Cassazione Penale, Sentenza n. 41702/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per truffa aggravata e per detenzione finalizzata alla vendita di un monile prezioso contraffatto, con specifici motivi: (1) illegittimità della confisca disposta in appello senza impugnazione del Pubblico Ministero e presunta violazione del divieto di reformatio in peius; (2) vizio di motivazione per presunta impossibilità di accorgersi della contraffazione senza smontare il gioiello; (3) mancanza di artifizi o raggiri necessari per la configurazione del delitto di truffa e quindi assenza di dolo, avendo l'imputato consegnato il gioiello a una casa d'aste con previsione di expertise; (4) erronea qualificazione del soggetto danneggiato, sostenendo che il danno sarebbe ricaduto sulla casa d'aste e non su Bulgari S.p.A.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella sua interezza per varie ragioni: il primo motivo (confisca) è inammissibile per difetto di interesse dell'imputato, essendo il bene nella titolarità di terzi; i motivi che sollevavano vizi di motivazione (consapevolezza dell'origine illecita e configurazione della truffa) sono ritenuti manifestamente infondati e meramente riproduttivi delle censure già respinte in primo e secondo grado; il quarto motivo è inammissibile per mancata devoluzione al giudice d'appello. Conseguentemente il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali, al versamento di euro tremila a favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Bulgari S.p.A.
Norme richiamate
art. 240 cod. pen.
La confisca del corpo del reato è prevista per i beni costituenti il reato (qua il bracciale). La Corte ha comunque ritenuto che l'imputato non avesse interesse ad impugnare l'ablazione di beni di terzi.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (nello specifico inosservanza di norme penali processuali a pena di nullità). La Corte ha ritenuto il motivo relativo alla confisca inammissibile per difetto di interesse.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivo relativo ai vizi di motivazione per illogicità manifesta. La Corte ha ritenuto le contestazioni sulla valutazione probatoria infondate e meramente riproduttive, non ammissibili in cassazione nel quadro della "doppia conforme".
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamata con riferimento alla violazione e falsa applicazione della legge penale; la Corte ha escluso che la struttura del reato di truffa sia stata erroneamente interpretata.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Regole formali per il contenuto del ricorso in cassazione: la Corte osserva che i motivi devono essere specifici; molti erano mera ripetizione delle censure già decise.
art. 586, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che riguarda l'interesse concreto all'impugnazione. La Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il motivo relativo alla confisca, in quanto il ricorrente non poteva ottenere un vantaggio essendo il bene nella titolarità di terzi.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere ammende in caso di ricorso inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
art. 597, comma 3 cod. pen.
Norma relativa alla contraffazione di marchi (richiamata come riferimento normativo collegato alla fattispecie); la Corte ha ritenuto provata la natura contraffatta del monile e la consapevolezza del ricorrente.
Massime di principio
- Non si ha interesse concreto ad impugnare misure ablative (es. confisca) su beni che non sono nella titolarità dell'imputato: l'appello o la cassazione su tali profili può essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
- In cassazione è difficile rimettere in discussione la valutazione della prova quando vi è una "doppia conforme" (condanna in primo e secondo grado): il sindacato sui fatti è ammesso solo se emergono errori manifesto di travisamento della prova o quando il giudice d'appello abbia fondato la decisione su elementi probatori non esaminati dal primo giudice.
- Se si contesta la sussistenza del dolo o degli artifizi tipici della truffa, è necessario indicare elementi probatori nuovi o dimostrare un palese travisamento delle risultanze processuali; la mera riproposizione di argomentazioni già respinte dai giudici di merito sarà probabilmente inammissibile o rigettata.
- Questioni non sollevate nel grado d'appello non possono, di norma, essere esaminate in cassazione per carenza della devoluzione, salvo che il difetto possa rientrare nei casi eccezionali ammessi dalla legge.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o procedimentalmente carenti può comportare condanne alle spese e ammende a favore della Cassa delle ammende: è importante valutare con attenzione l'utilità concreta e la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazioni.
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