Circolare numero 34 del 13-2-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli aggiornamenti del modello di domanda di disoccupazione agricola a seguito della soppressione dello SCAU, ridefinisce l'organizzazione dell'istruttoria delle domande nell'ambito dell'area prestazioni temporanee e conferma che la percentuale di commisurazione dell'indennita' ordinaria resta fissata al 30% fino al 31 dicembre 1995. Vengono inoltre precisate le informazioni da acquisire nel quadro C del modello, la nuova intestazione del quadro E e le modalita' operative per Sedi provinciali, zonali e Centri operativi.
Modifiche al mod. Prest. Agr. 21/TP, istruttoria delle domande di disoccupazione agricola e conferma del 30% per l'indennita' ordinaria
Modifiche al modello Prest. Agr. 21/TP e gestione delle domande di disoccupazione agricola
La circolare interviene sul modello di domanda di disoccupazione agricola Prest. Agr. 21/TP, sull'organizzazione dell'istruttoria delle domande dopo la soppressione dello SCAU e sulla misura dell'indennita' ordinaria. Il documento ha finalita' operative e coordinative, per uniformare gli adempimenti delle strutture periferiche e chiarire alcuni dati da riportare nella modulistica.
Modifiche al modello di domanda
A seguito della soppressione, dal 1' luglio 1995, del Servizio per i contributi agricoli unificati, e in occasione della ristampa del mod. Prest. Agr. 21/TP, sono state introdotte modifiche al modello.
Il quadro C e' stato unificato con il successivo quadro contenente le attestazioni della Sede. In particolare, nel punto 7:
- alla lettera a) devono essere indicate le notizie relative all'attivita' per conto terzi in settore non agricolo, coperta da assicurazione contro la disoccupazione, ricavabili dal mod. DL 86/88bis e/o dal mod. 01 M sost.;
- alla lettera d) devono essere riportate le giornate di attivita' svolta in settore non agricolo alle dipendenze di terzi per la quale non e' prevista l'assicurazione per la disoccupazione.
Tali giornate non incidono sul numero di giornate di disoccupazione da liquidare ne' sull'importo giornaliero dell'indennita' ordinaria, ma soltanto sul numero complessivo delle giornate indennizzabili nell'anno.
Al punto 8 del quadro C e' inoltre prevista la possibilita' di indicare la data di cessazione del trattamento pensionistico, nel caso in cui, a seguito di revisione dello stato di invalidita' o di inabilita', il trattamento venga revocato. Da tale data l'interessato matura il diritto alle prestazioni di disoccupazione agricola prima incompatibili con quelle pensionistiche.
Infine, il quadro E e' stato modificato in ragione della procedura automatica che liquida la prestazione piu' favorevole: la casella e' stata intestata genericamente "trattamento ds agr" e le caselle prive di intestazione non devono essere utilizzate al momento.
Modalita' di istruttoria delle domande
Nell'ambito della progressiva integrazione delle attivita' degli UProCAU, gli adempimenti gia' affidati a tali uffici devono essere svolti dall'unica struttura deputata alla definizione delle pratiche di disoccupazione agricola all'interno dell'area prestazioni temporanee.
I Dirigenti delle Sedi interessate devono provvedere a dotare tale struttura delle unita' necessarie, considerato che nel primo semestre dell'anno sono concentrati anche altri compiti ex-SCAU, tra cui:
- riapertura dei termini del condono;
- predisposizione dei modelli CD2bis per la formazione dei ruoli CD/CM;
- accertamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il IV trimestre 1995.
Per l'anno in corso, in mancanza di elenchi per singole competenze territoriali, la stessa struttura deve svolgere anche gli adempimenti di preistruttoria per le Sedi zonali e i Centri operativi che trattano istituzionalmente le prestazioni in agricoltura.
In via eccezionale, se le condizioni logistiche rendono difficile il processo di integrazione funzionale, i Dirigenti possono autorizzare lo svolgimento della fase istruttoria preliminare presso le strutture distaccate ex SCAU. Resta comunque ferma la responsabilita' complessiva del preposto all'area prestazioni temporanee sull'intera fase operativa.
Compiti della Sede provinciale
La Sede provinciale deve curare:
- la ricezione, il controllo, l'aggiornamento e la pubblicazione degli Elenchi Nominativi Principali;
- la ricezione delle domande di disoccupazione agricola e la loro sistemazione per Comune e in stretto ordine alfabetico;
- l'aggiornamento delle schede individuali dei lavoratori sulla base degli elenchi delle sezioni circoscrizionali del lavoro, con annotazione sul modulo di domanda del numero delle giornate lavorate e delle informazioni del quadro C;
- l'accertamento del diritto alle prestazioni, da completare gia' in questa fase anche con riguardo alle giornate di indennita' di malattia, maternita' e infortunio indicate al punto 7 del quadro C, sulla base dei tabulati delle procedure dedicate;
- la trasmissione delle domande istruite, distinte per Comune, alle competenti Sedi zonali e ai Centri operativi del comprensorio territoriale, occupandosi della definizione e liquidazione delle pratiche di propria competenza.
Coordinamento con gli Uffici provinciali del lavoro
La circolare richiama infine la necessita' di consolidare, nella fase di transizione, intese operative con i Direttori dei locali Uffici provinciali del lavoro, anche tramite incontri dedicati, per garantire una corretta gestione dei flussi informativi necessari all'istruttoria.
Indennita' giornaliera di disoccupazione ordinaria
L'art. 4, punto 16, del decreto-legge n. 39 del 1' febbraio 1996 stabilisce che, con decorrenza dall'1.1.1995, la percentuale di commisurazione dell'importo giornaliero dell'indennita' di disoccupazione e' pari al 30 per cento. La circolare conferma pertanto che la misura dell'indennita' ordinaria resta fissata al 30 per cento fino al 31 dicembre 1995.
Punti principali
Modifiche al modello Prest. Agr. 21/TP
A seguito della soppressione, dal 1' luglio 1995, del Servizio per i contributi agricoli unificati, il modello Prest. Agr. 21/TP e' stato ristampato con alcune modifiche. Il quadro C e' stato unificato con il successivo quadro contenente le attestazioni della Sede. Nel punto 7, lettera a), vanno indicate le notizie sull'attivita' per conto terzi in settore non agricolo coperta da assicurazione contro la disoccupazione, desumibili dal mod. DL 86/88bis e/o dal mod. 01 M sost. Alla lettera d) devono essere riportate le giornate di attivita' svolta in settore non agricolo alle dipendenze di terzi per cui non e' prevista l'assicurazione per la disoccupazione; tali giornate incidono solo sul numero di giornate indennizzabili nell'anno, senza influire sul numero di giornate di disoccupazione da liquidare ne' sull'importo giornaliero dell'indennita' ordinaria. Al punto 8 del quadro C puo' essere indicata la data di cessazione del trattamento pensionistico, quando, per revisione dello stato di invalidita' o inabilita', il trattamento venga revocato, con conseguente diritto alle prestazioni di disoccupazione agricola prima incompatibili con la pensione. Il quadro E e' stato adattato alla procedura che liquida automaticamente la prestazione piu' favorevole: la casella e' stata intestata genericamente "trattamento ds agr" e per il momento non devono essere utilizzate le caselle prive di intestazione.
Organizzazione dell'istruttoria delle domande
Nell'ambito della progressiva integrazione delle attivita' istituzionali degli UProCAU, gli adempimenti gia' attribuiti a tali uffici devono essere svolti dall'unica struttura deputata alla definizione delle pratiche di disoccupazione agricola all'interno dell'area prestazioni temporanee. I Dirigenti delle Sedi interessate devono assegnare a tale struttura le unita' necessarie, tenendo conto anche degli altri compiti ex-SCAU che nel primo semestre dell'anno coincidono con l'istruttoria delle domande di disoccupazione (riapertura dei termini del condono, predisposizione dei modelli CD2bis per la formazione dei ruoli CD/CM, accertamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il IV trimestre 1995, ecc.). Per l'anno in corso, in assenza di elenchi per singole competenze territoriali, la struttura dovra' svolgere anche gli adempimenti di preistruttoria per le Sedi zonali e i Centri operativi che trattano istituzionalmente le prestazioni in agricoltura. Solo in via eccezionale, se le condizioni logistiche ostacolano l'integrazione funzionale, i Dirigenti possono valutare di far svolgere la fase istruttoria preliminare presso le strutture distaccate ex SCAU, fermo restando che l'intera fase operativa resta sotto la responsabilita' del preposto all'area prestazioni temporanee.
Compiti della Sede provinciale
La Sede provinciale deve occuparsi della ricezione, controllo, aggiornamento e pubblicazione degli Elenchi Nominativi Principali; della ricezione delle domande di disoccupazione agricola e della loro sistemazione per comune e in stretto ordine alfabetico; dell'aggiornamento delle schede individuali dei lavoratori sulla base degli elenchi inviati dalle sezioni circoscrizionali del lavoro, con annotazione sul modulo di domanda del numero delle giornate lavorate e delle informazioni connesse al quadro C; dell'accertamento del diritto alle prestazioni, da completare in questa fase anche con riferimento alle giornate di indennita' di malattia, maternita' e infortunio indicate al punto 7 del quadro C sulla base dei tabulati delle relative procedure; infine, della trasmissione delle domande istruite, distinte per Comune, alle competenti Sedi zonali e ai Centri operativi del comprensorio territoriale, curando la definizione e la liquidazione delle pratiche di propria competenza.
Coordinamento con gli Uffici provinciali del lavoro
La circolare sottolinea la necessita', nella fase di transizione, di realizzare intese efficaci con i Direttori dei locali Uffici provinciali del lavoro, anche tramite opportuni incontri, per assicurare una corretta gestione dei flussi informativi necessari all'istruttoria delle domande.
Importo giornaliero dell'indennita' ordinaria
L'art. 4, punto 16, del decreto-legge n. 39 del 1' febbraio 1996 dispone che, a decorrere dall'1.1.1995, la percentuale di commisurazione dell'importo giornaliero dell'indennita' di disoccupazione sia stabilita al 30 per cento. La circolare ribadisce quindi che la misura dell'indennita' ordinaria resta fissata al 30 per cento fino al 31 dicembre 1995.
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