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Ordinanza

Ordinanza n. 28/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Torino, prot. P-TO/L/N/2024/110732 del 10 ottobre 2025, con cui è stata respinta l'istanza del ricorrente volta alla conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio in uno per lavoro subordinato nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso il parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, richiamato nel provvedimento impugnato;

Giustizia amministrativa202503505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a lavoro subordinato, fondato anche sul parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Torino ha respinto l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in un permesso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha contestato, tra l'altro, la valutazione della propria posizione e della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, nonché il rilievo attribuito alla mancata produzione del permesso di soggiorno per motivi di studio. Il giudice ha rilevato che il preavviso di rigetto aveva effettivamente evidenziato le criticità relative alla posizione reddituale del datore di lavoro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ma ha ritenuto non sufficientemente approfondita la valutazione amministrativa. In particolare, la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro avrebbe dovuto essere esaminata considerando alternativamente il reddito imponibile e il fatturato, anche alla luce del significativo miglioramento della situazione economica e patrimoniale nel corso degli anni e della possibile derivazione del reddito del 2023 da investimenti. Il giudice ha inoltre considerato non imputabile allo straniero la mancata produzione del permesso di soggiorno per motivi di studio, poiché il documento non era stato prodotto a causa dei ritardi dell'amministrazione nel rilascio.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame, senza annullare definitivamente il provvedimento impugnato. Ha ordinato all'amministrazione di riaprire il procedimento in contraddittorio con l'interessato e di concluderlo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza mediante un provvedimento espresso e congruamente motivato, che tenga conto delle indicazioni contenute nell'ordinanza. La rivalutazione dovrà approfondire la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, considerando il rapporto alternativo tra reddito imponibile e fatturato e l'evoluzione della situazione economica e patrimoniale. La mancata produzione del permesso di soggiorno per motivi di studio non potrà essere imputata al ricorrente ove dipenda dai ritardi dell'amministrazione. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 10 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per ragioni di equità.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La norma è richiamata quale fondamento della domanda e della decisione cautelare; il giudice ha adottato una misura cautelare propulsiva, disponendo il riesame della posizione da parte dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nella valutazione della capacità patrimoniale e dell'equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro ai fini della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato, l'amministrazione deve considerare alternativamente il reddito imponibile o il fatturato, potendo ricavare l'idoneità economico-finanziaria da uno dei due parametri.
  • La verifica della sostenibilità concreta dei costi derivanti dall'assunzione di un lavoratore straniero deve essere adeguatamente approfondita e deve tenere conto dell'evoluzione della situazione economica e patrimoniale del datore di lavoro, nonché di elementi idonei a spiegare la formazione del reddito dichiarato.
  • In sede cautelare, quando la valutazione amministrativa risulta insufficiente, il giudice può disporre la riapertura del procedimento in contraddittorio e ordinare l'adozione, entro un termine determinato, di un provvedimento espresso e congruamente motivato, senza sostituirsi all'amministrazione nella decisione finale.
  • La mancata produzione di un documento non può essere imputata allo straniero quando la sua indisponibilità dipenda da ritardi dell'amministrazione nel rilascio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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