Sentenza del 30/10/2015 n. 22223 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI - Termini di decadenza dell'azione di accertamento ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Art. 1 del d.l. n. 106 del 2005 - Giudizi pendenti all'entrata in vigore della legge n. 156 del 2005 - Applicazione - Fondamento - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha impugnato la sentenza della CTR Puglia che aveva ritenuto decaduta l'Amministrazione dal potere di notificare la cartella relativa all'anno d'imposta 2002, notificata il 10 ottobre 2006, applicando il precedente termine biennale. L'Ufficio ha sostenuto che, in base all'art. 1, commi 5-bis e 5-ter, del d.l. n. 106 del 2005, convertito dalla legge n. 156 del 2005, la cartella poteva essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Ha inoltre contestato che i giudici di merito avessero dichiarato illegittima la cartella per il mancato invio dell'avviso bonario, benché tale questione non fosse stata dedotta dalla contribuente, configurando ultrapetizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che il termine più ampio previsto dal d.l. n. 106 del 2005 si applica anche ai giudizi pendenti e che, per la dichiarazione relativa al 2002, la notifica effettuata nell'ottobre 2006 era tempestiva. Ha inoltre affermato che il giudice tributario non può pronunciarsi su una questione non proposta dal contribuente: i poteri istruttori non consentono di violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Puglia, che dovrà esaminare il merito della pretesa tributaria e regolare le spese.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
Controlli e liquidazione delle dichiarazioni tributarie
La cartella derivante dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione è legittima solo se notificata entro il termine decadenziale previsto dalla legge.
Art. 1, commi 5-bis e 5-ter, del d.l. n. 106 del 2005, convertito dalla legge n. 156 del 2005
Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
La disciplina ha introdotto un termine certo e più ampio per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni, applicabile anche ai giudizi pendenti. Per la dichiarazione relativa al 2002, la notifica entro il 31 dicembre 2007 era tempestiva.
Art. 112 del codice di procedura civile
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa
Il giudice non può decidere su motivi o questioni non proposti dalla parte, salvo i casi in cui la legge consenta una rilevazione d'ufficio.
Art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
Divieto di aggiungere motivi
Nel processo tributario non è consentito introdurre tardivamente motivi nuovi; ciò conferma che il giudice deve mantenersi entro i limiti delle contestazioni formulate nel ricorso.
Art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973
Termini per la riscossione mediante ruolo
Il termine precedentemente previsto non può essere applicato isolatamente quando una disciplina successiva ha stabilito termini decadenziali specifici e applicabili alla fattispecie.
Art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973
Termini di notificazione della cartella di pagamento
La tempestività della cartella deve essere verificata alla luce del termine decadenziale vigente e della disciplina transitoria applicabile.
Massime di principio
- Quando una legge successiva introduce un termine decadenziale certo per la notifica delle cartelle derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, tale termine può applicarsi anche ai giudizi pendenti se la disciplina transitoria lo prevede.
- Per verificare la tempestività di una cartella occorre individuare la norma applicabile alla specifica annualità d'imposta, la data di presentazione della dichiarazione e il termine finale previsto dalla disciplina vigente.
- Il giudice tributario deve rispettare il principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia: non può annullare un atto per un vizio che il contribuente non abbia dedotto, salvo le questioni rilevabili d'ufficio previste dalla legge.
- I poteri istruttori del giudice tributario servono ad accertare i fatti già rilevanti per le domande proposte, ma non consentono di introdurre autonomamente nuovi motivi di impugnazione.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva dell'Amministrazione sul tributo: comporta la rinnovazione del giudizio di merito secondo i principi indicati dalla Corte.
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