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Circolare

Circolare numero 36 del 14-2-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare dispone la sospensione fino al 31 marzo 1996 delle azioni esecutive sui ruoli esattoriali emessi per il recupero dei contributi agricoli unificati, consentendo alle ditte inadempienti di regolarizzare la posizione ai sensi dell’art. 5 del D.L. n.40/1996. Le Sedi devono comunicare con urgenza ai Concessionari la sospensione, trasmettere i modelli di discarico per i debiti estinti e quelli di sospensione per le rateazioni, completando le segnalazioni entro il 31 marzo (o entro la prima decade di aprile per le domande presentate negli ultimi giorni utili). Restano esclusi dalla sospensione i recuperi da ordinanze-ingiunzioni ex legge n.689/1981 già iscritti a ruolo con scadenze 10 novembre 1994 e 10 novembre 1995.

Condono previdenziale ex D.L. n.40/1996 e sospensione degli atti esecutivi sui ruoli SCAU in scadenza 10 novembre 1994

Condono previdenziale ex D.L. n.40/1996 e sospensione degli atti esecutivi sui ruoli SCAU

La circolare interviene sulla gestione dei ruoli esattoriali emessi dall’ex Servizio Contributi Agricoli Unificati (SCAU) per il recupero di contributi agricoli relativi agli anni 1988 e precedenti, con scadenza 10 novembre 1994. L’obiettivo è coordinare la sospensione delle procedure esecutive e gli adempimenti delle Sedi a seguito delle norme di condono e regolarizzazione contributiva succedutesi tra il 1994 e il 1996.

Ruoli emessi e ambito territoriale

Nel 1994 sono stati posti in riscossione ruoli esattoriali per un importo complessivo pari a L. 1.098.990.905.000, comprensivo di sanzioni civili e interessi previsti dalla legge n.48/1988. La circolare precisa che tale emissione non ha riguardato, per problemi di mancata codifica dei contribuenti, alcune province o intere regioni, tra cui: Piemonte (Alessandria), Lombardia (tutta la regione eccetto Mantova), Liguria (La Spezia), Veneto (Rovigo, Treviso e Padova), Toscana (tutta la regione eccetto Massa Carrara e Firenze), Umbria (Perugia), Lazio (tutta la regione), Abruzzo (L’Aquila), Molise (Campobasso e Isernia), Campania (Napoli, Avellino e Salerno), Calabria (Reggio Calabria e Cosenza), Sardegna (tutta la regione) e Basilicata (Potenza).

Sospensione dei procedimenti esecutivi e condoni

Con l’entrata in vigore dei D.L. n.601/1994 e n.723/1994 e delle leggi n.724/1994 e n.85/1995, i procedimenti esecutivi relativi al recupero dei contributi agricoli unificati sono stati sospesi fino al 31.12.1995. In tale contesto, i Concessionari sono stati autorizzati a non avviare azioni esecutive, pur potendo accettare i pagamenti spontanei dei contribuenti.

Successivamente, l’art. 5 del D.L. n.40 del 1 febbraio 1996 ha riconosciuto alle ditte inadempienti, comprese quelle già iscritte a ruolo, la facoltà di regolarizzare la posizione debitoria ai sensi della legge n.724/1994 entro il 31.3.1996. La norma ha inoltre disposto la sospensione dei procedimenti esecutivi fino a tale data. La circolare evidenzia che, per effetto del 31 marzo cadente in giorno festivo, la sospensione opera di fatto fino al 1 aprile.

Effetti sulle partite a ruolo

Molti contribuenti, per evitare il pagamento di sanzioni, interessi e l’avvio di procedure coattive, hanno aderito ai condoni previsti dalle norme richiamate. Ciò ha determinato l’indebita iscrizione a ruolo di numerose partite, che devono quindi essere oggetto di sgravio. Per le posizioni per le quali è stata richiesta la rateazione ai sensi della legge n.724/1994, la sospensione permane fino al completo pagamento del debito.

Adempimenti richiesti alle Sedi

Le Sedi interessate alla riscossione dei ruoli devono comunicare con urgenza al Concessionario della riscossione dei tributi e, per conoscenza, alla Direzione regionale delle Entrate, che ai sensi dell’art. 5 del D.L. n.40/1996 gli atti esecutivi sono sospesi fino al 31.3.1996, così da consentire alle ditte inadempienti la regolarizzazione.

Per tutte le ditte che accedono al condono occorre trasmettere ai Concessionari:

  • il modello di discarico, se il debito è stato integralmente pagato;
  • il modello di sospensione, se è stata concessa la rateazione.

La circolare raccomanda, per le rateazioni, di concedere una sospensione di circa 12 mesi, al fine di verificare nel frattempo il rispetto delle scadenze e la regolarità dei contributi correnti. Le Sedi devono inoltre intervenire anche sulle posizioni già oggetto di richiesta di regolarizzazione, qualora non siano state ancora inviate le relative comunicazioni ai Concessionari.

Termini per le comunicazioni e organizzazione del lavoro

L’attività di aggiornamento dei ruoli deve essere conclusa inderogabilmente entro il 31 marzo, in quanto non dovrebbe risultare iscritto a ruolo né soggetto ad azione esecutiva il contribuente che si sia avvalso dei benefici del condono. Per i contribuenti che presentino domanda negli ultimi giorni di validità della norma, le segnalazioni possono essere effettuate entro e non oltre la prima decade di aprile.

Le operazioni di aggiornamento riguardano anche le ditte interessate dalle circolari ex SCAU n.82 del 14.9.1994 e n.4 del 18.1.1995. Le Sedi con un elevato carico di ruoli possono costituire appositi gruppi di lavoro per smaltire le giacenze e definire i successivi adempimenti, tra cui:

  • controlli sulle sospensioni inviate per condoni in atto;
  • esame dei verbali trasmessi dai Concessionari per il visto in caso di irreperibilità o nullatenenza del debitore;
  • valutazione delle domande di discarico per quote inesigibili.

Esclusioni dalla sospensione

La circolare precisa che la sospensione dei ruoli esattoriali non riguarda i recuperi derivanti da ordinanze-ingiunzioni iscritte a ruolo ai sensi della legge n.689/1981. Per tali posizioni, la gestione ex SCAU aveva già disposto l’iscrizione nei ruoli con scadenze 10 novembre 1994 e 10 novembre 1995.

Allegato di comunicazione al Concessionario

L’allegato alla circolare fornisce un fac-simile di lettera da inviare al Concessionario della riscossione e, per conoscenza, alla Direzione regionale delle Entrate. Il testo richiama il condono previdenziale e assistenziale ex D.L. n.40/1996 e autorizza la sospensione delle procedure coattive relative ai ruoli SCAU fino al 31 marzo 1996, precisando che le competenze in materia sono state demandate all’INPS dal D.L. n.262/1995 e successive modificazioni e integrazioni.

Punti principali

Ruoli esattoriali SCAU e ambito territoriale interessato

Nel 1994, con scadenza 10 novembre, l’ex Servizio Contributi Agricoli Unificati ha posto in riscossione ruoli per il recupero di contributi dovuti da datori di lavoro e lavoratori autonomi per gli anni 1988 e precedenti, per un importo complessivo di L. 1.098.990.905.000, comprensivo di sanzioni civili e interessi ex legge n.48/1988. L’emissione non ha riguardato alcune province o intere regioni, per effetto della mancata codifica da parte dei Centri Elettrocontabili del Consorzio Nazionale Obbligatorio Concessionari.

Sospensione dei procedimenti esecutivi fino al 31 marzo 1996

Con l’entrata in vigore dei D.L. n.601/1994 e n.723/1994 e delle leggi n.724/1994 e n.85/1995, i procedimenti esecutivi per il recupero dei contributi agricoli unificati sono stati sospesi fino al 31.12.1995. Successivamente, l’art. 5 del D.L. n.40/1996 ha riaperto la possibilità di regolarizzazione contributiva per le ditte inadempienti, comprese quelle iscritte a ruolo, fino al 31.3.1996, disponendo contestualmente la sospensione delle procedure esecutive sino a tale data.

Effetti dei condoni e della rateazione sui ruoli

Molti contribuenti hanno aderito ai condoni previsti dalle norme citate per evitare sanzioni, interessi e azioni coattive, rendendo indebite numerose partite a ruolo e quindi soggette a sgravio. Le partite per le quali è stata richiesta la rateazione ex legge n.724/1994 sono state sospese fino al completo pagamento del debito. Le Sedi hanno dovuto verificare le domande di regolarizzazione e trasmettere ai Concessionari le note di discarico amministrativo o di sospensione.

Adempimenti richiesti alle Sedi

Le Sedi interessate devono comunicare con urgenza ai Concessionari della riscossione, e per conoscenza alla Direzione regionale delle Entrate, che ai sensi dell’art. 5 del D.L. n.40/1996 gli atti esecutivi sono sospesi fino al 31.3.1996. Per le ditte che usufruiscono del condono occorre inviare ai Concessionari il modello di discarico, in caso di pagamento totale, oppure il modello di sospensione, in caso di rateazione. È opportuno concedere la sospensione per circa 12 mesi, per verificare il rispetto delle scadenze e la regolarità dei contributi correnti.

Termini operativi e gestione delle giacenze

L’invio delle note di discarico o di sospensione deve essere completato entro il 31 marzo p.v.; per le domande presentate negli ultimi giorni di validità della norma, le segnalazioni possono essere effettuate entro la prima decade di aprile. Le operazioni di aggiornamento dei ruoli riguardano anche le ditte interessate dalle circolari ex SCAU n.82 del 14.9.1994 e n.4 del 18.1.1995. Le Sedi con elevato carico possono costituire gruppi di lavoro per smaltire le giacenze e definire i successivi adempimenti, inclusi i controlli sulle sospensioni, i verbali dei Concessionari e l’esame delle domande di discarico per quote inesigibili.

Esclusioni dalla sospensione

La sospensione dei ruoli esattoriali non si applica ai recuperi derivanti da ordinanze-ingiunzioni iscritte a ruolo ex lege n.689/1981, per le quali la gestione ex SCAU aveva disposto l’iscrizione nei ruoli con scadenze 10 novembre 1994 e 10 novembre 1995.

Indicazioni dell’allegato di trasmissione

L’allegato contiene un fac-simile di comunicazione del condono previdenziale e assistenziale ex D.L. n.40 del 1 febbraio 1996, con cui l’INPS autorizza il Concessionario a sospendere fino al 31 marzo 1996 le procedure coattive relative ai ruoli SCAU, indicando che le competenze sono state demandate all’INPS dal D.L. n.262/1995 e successive modificazioni.

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