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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29541/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda trae origine dall’arresto di una persona, in stato di ebbrezza, intervenuto a Roma dopo un diverbio e una colluttazione con terzi. Durante le operazioni di identificazione e trattenimento in caserma, il soggetto riportava una lesione al ginocchio. Egli agiva quindi in giudizio contro varie amministrazioni statali, chiedendo il risarcimento dei danni, assumendo che le lesioni fossero state causate colposamente o volontariamente dai carabinieri operanti, con responsabilità riferibile allo Stato ai sensi dell’art. 28 Cost. Nel corso del giudizio veniva chiamato in causa anche il Ministero della Difesa. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava il rigetto. Con il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 3 CEDU, 117 Cost., 1218 e 2043 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere accertata la responsabilità delle amministrazioni per le lesioni riportate durante l’arresto e il trattenimento, ovvero qualificare la condotta degli agenti come trattamento inumano e degradante vietato dall’art. 3 CEDU. La Suprema Corte ha ritenuto irrilevante la questione della notifica non rituale ai Ministeri e ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che le censure non si confrontavano adeguatamente con la ratio della decisione impugnata, la quale aveva escluso sia la prova di comportamenti illegittimi o impropri dei carabinieri, sia la riconducibilità delle lesioni a una condotta colposa o dolosa degli operanti, valorizzando invece che i militari avevano agito per contenere la violenza del soggetto arrestato. La Corte ha anche escluso che la sola caduta dei militari sulla gamba dell’arrestato integrasse, di per sé, prova di violenza illegittima o di trattamento disumano e degradante, rilevando inoltre che i fatti erano stati adeguatamente accertati e differivano dai precedenti CEDU richiamati dal ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto dei requisiti di cui all’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., perché le censure non contrastavano in modo specifico e adeguato la ricostruzione fattuale e giuridica della sentenza d’appello. È stata valorizzata la ragione più liquida per prescindere da eventuali profili di notifica irregolare, e la Corte ha confermato che non emergevano prove idonee a dimostrare la responsabilità delle amministrazioni per le lesioni lamentate né la violazione dell’art. 3 CEDU. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, per mancata prova di rituale notifica e assenza di attività difensiva delle amministrazioni intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione o falsa applicazione di legge richiede che il ricorso si confronti effettivamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere un’esposizione sufficientemente specifica dei fatti e degli atti rilevanti; in difetto, è inammissibile.

  • art. 3 CEDU

    Nel caso concreto non è stata ritenuta dimostrata una condotta delle forze dell’ordine qualificabile come trattamento inumano o degradante.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato come parametro di legittimità in relazione agli obblighi convenzionali, ma la doglianza non è stata accolta perché non sorretta da adeguato supporto fattuale.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente ai fini dell’accoglimento poiché mancava la prova dell’inadempimento imputabile alle amministrazioni.

  • art. 2043 c.c.

    La pretesa risarcitoria extracontrattuale è stata esclusa per mancanza di prova della condotta illecita causativa del danno.

  • art. 28 Cost.

    Richiamato per sostenere la riferibilità dell’operato dei militari allo Stato, ma non basta senza la dimostrazione dell’illecito presupposto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della motivazione nei termini previsti dal rito camerale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la deduzione di violazione di legge non può tradursi in una mera diversa lettura dei fatti: il ricorrente deve censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La sola allegazione di una lesione verificatasi durante operazioni di polizia o di custodia non comporta automaticamente l’inversione dell’onere della prova: occorre una base fattuale idonea a fondare l’ipotesi di condotta illecita degli operanti.
  • Quando il giudice di merito accerta che gli agenti hanno agito per contenere la violenza dell’arrestato e che i fatti sono stati adeguatamente istruiti, non è configurabile, senza ulteriori elementi, una responsabilità dello Stato per lesioni o un trattamento inumano e degradante ai sensi dell’art. 3 CEDU.
  • Il richiamo a precedenti della Corte EDU è utile solo se la fattispecie concreta è realmente comparabile; altrimenti non può sovvertire l’accertamento di merito sulla dinamica dei fatti.
  • La responsabilità ex art. 28 Cost. presuppone pur sempre l’accertamento dell’illecito del dipendente pubblico: la riferibilità organica dell’operato all’amministrazione non supplisce alla mancanza di prova del fatto colposo o doloso.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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