Sentenza n. 448/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Dirigente del Settore rigenerazione urbana del 6 febbraio 2020, notificato con nota del 29 giugno 2023, recapitata il 21 luglio 2023, nonché si opus sit della Delibera di Giunta comunale n. -OMISSIS- con cui è stata disposta l’acquisizione al patrimonio comunale di una porzione del fondo di proprietà della esponente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dirigenziale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una porzione del fondo, adottato dopo l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di acquisizione gratuita ex art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, nonché, ove occorrente, la delibera di Giunta comunale richiamata nell’atto. Il manufatto, realizzato dopo il sisma del 6 aprile 2009 e qualificato come costruzione provvisoria, era stato ritenuto eccedente i requisiti dimensionali e tipologici previsti dalla normativa emergenziale; l’ordinanza di demolizione era stata confermata dal TAR, sebbene la relativa sentenza risultasse appellata. Le censure principali riguardavano la violazione dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, per avere il Comune applicato automaticamente il parametro del decuplo della superficie utile abusiva, trattandolo come misura dell’acquisizione anziché come limite massimo; l’omessa verifica dell’area effettivamente necessaria alla realizzazione di opere analoghe; l’erronea inclusione del piano seminterrato nel computo della superficie utile; nonché profili di illegittimità della delibera comunale presupposta. Erano inoltre dedotti plurimi profili di eccesso di potere.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che l’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 prevede due parametri: un criterio funzionale, costituito dall’area di sedime e dall’ulteriore area necessaria alla realizzazione di opere analoghe secondo la disciplina urbanistica vigente, e un limite quantitativo massimo, pari a dieci volte la superficie utile abusivamente realizzata. L’amministrazione deve quindi determinare l’area acquisibile entro tale perimetro, nell’esercizio di una discrezionalità tecnica soggetta al limite legale. Nel caso concreto, l’acquisizione di 1.140 mq era inferiore al limite massimo calcolato sulla superficie utile di almeno 188 mq. Il piano seminterrato, alto 2,85 metri, era correttamente incluso nel computo perché il regolamento edilizio comunale considerava superficie utile i vani con altezza interna superiore a 2,50 metri. Non è stata ravvisata neppure l’omessa valutazione dell’area necessaria: il Comune aveva contenuto l’acquisizione entro una porzione inferiore a quella astrattamente acquisibile, anche considerando che l’area era in larga parte non edificabile per vincoli di rispetto autostradale e destinazione a verde privato. Le censure contro la delibera comunale non hanno inciso sull’esito, poiché il provvedimento trovava fondamento diretto nell’art. 31 d.P.R. 380/2001 ed era comunque coerente con i criteri regolamentari; eventuali illegittimità dell’atto presupposto non si riflettevano automaticamente sull’atto applicativo. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
decorso inutilmente il termine assegnato con l’ordinanza di demolizione, il bene abusivo e l’area di sedime, nonché quella ulteriore necessaria alla realizzazione di opere analoghe, sono acquisiti di diritto al patrimonio comunale; l’area complessivamente acquisita non può comunque eccedere dieci volte la superficie utile abusivamente realizzata
La disposizione impone di combinare un criterio funzionale, riferito all’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe, con un limite quantitativo massimo inderogabile pari al decuplo della superficie utile abusiva. L’amministrazione esercita una discrezionalità tecnica entro tali limiti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione, l’area acquisibile deve essere individuata secondo un criterio funzionale, comprendente l’area di sedime e quella ulteriore necessaria alla realizzazione di opere analoghe secondo la disciplina urbanistica vigente, fermo restando il limite quantitativo massimo di dieci volte la superficie utile abusivamente realizzata.
- Il limite del decuplo previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 costituisce un tetto massimo e non impone all’amministrazione di acquisire automaticamente un’area corrispondente a tale estensione.
- La determinazione dell’area da acquisire costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile per violazione dei parametri normativi o per manifesta irragionevolezza, ma non sostituibile dal giudice con una diversa valutazione meramente preferibile.
- Ai fini del calcolo della superficie utile abusiva, possono essere inclusi i vani del piano seminterrato quando la disciplina edilizia comunale considera computabili i locali con altezza interna superiore alla soglia prevista e tale requisito risulta concretamente soddisfatto.
- L’eventuale illegittimità dell’atto regolamentare o presupposto non determina automaticamente l’illegittimità dell’atto applicativo quando quest’ultimo trovi autonoma base nella legge e risulti rispettoso dei limiti e delle finalità della disciplina primaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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