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Sentenza

Sentenza del 27/09/2022 n. 28072 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento che, applicando lo studio di settore, ha rettificato i ricavi 2004 della società per Euro 137.139,00. La ricorrente deduceva carenza o insufficienza della motivazione dell'atto e dei giudizi di merito e sosteneva di aver prodotto, anche in fase di contraddittorio, documentazione idonea a giustificare lo scostamento rispetto allo studio di settore; contestava inoltre l'erronea applicazione e interpretazione delle regole sugli studi di settore e l'inversione impropria dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili numerosi motivi e accolto alcuni specifici profili (motivi 3, 7, 8, 11 e 14) ritenendo che il giudice d'appello non abbia esaminato in modo analitico e valutato la documentazione prodotta dalla società in controprova rispetto allo scostamento dagli studi di settore. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, previa liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies

    Regola l'accertamento mediante studi di settore come sistema di presunzioni semplici; richiede l'attivazione del contraddittorio con il contribuente e prevede che lo scostamento non sia di per sé sufficiente senza valutazione delle giustificazioni fornite.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    Norma richiamata in relazione ai requisiti di motivazione e comunicazione dell'atto di accertamento; il giudice deve verificare la sufficiente motivazione dell'atto nel suo complesso.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (statuto del contribuente)

    Richiama i principi di trasparenza e motivazione degli atti impositivi e la tutela del contribuente nel procedimento; invocata per la correttezza del contraddittorio e della motivazione.

  • Costituzione, art. 111

    Principio del giusto processo e del minimo costituzionale della motivazione delle sentenze; utilizzato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione giudiziale.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5

    Fondamento delle censure in cassazione: violazione di norme di diritto, nullità per vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi; la Corte illustra i limiti del sindacato di merito in relazione a questi vizî.

  • Codice civile, art. 2729

    Regola le presunzioni; la Corte precisa che lo scostamento dagli studi di settore, se il contribuente non produce giustificazioni nel contraddittorio, può assumere valore di indizio grave e preciso ai sensi di questa norma.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito L. 7 agosto 2012, n. 134

    Riforma della disciplina del vizio di motivazione applicata alle sentenze pubblicate dopo la riforma; limita il sindacato sulla motivazione alle ipotesi di mancata, apparente, contraddittoria o incomprensibile motivazione e all'omesso esame di fatti storici decisivi.

  • Codice di procedura civile, art. 132

    art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamato nella definizione dei casi in cui si configura nullità della sentenza per vizio motivazionale, in relazione al minimo costituzionale di motivazione.

Massime di principio

  • L'applicazione degli studi di settore costituisce una presunzione semplice: lo scostamento tra dichiarato e parametri non è di per sé prova definitiva di maggiori ricavi, ma richiede l'attivazione del contraddittorio e una valutazione concreta delle giustificazioni del contribuente.
  • Se il contribuente partecipa al contraddittorio o produce documentazione, il giudice e l'Amministrazione devono valutare in modo analitico e motivato la documentazione stessa. Un giudizio meramente affermativo o sommario sulla mancata prova da parte del contribuente è insufficiente e può portare alla cassazione della decisione di merito.
  • Quando il contribuente non partecipa al contraddittorio o non produce elementi probatori, lo scostamento può costituire indizio grave, preciso e concordante ai sensi delle regole sulle presunzioni, alleggerendo l'onere probatorio dell'Ufficio; tuttavia il contribuente conserva sempre la possibilità di allegare e provare in giudizio, anche per la prima volta, elementi idonei a confutare la presunzione.
  • In sede di giudizio di legittimità i vizi di motivazione sono sindacabili nei limiti stabiliti dalla riforma: la cassazione per vizio motivazionale richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo o la mancanza/contraddittorietà palese della motivazione.
  • Le nuove prove o simulazioni presentate tardivamente devono rispettare le regole processuali e i termini; la loro ammissibilità e rilevanza dipendono sia dalla fase processuale in cui sono introdotte sia dalla loro tempestività rispetto agli obblighi procedimentali e sostanziali.

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