Sentenza del 20/05/2015 n. 599 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
DINIEGO RIMBORSO - Irpef - Convenzione Italia Giappone - Doppia imposizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società chiedeva il rimborso della differenza tra le ritenute effettivamente applicate sui dividendi e quelle dovute in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Giappone. L'Ufficio contestava la competenza territoriale, la tempestività dell'istanza e l'applicabilità della Convenzione.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto. Il giudice ha ritenuto competente l'Ufficio cui era stata correttamente indirizzata l'istanza, ha escluso la decadenza poiché la domanda era stata presentata entro il termine previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973, e ha riconosciuto l'applicabilità della Convenzione Italia-Giappone sulla doppia imposizione. La documentazione prodotta dimostrava il versamento di ritenute superiori a quelle effettivamente dovute, giustificando il rimborso. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Giappone
La Convenzione è stata ritenuta applicabile ai dividendi distribuiti da società italiane quando le ritenute applicate risultano superiori a quelle consentite dalla disciplina convenzionale, imponendo il rimborso dell'eccedenza.
Art. 38 del D.P.R. 602/1973
La domanda di rimborso è tempestiva se presentata entro il termine previsto dalla norma; nel caso esaminato la società ha dimostrato di aver rispettato tale termine.
Orientamento della Corte di Cassazione in materia di Convenzione Italia-Giappone
Il giudice ha seguito l'orientamento prevalente della Suprema Corte, ritenendo applicabile la Convenzione in fattispecie analoghe, pur in presenza di un precedente isolato di segno contrario.
Massime di principio
- Quando una convenzione contro le doppie imposizioni limita l'aliquota applicabile ai dividendi, il contribuente può chiedere il rimborso della ritenuta eccedente rispetto al limite convenzionale.
- Per ottenere il rimborso è necessario dimostrare documentalmente sia l'ammontare dei dividendi sia le ritenute effettivamente versate e il relativo superamento dell'importo dovuto.
- La tempestività dell'istanza di rimborso deve essere verificata con riferimento al termine previsto dalla normativa applicabile e provata mediante documenti aventi data certa o comunque adeguatamente attestata.
- Per le istanze presentate prima del 31 dicembre 2001, la competenza al rimborso può radicarsi presso l'ufficio che, all'epoca, deteneva la relativa potestà e al quale l'istanza era stata correttamente indirizzata.
- In presenza di un orientamento consolidato della Corte di Cassazione favorevole all'applicazione della convenzione, un precedente isolato contrario non è normalmente sufficiente a escluderne l'operatività.
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