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Sentenza

Sentenza n. 1000/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 679/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Pisa Sez. Lavoro il 12/11/2024.

Giustizia amministrativa202500852

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/18-2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, n. 679/2024, notificata ai fini dell'esecuzione forzata. La sentenza imponeva l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23, per complessivi 3.000 euro. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo. La ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza per la mancata esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza di tale termine ha fissato una penalità pari all'interesse legale sulle somme dovute a titolo di capitale. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta, in caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di avviare le procedure contabili necessarie all'adempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive.

  • art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, oggetto dell'assegnazione disposta dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • In presenza della mancata esecuzione di una sentenza ritualmente notificata e dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento spontaneo, il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza e ordinare all'amministrazione di dare completa ed esatta esecuzione al giudicato entro un termine ulteriore.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione, parametrandola all'interesse legale sulle somme di capitale dovute.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inerzia dell'amministrazione, anche attribuendogli il compito di avviare le procedure contabili necessarie all'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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