Sentenza n. 6184/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 6480/2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Lav., il 05.06.2025, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 6480/2025, relativa all'attribuzione della carta docente per l'anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza lavoristica passata in giudicato, notificata ai fini esecutivi e avente a oggetto il riconoscimento del diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per il valore nominale di 500 euro, oltre interessi o rivalutazione, nonché il rimborso delle spese legali. La ricorrente ha evidenziato che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alle statuizioni di condanna. Il Ministero e l'Ufficio scolastico si sono costituiti soltanto formalmente e non hanno fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistente l'inadempimento dell'Amministrazione e la competenza del giudice ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non possono essere nuovamente sindacati i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. È stata rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., non essendo ritenuti allo stato sussistenti i relativi presupposti; il giudice ha escluso anche, allo stato, l'applicazione di penalità di mora, salva una futura richiesta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del diritto alla carta docente già accertato dal giudicato del Tribunale del lavoro.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
La sentenza posta in esecuzione aveva previsto interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Il decorso del termine di 120 giorni, unitamente alla notificazione del titolo esecutivo, consente la proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Individua la competenza del giudice amministrativo adito per l'ottemperanza al titolo giudiziale.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato l'esecuzione del giudicato e nominato il commissario ad acta.
art. 112, comma 3, c.p.a.
La domanda risarcitoria proposta nel giudizio di ottemperanza è stata rigettata per l'assenza, allo stato, dei relativi presupposti.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione sia passato in giudicato, sia stato notificato nelle forme prescritte e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione delle condanne pecuniarie dell'Amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione che non fornisca chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione del titolo non può paralizzare la pretesa del creditore; accertato l'inadempimento, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine e porre a carico dell'Amministrazione le spese del giudizio.
- L'ottemperanza deve dare attuazione alle statuizioni contenute nel giudicato senza consentire un nuovo sindacato sui presupposti sostanziali della pretesa già definitivamente riconosciuta dal titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare, previa richiesta dell'interessato, dopo l'infruttuosa scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
- La domanda di risarcimento del danno o di applicazione di penalità di mora proposta nel giudizio di ottemperanza richiede la verifica dei relativi presupposti; tali misure possono essere negate allo stato e restare eventualmente proponibili in caso di persistente inottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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