Cassazione Penale, Ordinanza n. 12827/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La precedente condanna per furto tentato e consumato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la condanna per furto tentato e consumato. Con un unico motivo deduceva erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto alla ritenuta legittimazione a proporre querela da parte dei responsabili degli esercizi commerciali vittime delle sottrazioni. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, affermando che nel furto il bene giuridico protetto comprende anche il possesso di fatto, non necessariamente assistito da titolo giuridico, e che quindi anche il responsabile di un supermercato può essere persona offesa e legittimato a querelare. Ha inoltre rilevato che le ulteriori doglianze erano aspecifiche, perché non individuavano i punti della motivazione della sentenza impugnata effettivamente censurati né spiegavano in che modo la Corte d'appello non avesse risposto ai motivi di gravame.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Il furto tutela non solo la proprietà o altri diritti reali, ma anche il possesso di fatto; la persona che esercita tale potere di fatto può essere persona offesa e quindi legittimata a proporre querela.
art. 591 c.p.p.
Non ricavabile dal testo; la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende sono disposte in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel delitto di furto, la legittimazione a proporre querela spetta anche a chi abbia la disponibilità di fatto del bene, poiché il possesso è bene giuridicamente protetto anche se non fondato su un titolo formale.
- La persona offesa dal furto non coincide necessariamente con il proprietario del bene: può esserlo anche il soggetto che ne curi la detenzione o la disponibilità di fatto nell'ambito dell'esercizio commerciale.
- In cassazione, le doglianze devono essere specifiche: il ricorrente deve indicare puntualmente i passaggi della motivazione impugnata censurati e spiegare perché la decisione non avrebbe risposto ai motivi di appello; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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