Circolare numero 35 del 14-2-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare trasmette il DM 29 gennaio 1996, pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 1996, che stabilisce per l’anno in corso le retribuzioni convenzionali da assumere a base del calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari, per le assicurazioni obbligatorie non coperte da accordi di sicurezza sociale. Le medesime retribuzioni valgono anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità riferite al 1996. Il decreto disciplina inoltre fasce retributive per categorie particolari e il criterio di determinazione della retribuzione giornaliera in caso di assunzione, cessazione o trasferimento nel corso del mese, rinviando alle precedenti circolari interpretative.
DM 29 gennaio 1996 sulle retribuzioni convenzionali per lavoratori italiani all'estero
DM 29 gennaio 1996 sulle retribuzioni convenzionali per lavoratori italiani all'estero
La circolare trasmette il decreto ministeriale 29 gennaio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, che individua le retribuzioni convenzionali da assumere a base per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari. Il provvedimento è rilevante anche ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità riferite all’anno 1996.
Ambito di applicazione
Le retribuzioni convenzionali stabilite dal decreto si applicano ai lavoratori italiani all’estero in Stati extracomunitari, limitatamente alle assicurazioni obbligatorie non ricomprese in accordi in materia di sicurezza sociale. La circolare richiama la legge 3 ottobre 1987, n. 398 e le successive modificazioni e integrazioni come base normativa del meccanismo contributivo.
Utilizzo per contributi e prestazioni
I valori fissati dal DM 29 gennaio 1996 devono essere utilizzati:
- per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno in corso;
- per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità quando la base di riferimento sia costituita dalle retribuzioni del 1996.
Fasce retributive e casi particolari
Il decreto prevede, come negli anni precedenti, specifiche fasce di retribuzione convenzionale per particolari categorie di lavoratori. Inoltre disciplina la determinazione della retribuzione giornaliera nei casi in cui l’assunzione, la cessazione del rapporto o il trasferimento intervengano nel corso del mese.
Chiarimenti applicativi
Per l’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del decreto, la circolare rinvia alle precisazioni già fornite con:
- circolare n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989;
- circolare n. 72 del 21 marzo 1990.
Diffusione della circolare
La comunicazione segnala infine che la presente circolare viene trasmessa, escluso l’allegato, con messaggio TP per assicurarne l’immediata conoscenza e applicazione.
Punti principali
Trasmissione del decreto ministeriale
Viene inviata copia del DM 29 gennaio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 - serie generale - del 31 gennaio 1996, per consentirne immediata conoscenza e applicazione. La circolare precisa che la trasmissione avviene anche tramite messaggio TP, con esclusione dell’allegato.
Retribuzioni convenzionali per lavoratori all'estero
Il decreto determina, per l’anno in corso, i valori delle retribuzioni convenzionali da utilizzare come base per il calcolo dei contributi dovuti ai sensi della legge 3 ottobre 1987, n. 398, e successive modificazioni, per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari e soggetti ad assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi di sicurezza sociale.
Utilizzo anche ai fini di malattia e maternità
Le retribuzioni convenzionali fissate dal decreto sono utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità quando occorra assumere a riferimento le retribuzioni relative all’anno 1996.
Fasce e criteri particolari di calcolo
Gli articoli 2 e 3 del decreto prevedono fasce di retribuzione convenzionale per specifiche categorie di lavoratori e disciplinano la determinazione della retribuzione giornaliera nei casi di assunzione, cessazione del rapporto o trasferimento intervenuti nel corso del mese.
Rinvio a precedenti chiarimenti
Per l’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3, la circolare richiama le precisazioni già fornite con le circolari n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989 e n. 72 del 21 marzo 1990.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 14 feb 1996Circolare numero 36 del 14-2-1996
- Circolare · 13 feb 1996Circolare numero 04 del 13-02-1996 enpals
- Circolare · 13 feb 1996Circolare numero 32 del 13-2-1996
- Circolare · 13 feb 1996Circolare numero 33 del 13-2-1996
- Circolare · 13 feb 1996Circolare numero 34 del 13-2-1996
- Circolare · 15 feb 1996Circolare numero 37 del 15-2-1996
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →