Sentenza del 04/11/2015 n. 22503 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la rettifica, ai fini dell’imposta di registro, del valore di avviamento attribuito alla cessione di un ramo d’azienda stipulata il 23 novembre 2005 tra A.T. e A.G. Il prezzo dichiarato era di Euro 70.000, di cui Euro 5.000 per arredi ed Euro 65.000 per avviamento; l’Agenzia aveva rideterminato quest’ultimo in Euro 149.608, assumendo come riferimento il canone annuo di affitto del ramo, pari a Euro 144.608, e liquidando maggiore imposta, interessi e sanzioni. La società ha proposto tre motivi: insufficiente motivazione per non aver considerato i costi di gestione; violazione dell’art. 51, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il valore andasse determinato con metodi contabili e considerando anche i costi e le circostanze dedotte; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per non aver valutato i costi di acquisizione dell’immobile e la pretesa differenza tra il ramo affittato e quello ceduto.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia del 14 dicembre 2009, che aveva riformato la decisione di primo grado e respinto l’opposizione all’avviso di rettifica. Ha ritenuto plausibile il criterio estimativo basato sul canone di affitto: l’avviamento esprime la capacità dell’azienda di produrre utili e la valutazione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, se adeguatamente motivato. La censura sui costi è stata dichiarata inammissibile per genericità, non essendo stati neppure indicati, e comunque infondata: i costi di gestione non determinano di per sé l’avviamento e la prospettazione non superava la valutazione secondo cui la capacità reddituale non poteva essere inferiore al canone convenuto. È stata dichiarata inammissibile anche la contestazione sulla diversa consistenza del ramo, perché diretta a ottenere una nuova valutazione dei fatti; inoltre, la circostanza relativa ai locali di proprietà della concedente è stata ritenuta irrilevante. La società ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in Euro 1.100 per compensi relativi alla sola fase di discussione, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, commi 1, 2 e 3
Poichè l'avviamento si identifica con la capacità di profitto di un'attività produttiva, ossia con una qualità dell'azienda costituita dal maggior valore che il complesso aziendale, unitariamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono, il criterio si rivela plausibile, tenuto conto del principio che al riguardo impone di considerare proprio - e tra l'altro - la prevedibile capacità dell'azienda di coprire i costi (v. Sez. V n. 9115-12), siano essi di natura commerciale o fiscale.
La determinazione del valore di avviamento è una stima della capacità reddituale dell’azienda, considerata unitariamente e anche in rapporto alla sua prevedibile capacità di coprire i costi. Il giudice di merito può adottare un criterio fondato sul canone di affitto quando lo ritenga plausibile rispetto alle caratteristiche dell’azienda e motivi adeguatamente la valutazione.
Massime di principio
- Il valore di avviamento riguarda la capacità dell’azienda, considerata nel suo complesso, di produrre utili superiori a quelli ordinari; non coincide automaticamente con i ricavi né con la somma dei valori dei singoli beni.
- La valutazione dell’avviamento è un apprezzamento estimativo di fatto. In Cassazione non basta proporre un criterio alternativo: occorre individuare un errore giuridico o un difetto motivazionale rilevante, senza chiedere una nuova lettura delle prove.
- Se un ramo d’azienda è stato affittato e poi ceduto, il canone può costituire un elemento significativo per stimarne la redditività e l’avviamento, purché il criterio sia motivato e coerente con i dati della fattispecie.
- Per contestare la mancata considerazione dei costi occorre indicare concretamente quali costi siano stati sostenuti e spiegare perché incidano sulla stima dell’avviamento; la deduzione generica è inammissibile e i costi di gestione non riducono automaticamente il valore dell’avviamento.
- La differenza tra il ramo affittato e quello ceduto deve essere dimostrata e avere effettiva rilevanza per la valutazione; una contestazione fattuale volta a reinterpretare le risultanze processuali non è normalmente riesaminabile in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 nov 2015Sentenza del 04/11/2015 n. 22465 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 nov 2015Sentenza del 04/11/2015 n. 22467 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 nov 2015Sentenza del 04/11/2015 n. 22469 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 nov 2015Sentenza del 04/11/2015 n. 22472 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 nov 2015Sentenza del 04/11/2015 n. 22474 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 nov 2015Sentenza del 04/11/2015 n. 22475 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →