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Sentenza

Sentenza n. 38/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 532/2023 in data 10 agosto 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 532/2023, che aveva ordinato l'attribuzione di € 2.500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 532/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 30 agosto 2023. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuire alla docente l'importo nominale di € 2.500,00 mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, nonostante la notificazione della pronuncia e il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 2 ottobre 2024. Il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti e non hanno contestato l'omesso adempimento. È stato inoltre evidenziato il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e l'omesso adempimento dell'obbligo di attribuire alla ricorrente € 2.500,00 tramite la Carta elettronica docente. Ha rilevato anche il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente entro sessanta giorni successivi alla comunicazione. Non è stato previsto alcun compenso per il Commissario, in quanto dipendente della struttura amministrativa debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Riconosce l'esperibilità del giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione degli obblighi derivanti da un provvedimento giurisdizionale esecutivo.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando un termine e nominando, per l'eventuale ulteriore inerzia, un Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, termine risultato decorso nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti dell'amministrazione che non abbia dato esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'obbligo conformativo o satisfattivo posto a carico della pubblica amministrazione sia individuabile e non sia stato adempiuto.
  • La notificazione della sentenza all'amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, consentono di azionare l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata costituzione dell'amministrazione e l'assenza di contestazioni, unitamente alla documentazione prodotta dal ricorrente, consentono di ritenere provata l'inottemperanza quando risultino il giudicato, la sua notificazione e l'obbligo amministrativo rimasto ineseguito.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un Commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione; quando il commissario è un dipendente della struttura debitrice, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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