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Sentenza

Sentenza n. 311/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO: - del provvedimento del Comune di n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “rigetto delle istanze di rinnovo e subingresso nella concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors in v-OMISSIS-e ordine di rimozione del dehors”; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, e per quanto occorrer possa: - in parte qua del Regolamento comunale in materia di commercio e polizia annonaria (Delib. C.c. -OMISSIS-e s.m.i.) e del provvedimento Comune di Genova prot. n. -OMISSIS- mai notificato all’odierno ricorrente né altrimenti conosciuto; B) per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati in data 23.12.2025 per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del Comune di Genova in data 4.11.2025, notificato in pari data, recante "Rigetto dell’istanza n. -OMISSIS- avente ad oggetto il rinnovo con modifica della Concessione n. -OMISSIS- di occupazione suolo pubblico con dehors a servizio del Pubblico Esercizio sito in -OMISSIS-", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il preavviso di rigetto prot. n. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202401095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del 4 novembre 2025 dell’istanza di rinnovo con modifica e subingresso nella concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors, nonché il precedente diniego del 31 ottobre 2024 e gli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore di pubblico esercizio)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il diniego comunale del 31 ottobre 2024, con cui erano state respinte le istanze di rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors e di subingresso nella concessione, ed era stata ordinata la rimozione della struttura. I primi quattro motivi del ricorso introduttivo censuravano il mancato esame del progetto di adeguamento presentato dal ricorrente dopo i preavvisi di rigetto, la violazione delle garanzie partecipative e i vizi di istruttoria e motivazione; il quinto motivo, subordinato, contestava l’art. 83, comma 14, del regolamento comunale nella parte in cui fosse interpretato come impositivo dell’acquisizione del nulla osta condominiale. In seguito all’ordinanza cautelare propulsiva, il Comune riesaminava la pratica e, dopo avere inizialmente ritenuto idonee le modifiche progettuali, adottava il nuovo diniego del 4 novembre 2025. Con i motivi aggiunti il ricorrente deduceva: violazione dell’ordinanza cautelare, travisamento dei fatti e manifesta illogicità quanto alla ritenuta mancanza del nulla osta condominiale; difetto di istruttoria e motivazione quanto alla pretesa morosità per canoni, imposte e diritti istruttori; violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e contraddittorietà estrinseca tra la nota comunale del 25 agosto 2025, che aveva ritenuto superati i motivi ostativi, e il successivo diniego; violazione del principio tempus regit actum; illegittimità dell’obbligo regolamentare di acquisire il nulla osta condominiale.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il diniego del 31 ottobre 2024 era stato superato dal nuovo provvedimento del 4 novembre 2025, adottato dopo il riesercizio del potere e fondato su presupposti e motivazioni diversi. È stato dichiarato improcedibile anche il motivo subordinato contro l’art. 83, comma 14, del regolamento comunale, poiché la questione era divenuta irrilevante una volta riconosciuta l’esistenza del nulla osta condominiale. I motivi aggiunti sono stati accolti. Il giudice ha ritenuto che la deliberazione condominiale del 15 luglio 2025, validamente approvata a maggioranza e non impugnata, costituisse il richiesto nulla osta, nonostante l’assenza della formula sacramentale e il dissenso di alcuni condomini: dal suo contenuto emergeva infatti che il condominio non si opponeva al nuovo progetto. Il Comune aveva quindi travisato i fatti e agito in modo manifestamente illogico nel ritenere inesistente il nulla osta. È stata inoltre rilevata l’illegittimità del diniego per difetto di istruttoria e motivazione, poiché il Comune aveva genericamente affermato l’esistenza di una morosità senza indicare quali somme, imposte o diritti istruttori fossero insoluti né quantificarne l’importo; resta ferma la debenza delle somme eventualmente dovute, purché previamente dimostrate e quantificate. È stata accolta anche la censura relativa alla contraddittorietà estrinseca: dopo avere comunicato il 25 agosto 2025 che le modifiche progettuali apparivano idonee a superare i motivi ostativi, il Comune aveva adottato il diniego senza spiegare il mutamento di valutazione e senza previamente ritirare il precedente atto, in assenza dei presupposti e della motivazione richiesti dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Le ulteriori censure sul tempus regit actum e sull’illegittimità dell’obbligo di nulla osta sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Sono stati annullati i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti e il Comune è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.000, oltre spese generali, CPA e IVA.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La presentazione delle osservazioni e del progetto anche dopo il termine indicato nel preavviso non ne impedisce necessariamente l’esame, quando l’apporto procedimentale sia comunque tempestivo rispetto all’adozione del provvedimento e il termine non sia perentorio.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il ritiro di un precedente atto favorevole richiede la verifica dell’illegittimità dell’atto, la sussistenza dell’interesse pubblico e una motivazione coerente; il Comune non può discostarsi senza spiegazione da una precedente valutazione favorevole.

  • art. 83, comma 14, Regolamento comunale in materia di commercio e polizia annonaria

    Il requisito del nulla osta condominiale può essere soddisfatto da una deliberazione condominiale validamente assunta, anche se priva della formula testuale “nulla osta”, quando il suo contenuto dimostri chiaramente l’assenza di opposizione alla struttura.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate insieme alla normativa nazionale a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Una deliberazione condominiale validamente adottata a maggioranza e non impugnata può integrare il nulla osta richiesto da una disciplina comunale per l’occupazione di suolo pubblico con dehors anche se non utilizza la formula sacramentale “nulla osta”, purché dal suo contenuto emerga inequivocabilmente l’assenza di opposizione alla struttura. Il dissenso della minoranza non elimina l’efficacia della deliberazione approvata con le maggioranze di legge.
  • È illegittimo il diniego fondato su una generica situazione di morosità quando l’amministrazione non indica le somme asseritamente non pagate, la loro natura e il relativo importo. L’amministrazione deve svolgere un’istruttoria concreta e motivare il provvedimento, ferma restando la possibilità di richiedere le somme effettivamente dovute previa loro dimostrazione e quantificazione.
  • Quando, nel corso del procedimento, l’amministrazione comunica che le modifiche progettuali presentate appaiono idonee a superare i motivi ostativi, il successivo diniego non può discostarsi da tale valutazione senza una motivazione specifica sul mutamento di orientamento. Se la precedente valutazione ha natura provvedimentale favorevole, il suo superamento richiede anche il rispetto dei presupposti dell’autotutela decisoria.
  • Il riesercizio del potere amministrativo in esecuzione di una misura cautelare propulsiva e l’adozione di un nuovo provvedimento fondato su presupposti fattuali e motivazionali diversi determinano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sui motivi diretti contro il precedente provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoRegolamenti e atti amministrativi generaliMotivazione del provvedimentoAutotutela
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaAutotutela decisoria

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