Sentenza del 12/01/2017 n. 563 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR di Ancona che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con cui erano stati contestati ricavi non dichiarati pari a 115.982 euro. Il motivo principale riguardava la violazione dell'art. 132 c.p.c. e degli artt. 1 e 36 del D.Lgs. n. 546/1992, per motivazione apparente o sostanzialmente assente della sentenza d'appello, che non aveva esaminato in modo concreto e specifico le censure e la documentazione prodotte dall'Ufficio. Il contribuente aveva eccepito anche la tardività del ricorso per cassazione, sostenendo che la prima notifica fosse andata a buon fine solo dopo la scadenza del termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato infondata l'eccezione di tardività: la prima richiesta di notificazione era stata effettuata il 20 dicembre 2011, entro il termine lungo applicabile di un anno, maggiorato della sospensione feriale, e la successiva rinnovazione della notifica era stata eseguita in un termine ragionevole dopo l'esito negativo della prima procedura, per circostanze non imputabili all'Agenzia. Nel merito, ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente e quindi invalida. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR delle Marche per un nuovo esame, anche in materia di spese.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c., nel testo previgente alla riforma del 2009
Il termine lungo per impugnare è di un anno.
Poiché la causa era già pendente all'entrata in vigore della riforma del 2009, si applicava il termine annuale, cui dovevano aggiungersi i 45 giorni di sospensione feriale.
Art. 132 c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva, comprensibile e idonea a dare conto delle ragioni della decisione. Una motivazione soltanto apparente equivale alla sostanziale mancanza di motivazione e comporta l'invalidità della sentenza.
Artt. 1 e 36 del D.Lgs. n. 546/1992
Anche nel processo tributario la motivazione, pur potendo essere sintetica, deve esaminare e rispondere in modo concreto ai motivi di impugnazione. La sinteticità non consente argomentazioni vaghe, generiche o meramente apparenti.
Principio delle Sezioni Unite sulla rinnovazione della notificazione
Qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio.
Se la prima notifica è stata tempestivamente richiesta ma fallisce per cause non imputabili al notificante, la successiva notifica può conservare gli effetti della prima, purché la procedura sia riattivata entro un termine ragionevole e con la necessaria diligenza.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria non è validamente motivata quando si limita a riassumere le posizioni delle parti senza esaminare e confutare, con argomentazioni specifiche, i motivi di appello e la documentazione rilevante.
- La motivazione può essere sintetica, ma deve comunque rendere individuabile il percorso logico e giuridico seguito dal giudice; formule generiche o apodittiche possono integrare motivazione apparente.
- Ai fini della tempestività di un'impugnazione, rileva la data in cui la notificazione è stata validamente avviata, quando l'esito negativo dipende da circostanze non imputabili al notificante e la procedura viene riattivata senza ritardo ingiustificato.
- La cassazione per motivazione apparente normalmente non definisce il merito della controversia: la causa viene rinviata al giudice competente, che deve riesaminare le questioni con una motivazione completa.
- L'accoglimento del ricorso dell'amministrazione finanziaria non implica automaticamente la validità dell'accertamento fiscale: in questo caso la Corte ha annullato la sentenza per difetto di motivazione e ha rimesso la decisione sul merito al giudice del rinvio.
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