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Sentenza

Sentenza n. 1223/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del verbale di gara n. 1 del 24 giugno 2024, nella parte in cui la ricorrente Ambiente s.p.a. è stata esclusa dalla procedura di gara europea a procedura aperta ex articolo 71 del decreto legislativo n. 36 del 2023, per l’affidamento del servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti biodegradabili (CER 20.01.08 e CER 20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata della Città di San Giorgio a Cremano - annualità 2025/2026; - del provvedimento di aggiudicazione di cui si ignorano gli esatti estremi e contenuto, ove esistente, in favore della Tortora Guido s.r.l.; - del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale di appalto, ove e per quanto lesivi; - di ogni altro atto o provvedimento, connesso e conseguente, per quanto lesivo della posizione della ricorrente; nonché per la declaratoria d’inefficacia del contratto, ove stipulato a seguito della definitiva aggiudicazione, ai sensi e per effetti di cui agli articoli 121 e 122 del codice del processo amministrativo; per l’accertamento del diritto della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto, con subentro nell’esecuzione del servizio; per la condanna dell’Amministrazione intimata a disporre il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 124 del codice del processo amministrativo;

Giustizia amministrativa202503676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per il servizio di smaltimento/recupero di rifiuti biodegradabili e, in termini non puntuali, l'aggiudicazione del servizio a un'altra impresa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava il verbale di gara n. 1 del 24 giugno 2024, nella parte relativa alla propria esclusione dalla procedura aperta per il servizio annuale di smaltimento/recupero di rifiuti biodegradabili, nonché l'aggiudicazione eventualmente intervenuta in favore dell'impresa controinteressata, chiedendo l'annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto, l'accertamento del diritto all'aggiudicazione e al subentro e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Nel corso del giudizio il Comune depositava la determinazione dirigenziale del 17 luglio 2025, recante l'aggiudicazione del servizio. Il Comune e l'aggiudicataria eccepivano quindi l'improcedibilità del ricorso, rilevando che la ricorrente non aveva tempestivamente impugnato l'aggiudicazione. La ricorrente sosteneva invece che l'aggiudicazione fosse stata comunque impugnata mediante il riferimento al provvedimento di aggiudicazione di cui ignorava gli estremi e mediante le clausole relative agli atti connessi e conseguenti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse. Ha ritenuto che il generico riferimento, nell'epigrafe, al provvedimento di aggiudicazione di cui si ignoravano estremi e contenuto, così come il richiamo agli atti presupposti, connessi e conseguenti, non integrasse un'impugnazione dell'aggiudicazione, poiché l'atto deve essere puntualmente individuato nell'oggetto della domanda e deve essere direttamente collegato a specifiche censure, così da consentire alle controparti il pieno esercizio del diritto di difesa. Il giudice ha inoltre rilevato che l'aggiudicazione era divenuta conoscibile per la ricorrente almeno in occasione dell'udienza camerale dell'11 settembre 2025, successiva al deposito dell'atto nel fascicolo processuale; da tale momento decorreva il termine per impugnarla. Non essendo intervenuta una tempestiva impugnazione dell'aggiudicazione, il ricorso contro la sola esclusione non conservava un interesse concreto e attuale, anche alla luce dell'intervenuta aggiudicazione. Le spese sono state compensate in considerazione della complessiva vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura di gara era una procedura aperta disciplinata dal codice dei contratti pubblici; la norma è richiamata per qualificare la procedura, non costituisce il fondamento diretto della declaratoria di improcedibilità.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Richiamati nella domanda per la richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto, ma non applicati dal giudice in ragione dell'improcedibilità del ricorso.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato nella domanda subordinata di risarcimento per equivalente, senza esame nel merito a causa dell'improcedibilità.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto d'interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, senza ulteriore specificazione interpretativa nella motivazione.

Massime di principio

  • Il generico richiamo, nell'epigrafe del ricorso, agli atti presupposti, connessi e consequenziali non determina l'impugnazione dell'aggiudicazione: l'atto lesivo deve essere puntualmente indicato nell'oggetto della domanda e deve essere collegato a specifiche censure, in modo da consentire alle controparti di esercitare pienamente il diritto di difesa.
  • La mera citazione dell'aggiudicazione nel corpo del ricorso non è sufficiente a radicarne l'impugnazione, se manca un'inequivoca formulazione del petitum di annullamento riferito a tale atto.
  • Ai fini della decorrenza del termine per impugnare un provvedimento amministrativo è sufficiente la conoscenza formale dei suoi elementi essenziali e della sua portata dispositiva; quando l'atto è depositato nel fascicolo processuale, la celebrazione dell'udienza camerale fissata per l'esame della domanda cautelare può dimostrare l'effettiva e concreta conoscenza dell'atto da parte della parte interessata.
  • L'impugnazione della sola esclusione diviene improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse quando, intervenuta l'aggiudicazione, il concorrente escluso non impugni tempestivamente anche l'atto di aggiudicazione, impedendo così al giudice di accordare utilmente la tutela richiesta.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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