Cassazione Civile, Ordinanza n. 02768/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Un socio di una s.r.l. aveva impugnato, insieme all'altro socio per la propria parte, l'accertamento con cui l'Ufficio aveva contestato maggiori redditi per l'anno d'imposta 2006, in relazione a fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti, con ripresa a tassazione sia in capo alla società sia, pro quota, ai soci, nel regime di trasparenza fiscale scelto per gli anni 2004-2007. La società non aveva proposto ricorso. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario, sostenendo che il giudizio di merito si fosse svolto senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari (società e soci) nonostante l'unitarietà dell'accertamento e l'imputazione automatica del reddito per trasparenza ex art. 116 d.P.R. 917/1986.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi e ha affermato che, nel caso di accertamento dei redditi di una s.r.l. con opzione per la trasparenza fiscale, il giudizio promosso da uno solo dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci e della società. Poiché la società non aveva proposto ricorso e non era quindi possibile riunire tutti i litisconsorti necessari, la Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al giudice di primo grado per la rinnovazione del contraddittorio e del processo.
Norme richiamate
art. 115 d.P.R. 917/1986
richiamato quale base del regime di imputazione per trasparenza dei redditi di società e soci, nel quadro dell'unitarietà dell'accertamento
art. 116 d.P.R. 917/1986
richiamato per fondare l'opzione di trasparenza fiscale della s.r.l. e l'automatica imputazione del reddito ai soci
art. 14 d.lgs. 546/1992
norma che impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nel processo tributario
art. 29 d.lgs. 546/1992
richiamato in relazione alla possibilità di riunione dei giudizi in presenza di cause connesse
art. 101 c.p.c.
richiamato a tutela del principio del contraddittorio
art. 102 c.p.c.
richiamato a sostegno della configurabilità del litisconsorzio necessario
art. 111 Cost.
richiamato a tutela del giusto processo e del contraddittorio
art. 360 c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per nullità processuale e violazione di legge
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'accertamento dei redditi di una società e dei soci nei regimi di imputazione trasparente configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario originario, perché la controversia investe elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione e non singole posizioni debitorie isolate.
- Se il ricorso è proposto anche da uno solo dei soggetti interessati, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; il giudizio svolto senza la loro partecipazione è affetto da nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Quando non sia possibile assicurare la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, non si può decidere nel merito la controversia: la sentenza va cassata e il processo va rinnovato davanti al giudice di primo grado.
- In presenza di unitarietà dell'accertamento e simultanea impugnazione da parte dei soggetti coinvolti, la riunione dei giudizi può evitare il rinvio al primo giudice per ragioni di economia processuale, ma solo se tutti i litisconsorti necessari sono comunque presenti nel processo.
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