’emittente, eventuale LEI, sito web di contatto, sito web con i documenti dell’obbligazione, denominazione dell’obbligazione, ISIN, eventuale verificatore esterno e, se pertinente, autorità competente e prospetto.

La sezione strategica richiede di indicare gli obiettivi ambientali perseguiti ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 e, se l’emittente è soggetto agli obblighi di informativa di cui all’articolo 8 di tale regolamento, il contributo dei proventi all’allineamento alla tassonomia in termini di fatturato, spese in conto capitale e spese operative. Se l’emittente pubblica o è tenuto a pubblicare piani di transizione ai sensi della direttiva 2013/34/UE, occorre spiegare come i proventi dell’obbligazione li finanziano o li attuano e fornire il relativo link.

La parte centrale riguarda l’allocazione dei proventi. Il modello distingue tra allocazione ad attività economiche allineate alla tassonomia e altre allocazioni, prevede l’indicazione della quota di proventi utilizzata per attività ecosostenibili ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, e consente di segnalare eventuali esclusioni di attività di cui all’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2020/1818. È inoltre prevista una sezione facoltativa sugli impatti ambientali, con esempi di metriche quali emissioni evitate, capacità rinnovabile installata, riduzione dei consumi energetici, riduzione del prelievo idrico, riduzione dei rifiuti e impatti sulla biodiversità.

Il modello richiede anche l’indicazione di un collegamento al sito web dell’emittente e, se del caso, alle relazioni pertinenti, come la relazione consolidata sulla gestione o sulla sostenibilità.

Struttura dei modelli allegati per obbligazioni legate alla sostenibilità

Il modello per le obbligazioni legate alla sostenibilità contiene analoghe informazioni generali sull’emittente, l’emissione, i codici ISIN, l’eventuale prospetto e la verifica esterna. Nella parte strategica, però, l’attenzione si sposta sulla descrizione della logica dell’emissione, del suo livello di ambizione, della metodologia di calcolo dei KPI di sostenibilità e dei progressi rispetto agli obiettivi fissati. Deve essere indicato se i KPI sono oggetto di verifica esterna, audit ambientale o parere secondario analogo.

Se applicabile, il modello richiede di spiegare il collegamento tra l’obbligazione e gli indicatori di fatturato, CapEx e OpEx allineati alla tassonomia secondo il regolamento delegato (UE) 2021/2178, oltre alla descrizione della struttura dell’obbligazione e del meccanismo di aggiustamento delle cedole. Anche qui è richiesta l’indicazione degli obiettivi ambientali perseguiti ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 e, se pertinenti, i collegamenti ai piani di transizione ex direttiva 2013/34/UE.

Tabelle A e B per le obbligazioni ecosostenibili

Per le obbligazioni ecosostenibili, l’allegato prevede due possibili tabelle aggiuntive.

La Tabella A si applica quando i proventi sono assegnati secondo un approccio graduale. Richiede dati almeno a livello di attività economica e, idealmente, di progetto o gruppo di progetti, salvo limitazioni motivate da riservatezza, concorrenza o numero elevato di progetti. Le voci riguardano nome, ubicazione e descrizione del progetto, importi allocati, quota del progetto finanziata, quota di proventi usata per finanziamento o rifinanziamento, settore e codici NACE, importi e percentuali allineati o non allineati alla tassonomia, obiettivi ambientali, atti delegati e metodologia, natura delle spese ecosostenibili, altre informazioni pertinenti e totali di periodo e post-emissione.

La Tabella B si applica quando i proventi sono assegnati a un portafoglio di attività. Richiede una panoramica delle obbligazioni in essere e del portafoglio di attività ecosostenibili, con dati sulle attività iscritte a bilancio, gli importi attesi di allocazione, la quota finanziata o rifinanziata, settori e codici NACE, importi allineati alla tassonomia, obiettivi ambientali, atti delegati, metodologia, eventuali nuovi progetti rispetto alle nuove emissioni dell’anno di emissione e altre informazioni pertinenti. È inoltre previsto il valore totale del portafoglio di obbligazioni in essere e del portafoglio di attività ecosostenibili, compresa la quota allineata alla tassonomia.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modelli facoltativi per l’informativa post-emissione

Gli emittenti che scelgono di usare i modelli comuni facoltativi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631 devono utilizzare i modelli contenuti nell’allegato. Un modello può riferirsi a più emissioni di obbligazioni. Il documento non richiede approvazione o avallo da parte di autorità competenti.

Frequenza dell’informativa periodica

Per le obbligazioni ecosostenibili, l’informativa volontaria è resa per ciascun periodo di 12 mesi fino all’allocazione integrale dei proventi. Per le obbligazioni legate alla sostenibilità, è resa per ciascun periodo di 12 mesi fino all’ultima osservazione relativa all’obiettivo di sostenibilità. Il primo periodo decorre dalla data di emissione; può essere fatto coincidere con l’ultimo giorno dell’anno civile o dell’esercizio finanziario di emissione. Se vi è verifica esterna, la pubblicazione avviene entro 270 giorni dalla fine del periodo; senza verifica esterna, entro 150 giorni.

Pubblicazione sul sito web e lingua

Le informazioni ex articolo 21 del regolamento (UE) 2023/2631 devono essere pubblicate sul sito web dell’emittente utilizzando i modelli dell’allegato. Devono restare disponibili gratuitamente per almeno 12 mesi dopo la scadenza delle obbligazioni. La lingua è, a scelta dell’emittente, una lingua comunemente usata nei mercati finanziari internazionali oppure, se l’offerta o la negoziazione avviene in uno Stato membro, la lingua accettata dall’autorità competente di quello Stato; se in più Stati membri, la lingua accettata da ciascuna autorità competente. Se è stato pubblicato un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129, l’informativa va pubblicata nella lingua o lingue del prospetto.

Correzioni e aggiornamenti

Se l’allocazione dei proventi viene corretta dopo la pubblicazione dell’informativa, l’emittente deve aggiornare immediatamente le informazioni e pubblicarle senza indebito ritardo.

Notifica alle autorità competenti

Dopo ogni pubblicazione, l’emittente notifica per via elettronica e senza indebito ritardo alla propria autorità competente la pubblicazione dell’informativa, degli aggiornamenti o correzioni e il collegamento ipertestuale al sito web di pubblicazione. Le autorità competenti devono creare un punto di contatto che riceva tutte le notifiche dell’emittente.

Contenuto dei modelli in allegato

L’allegato contiene due modelli distinti: uno per le obbligazioni ecosostenibili e uno per le obbligazioni legate alla sostenibilità. Entrambi richiedono informazioni generali sull’emittente e sull’obbligazione, strategia e logica ambientale, eventuale collegamento ai piani di transizione, relazione con la tassonomia UE, informazioni sui risultati e collegamenti a siti web e relazioni pertinenti.

Specificità del modello per obbligazioni ecosostenibili

Il modello richiede indicazioni sull’allocazione dei proventi ad attività allineate o non allineate alla tassonomia, sull’eventuale esclusione di attività ai sensi dell’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2020/1818, e, facoltativamente, sugli impatti ambientali. Prevede due tabelle alternative: Tabella A per allocazione secondo approccio graduale e Tabella B per allocazione a portafoglio di attività, con dati su progetti, importi allocati, quota finanziata/rifinanziata, settori e codici NACE, allineamento alla tassonomia, obiettivi ambientali, criteri tecnici, natura delle spese e altre informazioni pertinenti.

Specificità del modello per obbligazioni legate alla sostenibilità

Il modello richiede una descrizione della logica e del livello di ambizione dell’obbligazione, dei KPI di sostenibilità, della metodologia di calcolo e dei progressi rispetto agli obiettivi, nonché l’indicazione dell’eventuale verifica esterna, audit ambientale o parere secondario. Se del caso, occorre indicare il collegamento con fatturato, CapEx e OpEx allineati alla tassonomia e descrivere la struttura dell’obbligazione, incluso il meccanismo di aggiustamento delle cedole.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariobbligazioni sostenibilitrasparenza informativatassonomia sostenibileregolamentazione dei prospetti

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