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Circolare

Circolare numero 33 del 13-2-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’ambito dei periodi assicurativi ricongiungibili d’ufficio per il personale già dipendente della ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, modificando quanto indicato nella precedente circolare n. 197 del 10 luglio 1995. Oltre ai periodi di servizio effettivo e a quelli già accreditati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti durante tale rapporto, possono essere ricompresi anche periodi figurativi, di riscatto o di ricongiunzione anteriori, se acquisiti su domanda presentata mentre era in corso il rapporto con l’ente soppresso. Sono inoltre inclusi i periodi di lavoro svolti presso altri enti precedentemente disciolti, mentre per ulteriori periodi si applicano, a seconda dei casi, l’art. 2 della legge 29/1979 o gli artt. 11 e 12 del DPR 1092/1973.

Ricongiunzione d'ufficio ex art. 6 della legge 29/1979 per il personale della ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno

Ricongiunzione d'ufficio ex art. 6 legge 29/1979 per il personale della ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno

La circolare fornisce un chiarimento interpretativo sull’ambito dei periodi assicurativi oggetto di ricongiunzione d’ufficio in favore del personale già in servizio presso la ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Il documento modifica e integra le indicazioni già date con la circolare n. 197 del 10 luglio 1995, alla luce delle precisazioni rese dal Ministero del tesoro e del conforme parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Riferimento alla precedente circolare e base normativa

Con la circolare n. 197 del 10 luglio 1995, trasmessa con messaggio n. 15889 della stessa data, erano state dettate le istruzioni per la trattazione delle pratiche di ricongiunzione in applicazione della legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32. La presente circolare interviene per precisare, in particolare, quali periodi assicurativi debbano essere considerati ricongiungibili ai sensi dell’art. 6 della legge 29/1979.

Periodi ricongiungibili ai sensi dell’art. 6 della legge 29/1979

Secondo il chiarimento fornito dal Ministero del tesoro, devono essere ricompresi nella ricongiunzione non soltanto i periodi corrispondenti al rapporto di lavoro effettivamente prestato alle dipendenze dell’ente soppresso, ma anche:

  • le contribuzioni figurative;
  • i periodi acquisiti a seguito di riscatto o di ricongiunzione;
  • i periodi che si collocano in un’epoca anteriore al servizio presso l’ente soppresso, purché l’acquisizione sia avvenuta su domanda presentata nel corso del rapporto di lavoro con l’ente stesso.

Tali periodi sono considerati connessi al servizio prestato presso l’ente soppresso proprio perché acquisiti durante la vigenza del rapporto di lavoro poi cessato.

Periodi ulteriori e norme applicabili

Per gli eventuali ulteriori periodi assicurativi, il Ministero del tesoro conferma una disciplina distinta a seconda della natura dell’attività svolta:

  • si applica l’art. 2 della legge 29/1979 in caso di attività prestata alle dipendenze di altri datori di lavoro privati;
  • si applicano gli artt. 11 e 12 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, quando si tratti di periodi di servizio effettivo coperti da contribuzione e di periodi riscattati valutabili nell’ordinamento statale.

Modifica delle istruzioni precedenti

In conseguenza di tali precisazioni, la circolare dispone la modifica di quanto comunicato alla lettera A) della precedente circolare n. 197/1995. Pertanto, oltre ai periodi corrispondenti al servizio reso presso l’ente in oggetto e a quelli comunque accreditati, anche in forma figurativa, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti durante tale servizio, devono formare oggetto di ricongiunzione ex art. 6 legge 29/1979 anche:

  • i periodi riscattati;
  • i periodi ricongiunti;
  • i periodi accreditati figurativamente;
  • purché tali periodi siano anteriori al servizio presso l’ente e siano stati acquisiti su richiesta dell’assicurato presentata nel corso del rapporto di lavoro con l’ente stesso;
  • i periodi di lavoro prestati alle dipendenze di enti in precedenza disciolti da altre disposizioni di legge.

Portata pratica del chiarimento

Il documento amplia quindi il perimetro dei periodi da considerare nella ricongiunzione d’ufficio, valorizzando il nesso tra l’acquisizione dei periodi assicurativi e la pendenza del rapporto di lavoro con l’ente soppresso. Restano invece regolati da discipline diverse i periodi non riconducibili a tale rapporto, secondo le norme richiamate dalla circolare.

Punti principali

Oggetto della precisazione

La circolare interviene sull’applicazione dell’art. 6 della legge 29/1979 in favore del personale indicato in oggetto, precisando quali periodi assicurativi devono essere ricongiunti d’ufficio e correggendo quanto comunicato nella precedente circolare n. 197 del 10 luglio 1995.

Periodo di servizio e accrediti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Rientrano nella ricongiunzione non solo i periodi corrispondenti al servizio effettivamente prestato alle dipendenze della ex Agenzia, ma anche quelli accreditati, compresi quelli figurativi, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti nell’arco temporale di tale servizio.

Periodi anteriori figurativi, da riscatto o da ricongiunzione

Sono ricompresi anche i periodi assicurativi anteriori al servizio presso l’ente soppresso, purché si tratti di contribuzioni figurative oppure di periodi acquisiti tramite riscatto o ricongiunzione e la relativa acquisizione sia avvenuta su richiesta presentata nel corso del rapporto di lavoro con l’ente cessato.

Periodi presso altri enti disciolti e disciplina residuale

La ricongiunzione comprende anche i periodi di lavoro prestati alle dipendenze di enti precedentemente disciolti. Per eventuali ulteriori periodi assicurativi, la circolare richiama l’applicazione dell’art. 2 della legge 29/1979 per attività svolta presso datori di lavoro privati, ovvero degli artt. 11 e 12 del DPR 1092/1973 per periodi di servizio effettivo coperti da contribuzione e per periodi riscattati valutabili nell’ordinamento statale.

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