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Circolare

Circolare numero 35 del 14-2-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare trasmette il DM 29 gennaio 1996, pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 1996, che stabilisce per l’anno in corso le retribuzioni convenzionali da assumere a base del calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari, per le assicurazioni obbligatorie non coperte da accordi di sicurezza sociale. Le medesime retribuzioni valgono anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità riferite al 1996. Il decreto disciplina inoltre fasce retributive per categorie particolari e il criterio di determinazione della retribuzione giornaliera in caso di assunzione, cessazione o trasferimento nel corso del mese, rinviando alle precedenti circolari interpretative.

DM 29 gennaio 1996 sulle retribuzioni convenzionali per lavoratori italiani all'estero

DM 29 gennaio 1996 sulle retribuzioni convenzionali per lavoratori italiani all'estero

La circolare trasmette il decreto ministeriale 29 gennaio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, che individua le retribuzioni convenzionali da assumere a base per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari. Il provvedimento è rilevante anche ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità riferite all’anno 1996.

Ambito di applicazione

Le retribuzioni convenzionali stabilite dal decreto si applicano ai lavoratori italiani all’estero in Stati extracomunitari, limitatamente alle assicurazioni obbligatorie non ricomprese in accordi in materia di sicurezza sociale. La circolare richiama la legge 3 ottobre 1987, n. 398 e le successive modificazioni e integrazioni come base normativa del meccanismo contributivo.

Utilizzo per contributi e prestazioni

I valori fissati dal DM 29 gennaio 1996 devono essere utilizzati:

  • per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno in corso;
  • per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità quando la base di riferimento sia costituita dalle retribuzioni del 1996.

Fasce retributive e casi particolari

Il decreto prevede, come negli anni precedenti, specifiche fasce di retribuzione convenzionale per particolari categorie di lavoratori. Inoltre disciplina la determinazione della retribuzione giornaliera nei casi in cui l’assunzione, la cessazione del rapporto o il trasferimento intervengano nel corso del mese.

Chiarimenti applicativi

Per l’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del decreto, la circolare rinvia alle precisazioni già fornite con:

  • circolare n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989;
  • circolare n. 72 del 21 marzo 1990.

Diffusione della circolare

La comunicazione segnala infine che la presente circolare viene trasmessa, escluso l’allegato, con messaggio TP per assicurarne l’immediata conoscenza e applicazione.

Punti principali

Trasmissione del decreto ministeriale

Viene inviata copia del DM 29 gennaio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 - serie generale - del 31 gennaio 1996, per consentirne immediata conoscenza e applicazione. La circolare precisa che la trasmissione avviene anche tramite messaggio TP, con esclusione dell’allegato.

Retribuzioni convenzionali per lavoratori all'estero

Il decreto determina, per l’anno in corso, i valori delle retribuzioni convenzionali da utilizzare come base per il calcolo dei contributi dovuti ai sensi della legge 3 ottobre 1987, n. 398, e successive modificazioni, per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari e soggetti ad assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi di sicurezza sociale.

Utilizzo anche ai fini di malattia e maternità

Le retribuzioni convenzionali fissate dal decreto sono utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità quando occorra assumere a riferimento le retribuzioni relative all’anno 1996.

Fasce e criteri particolari di calcolo

Gli articoli 2 e 3 del decreto prevedono fasce di retribuzione convenzionale per specifiche categorie di lavoratori e disciplinano la determinazione della retribuzione giornaliera nei casi di assunzione, cessazione del rapporto o trasferimento intervenuti nel corso del mese.

Rinvio a precedenti chiarimenti

Per l’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3, la circolare richiama le precisazioni già fornite con le circolari n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989 e n. 72 del 21 marzo 1990.

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