Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 32 del 13-2-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che i periodi settimanali rimasti privi di copertura contributiva a seguito della contrazione prevista dall’art. 7 della legge 638/1983 possono essere oggetto di riscatto ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 503/1992, come già richiamato dalla circolare 167/1995. Viene inoltre precisato che, in modo analogo, può essere concesso il riscatto del corso legale di studi universitari per le settimane in cui il richiedente abbia lavorato ma che risultino scoperte da contribuzione per effetto della stessa contrazione. Il requisito decisivo è che i periodi siano successivi al 1° gennaio 1994 e risultino scoperti da assicurazione.

Riscatto dei periodi scoperti da contribuzione per contrazione ex art. 7 L. 638/1983

Riscatto dei periodi privi di copertura contributiva per contrazione ex art. 7 L. 638/1983

La circolare fornisce un chiarimento interpretativo in materia di riscatto dei periodi assicurativi ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 503/1992, richiamando anche l’art. 2-novies della legge 114/1974 e la circolare INPS n. 167 del 13 giugno 1995. L’intervento riguarda specificamente le settimane che, per effetto della contrazione prevista dall’art. 7 della legge 638/1983, risultano prive di copertura contributiva.

Ambito applicativo del chiarimento

Le Sedi avevano chiesto se la facoltà di riscatto potesse riguardare le settimane rese scoperte dalla riduzione della copertura assicurativa conseguente all’applicazione dell’art. 7 della legge 638/1983. L’Amministrazione ritiene che tali periodi rientrino nella condizione richiesta dalla norma, in quanto si tratta di periodi successivi al 1° gennaio 1994 e scoperti da assicurazione.

Riscatto dei periodi scoperti da contribuzione

Il principio affermato è che la mancanza di copertura contributiva determinata dalla contrazione normativa non impedisce il riscatto, purché i periodi interessati siano successivi alla data indicata. In questo modo, le settimane prive di contribuzione per il meccanismo di contrazione vengono trattate come periodi suscettibili di riscatto ai fini previdenziali.

Riscatto del corso legale di studi universitari

La circolare estende il medesimo criterio al riscatto del corso legale di studi universitari. Può infatti essere concesso il riscatto anche per le settimane nelle quali il richiedente abbia svolto attività lavorativa, ma che risultino comunque prive di copertura contributiva a seguito della contrazione prevista dall’art. 7 della legge 638/1983.

Effetto operativo

Ne deriva che, ai fini della gestione delle domande, le Sedi devono considerare riscattabili i periodi settimanali scoperti per effetto della contrazione, se collocati dopo il 1° gennaio 1994, sia nell’ambito del riscatto ex art. 14 d.lgs. 503/1992 sia, per analogia, nel riscatto del periodo di studi universitari nelle situazioni descritte.

Punti principali

Ambito del chiarimento

La circolare interviene per rispondere ai dubbi delle Sedi sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 503/1992, in relazione alla possibilità di riscattare le settimane rese prive di copertura contributiva dalla contrazione derivante dall’art. 7 della legge 638/1983.

Riscatto dei periodi scoperti da assicurazione

Si afferma che i periodi successivi al 1° gennaio 1994, se privi di assicurazione a causa della contrazione prevista dalla normativa richiamata, soddisfano la condizione richiesta per il riscatto ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 503/1992.

Richiamo alla circolare 167/1995

La facoltà di riscatto è ricondotta anche a quanto già illustrato nella circolare n. 167 del 13 giugno 1995, citata come ultimo precedente di riferimento in materia.

Riscatto del corso legale di studi universitari

Viene precisato che il riscatto può essere concesso anche per il corso legale di studi universitari relativamente alle settimane in cui il richiedente abbia svolto attività lavorativa, ma che risultino prive di copertura contributiva per effetto della medesima contrazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.