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Sentenza

Sentenza n. 40/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo A) della deliberazione del direttore generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza n. 2041 del 27 settembre 2024, a oggetto "Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente avvocato - ruolo professionale. Ammissione candidati" e dei relativi allegati, nella parte in cui si dispone la non ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; B) della nota pec della ASP Cosenza del 08/10/2024 ad oggetto "Concorso Pubblico Dirigente Avvocato - Esclusione Candidati" con la quale veniva comunicato all'avvocato Aniello Iervolino di non essere stato ammesso al concorso di che trattasi per le motivazioni indicate nella suddetta delibera n. 2041 del 27/09/2024; C) del bando di concorso "per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Avvocato" nella parte in cui, alla lettera c) dell'art. 2 rubricato "Requisiti generali e specifici di ammissione", si consente l'ammissione ai candidati in possesso di attività documentate presso studi professionali privati laddove tale previsione dovesse intendersi nel senso di prevedere una comminatoria di esclusione per l'ipotesi in cui il candidato non alleghi all'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti ulteriore documentazione a comprova; D) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente; quanto ai motivi aggiunti del 9 gennaio 2025: A) del provvedimento della Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza prot. n. 153899 del 10/12/2024, comunicato con la nota pec del 10/12/2024 ad oggetto "Conferma esclusione concorso Dirigente" con la quale veniva comunicato all'avvocato Aniello Iervolino quanto segue: "Con riferimento alla sua nota acquisita in data 18/10/2024 al n. di prot. 128995 si conferma l'esclusione dal Concorso in oggetto per le seguenti motivazioni: Non in possesso dell'esperienza quinquennale quale Avvocato, atteso che dal 17/01/2017 al 18/03/2022 ha effettuato anche il praticantato presso uno studio legale"; B) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, lesivo degli interessi del ricorrente; quanto ai motivi aggiunti del 2 settembre 2025: A) della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza n. 1583 del 01/07/2025 ad oggetto "Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e tempo pieno di n. I posto di Dirigente Avvocato — profilo professionale Dirigente Avvocato e nomina vincitore", con la quale venivano approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso de quo, laddove interpretata nel senso di aver collocato il ricorrente, risultato all'esito dell'espletamento delle prove concorsuali tra i candidati idonei, in graduatoria con riserva. B) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202402023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da un concorso pubblico per un posto di dirigente avvocato, successiva conferma dell’esclusione e collocamento in graduatoria con riserva

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza lo aveva escluso dal concorso per dirigente avvocato, la comunicazione dell’esclusione e, in parte qua, il bando. L’esclusione era motivata dal mancato possesso dell’esperienza quinquennale richiesta dall’art. 26 del d.lgs. n. 165/2001 e dal bando, poiché il periodo dal 17 gennaio 2017 al 18 marzo 2022 era stato svolto presso uno studio legale anche come praticante. Con i primi motivi aggiunti è stata impugnata la successiva conferma dell’esclusione; con i secondi motivi aggiunti è stata contestata la collocazione nella graduatoria degli idonei con riserva. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.lgs. n. 165/2001 e del bando, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto assoluto di motivazione e difetto assoluto di istruttoria. In via preliminare, l’Amministrazione aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per la diversa modalità di sottoscrizione digitale dell’atto notificato e di quello depositato, rispettivamente CADES e PADES.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità processuale, ritenendo irrilevante il formato CADES o PADES della firma digitale e osservando che l’atto depositato in formato PADES costituiva un nuovo originale; non erano state dedotte difformità tra l’atto notificato e quello depositato diverse dalla modalità di sottoscrizione. Nel merito, il Collegio ha esaminato in via assorbente il motivo dei primi motivi aggiunti relativo alla rilevanza della pratica forense ai fini dell’esperienza quinquennale. Il motivo è stato accolto sulla base dell’art. 26 del d.lgs. n. 165/2001, del bando e della giurisprudenza del Consiglio di Stato. La disposizione consente l’ammissione anche a candidati con attività documentate presso studi professionali privati aventi contenuto analogo a quello del profilo concorsuale; non richiede necessariamente che l’attività sia stata svolta in autonomia, con piena responsabilità personale o dopo l’iscrizione all’albo degli avvocati. La pratica forense comporta lo svolgimento di attività proprie della professione, sebbene sotto il controllo dell’avvocato, e può quindi essere computata nell’esperienza richiesta. Ai fini dell’analogia tra esperienza pregressa e contenuti professionali del posto non è necessaria una corrispondenza perfetta, essendo sufficiente una sovrapponibilità anche parziale. Sono stati pertanto annullati il provvedimento di esclusione e quello di conferma dell’esclusione; è stato inoltre disposto che l’inserimento del candidato nella graduatoria degli idonei fosse considerato privo della riserva. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate per l’assenza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato.

Norme richiamate

  • art. 26 d.lgs. n. 165/2001

    cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità; attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo

    La norma consente l’accesso alla qualifica dirigenziale anche sulla base di attività documentata presso studi professionali privati avente contenuto analogo a quello del profilo concorsuale; tale attività può comprendere la pratica forense e non richiede necessariamente autonomia professionale o previa iscrizione all’albo.

  • art. 1 d.P.R. n. 101/1990

    lo svolgimento della pratica comporta lo svolgimento delle attività proprie della professione

    La pratica forense implica lo svolgimento di attività proprie della professione legale, pur nell’assoggettamento del praticante ai canoni comportamentali e alla disciplina dell’ordine professionale.

  • art. 73 c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione al deposito della memoria di parte ricorrente, senza che dal testo emerga una specifica interpretazione ulteriore.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ammissione a un concorso per dirigente dei ruoli professionale, tecnico o amministrativo del Servizio sanitario nazionale, il requisito dell’attività documentata presso studi professionali privati può essere integrato anche dallo svolgimento della pratica forense, purché l’attività abbia contenuto analogo a quello del profilo messo a concorso.
  • Il requisito dell’esperienza professionale previsto dall’art. 26 del d.lgs. n. 165/2001 non impone necessariamente che l’attività sia stata svolta in autonomia, con piena responsabilità personale o dopo l’iscrizione all’albo professionale, quando il bando ammetta attività documentate presso studi professionali privati.
  • La pratica forense rileva come esperienza professionale quando comporta lo svolgimento di attività proprie della professione, anche se svolta sotto il controllo e la supervisione di un professionista abilitato.
  • Per accertare l’analogia tra l’esperienza pregressa e il profilo professionale oggetto del concorso non è necessaria una corrispondenza perfetta e simmetrica; è sufficiente una sovrapponibilità, anche parziale, dei contenuti delle attività.
  • La diversa modalità di sottoscrizione digitale CADES o PADES dell’atto notificato e di quello depositato non determina, di per sé, l’inammissibilità del ricorso, in assenza di specifiche difformità tra i due atti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciProcesso amministrativo telematico
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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