Circolare numero 04 del 13-02-1996 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica le retribuzioni convenzionali per il 1996, pubblicate con D.M. 29/1/96, da assumere per il calcolo dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori italiani impiegati all'estero in paesi extracomunitari o privi di convenzioni di sicurezza sociale. Per i settori industria cinematografica e spettacolo vengono indicate specifiche misure retributive per qualifiche e categorie. Viene inoltre chiarito che per il personale artistico non ricompreso in tabella e per le categorie senza contratto collettivo nazionale non si applicano tali retribuzioni convenzionali, dovendosi usare i compensi effettivi ex art. 12 L. 153/1969. Le imprese che abbiano già versato contributi per gennaio 1996 sulla base del precedente decreto devono effettuare il conguaglio entro il 20/3/96 con Mod. 031/R, codice "023" nel quadro C, per evitare sanzioni. Infine, si precisa che la disciplina vale solo per lavoratori assunti in Italia e trasferiti all'estero per attività in paesi senza accordi; per prestazioni stabilmente svolte in Italia con occasionali trasferte all'estero si applica la normativa ordinaria.
Determinazione per il 1996 delle retribuzioni convenzionali per lavoratori italiani all'estero e relativi conguagli contributivi
Retribuzioni convenzionali 1996 per lavoratori italiani all'estero
La circolare dà conto del D.M. 29 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, con il quale sono state determinate per l'anno 1996 le retribuzioni convenzionali da assumere a base del calcolo dei contributi per l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari o in Stati con i quali non risultano stipulate convenzioni in materia di sicurezza sociale.
Ambito di applicazione
La disciplina richiamata riguarda i lavoratori assunti nel territorio italiano e trasferiti all'estero per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. La circolare precisa altresì che la determinazione dell'imponibile contributivo con le retribuzioni convenzionali e la riduzione di 10 punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro si applicano solo a tale fattispecie.
Per i rapporti costituiti in Italia, nei quali la prestazione si svolge stabilmente nel territorio italiano e soltanto occasionalmente all'estero, restano invece fermi gli adempimenti contributivi previsti per la generalità dei lavoratori occupati in Italia.
Settori industria cinematografica e spettacolo: retribuzioni convenzionali
Per i settori industria cinematografica e spettacolo la circolare riporta le retribuzioni convenzionali 1996 nelle seguenti misure:
- industria cinematografica: figure professionali di massimo livello 5.434.000; figure professionali intermedie 4.576.000; assistenti attività professionali 4.083.000; maestranze qualificate 3.881.000;
- aiuti attività tecniche e professionali 3.187.000; operai generici cinematografici 2.937.000; generici 2.798.000;
- spettacolo: impiegati direttivi 3.095.000; impiegati con funzioni direttive 2.780.000; impiegati di concetto 2.528.000; impiegati d'ordine 2.286.000;
- operai specializzati 2.464.000; operai d'orchestra 2.163.000; professori del coro 2.937.000; artisti 2.218.000;
- tersicorei 2.633.000; personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista e commedia musicale 2.189.000.
Esclusioni e criteri di calcolo dell'imponibile
La circolare precisa che, per il personale artistico non elencato nella tabella e per le categorie di lavoratori per le quali non sono in vigore contratti collettivi nazionali di lavoro, non è consentito applicare le retribuzioni convenzionali. In tali ipotesi l'obbligo contributivo deve essere assolto sui compensi corrisposti secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modifiche e integrazioni.
Conguagli per gennaio 1996
Qualora gli adempimenti contributivi relativi al mese di gennaio 1996 siano stati effettuati sulla base delle retribuzioni convenzionali previste dal precedente decreto del 15 novembre 1994, le imprese devono procedere ai conguagli con le nuove misure entro e non oltre il 20 marzo 1996. Il conguaglio va effettuato mediante Mod. 031/R di variazione, indicando nel quadro C il codice "023", al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni.
Punti principali
Oggetto della comunicazione e base normativa
Si informa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 29 gennaio 1996, con il quale sono state determinate per l'anno 1996 le retribuzioni convenzionali base per il calcolo dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari o in paesi con i quali non esistono convenzioni in materia di sicurezza sociale.
Retribuzioni convenzionali per industria cinematografica e spettacolo
Per i settori industria cinematografica e spettacolo sono state fissate retribuzioni convenzionali differenziate per qualifiche. La tabella riporta, tra le altre, le seguenti misure: industria cinematografica (figure professionali di massimo livello 5.434.000, figure professionali intermedie 4.576.000, assistenti attività professionali 4.083.000, maestranze qualificate 3.881.000; aiuti attività tecniche e professionali 3.187.000, operai generici cinematografici 2.937.000, generici 2.798.000). Per lo spettacolo sono indicati impiegati direttivi 3.095.000, impiegati con funzioni direttive 2.780.000, impiegati di concetto 2.528.000, impiegati d'ordine 2.286.000, operai specializzati 2.464.000, operai d'orchestra 2.163.000, professori del coro 2.937.000, artisti 2.218.000, tersicorei 2.633.000 e personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista e commedia musicale 2.189.000.
Esclusioni dall'applicazione delle retribuzioni convenzionali
Si conferma che per il personale artistico non compreso nella tabella e per le categorie di lavoratori prive di contratti collettivi nazionali di lavoro non è possibile applicare le retribuzioni convenzionali indicate. In tali casi l'obbligo contributivo deve essere assolto sui compensi effettivamente corrisposti, ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive integrazioni e modificazioni.
Conguagli per il mese di gennaio 1996
Se per gennaio 1996 gli adempimenti contributivi sono stati eseguiti utilizzando le retribuzioni convenzionali del precedente decreto 15/11/94, le imprese devono procedere ai relativi conguagli sulla base delle nuove misure. Il termine per il conguaglio è fissato al 20 marzo 1996, mediante apposito Mod. 031/R di variazione, indicando nel quadro C il codice "023" per evitare le relative sanzioni.
Ambito soggettivo di applicazione e disciplina ordinaria
La determinazione dell'imponibile contributivo sulla base delle retribuzioni convenzionali e la riduzione di 10 punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro si applicano esclusivamente ai lavoratori assunti nel territorio italiano e trasferiti in paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. Per i rapporti di lavoro costituiti in Italia, con prestazione svolta stabilmente in Italia e solo occasionalmente all'estero, i contributi devono essere versati secondo la disciplina ordinaria prevista per la generalità dei lavoratori occupati in Italia.
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