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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20819/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La FILT CGIL di Bergamo aveva impugnato la clausola denominata "Estinzione del contratto" contenuta nel "Cabin Crew Agreement for Crew Operating from BGY" (contratto collettivo applicato a personale di cabina assunto con contratto irlandese) e le prassi aziendali di Ryanair che escludevano rapporti con sindacati nazionali, sostenendo che tali condotte avessero carattere discriminatorio rispetto alla libertà e all'attività sindacale e ledessero l'accesso e le condizioni di lavoro in Italia. Il sindacato chiese accertamento della discriminazione, pubblicazione della sentenza e risarcimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Ryanair e confermato la decisione della Corte d'Appello di Brescia (che a sua volta aveva confermato il Tribunale di Bergamo). È stata dichiarata la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 7, n.2 del Regolamento UE 1215/2012 (Bruxelles I recast), qualificata l'azione del sindacato come extracontrattuale e applicabile la legge italiana ai sensi del Regolamento Roma II (CE 864/2007, art. 4), perché gli effetti dannosi si verificano in Italia. La Corte ha riconosciuto la legittimazione del sindacato ad agire per discriminazione collettiva (art. 5 d.lgs. 216/2003 e art. 28 d.lgs. 150/2011), ha confermato l'illiceità/discriminazione della clausola e delle prassi aziendali e ha mantenuto la condanna di Ryanair alla pubblicazione dell'estratto della sentenza e al pagamento di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. La Cassazione ha però rilevato che la Corte d'Appello non doveva ricondurre tale risarcimento alla categoria dei "danni punitivi" e ha corretto la motivazione su questo punto, lasciando inalterato il dispositivo.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I recast)

    art. 7, n. 2; art. 20; art. 21

    La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 7, n.2 (competenza per illeciti civili dolosi o colposi nel luogo in cui l'evento dannoso si è verificato) in quanto l'azione era extracontrattuale; ha escluso l'applicabilità dell'art. 21 (fori in materia di lavoro) perché la domanda non era qualificabile come azione relativa a un contratto individuale di lavoro.

  • Regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II)

    Per le obbligazioni extracontrattuali derivanti da fatto illecito la legge applicabile è quella del paese in cui il danno si verifica; applicata l'italiana perché gli effetti pregiudizievoli si sono prodotti o potevano prodursi in Italia.

  • Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)

    Il regolamento sulla legge applicabile ai contratti non è stato ritenuto pertinente perché l'azione è stata qualificata extracontrattuale.

  • D.lgs. n. 216/2003 (attuazione direttiva 2000/78/CE)

    art. 2, comma 1, lett. a); art. 5

    La nozione di "convinzioni personali" include anche convinzioni sindacali; l'art. 5 attribuisce legittimazione alle organizzazioni sindacali ad agire per conto o a sostegno delle vittime e anche in caso di discriminazione collettiva senza vittima immediatamente identificabile.

  • D.lgs. n. 150/2011 (procedura speciale antidiscriminazione)

    art. 28 (comprese le disposizioni sul procedimento e il comma 5 relativo al risarcimento)

    Disciplina la procedura speciale: riconosce la tutela giurisdizionale per discriminazioni sul lavoro, prevede la possibilità di risarcimento anche del danno non patrimoniale e autorizza l'azione collettiva da parte di organizzazioni.

  • Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)

    Norma nazionale di tutela contro atti discriminatori per motivi sindacali e altre motivazioni; conferma la protezione della libertà e dell'attività sindacale.

  • CGUE, sentenza C-18/12 (Associatia Accept)

    Consente agli Stati membri di prevedere che le associazioni possano agire per far valere la direttiva anche in assenza di una vittima identificabile; supporta la legittimazione del sindacato ad agire per discriminazioni collettive.

  • CGUE, sentenza C-54/07 (Feryn)

    Stabilisce che dichiarazioni pubbliche discriminatorie possono costituire discriminazione diretta anche in assenza di vittime identificate; impone il meccanismo di alleggerimento probatorio a carico del datore di lavoro.

  • CGUE, sentenza C-804/19 (BU)

    Definisce autonomamente la nozione di "contratto individuale di lavoro" ai fini della determinazione della giurisdizione e richiama l'esame degli elementi fattuali per qualificare la domanda come contrattuale o extracontrattuale.

  • Giurisprudenza nazionale (Cass. S.U. n. 16601/2017)

    Richiamata in relazione al tema dei cd. "danni punitivi": la Corte ha precisato che il risarcimento per discriminazione deve essere effettivo, proporzionato e dissuasivo, ma la Cassazione ha escluso di qualificare l'indennizzo riconosciuto come danno punitivo tout court.

Massime di principio

  • Un'organizzazione sindacale può agire in giudizio per discriminazione collettiva anche in assenza di una vittima individuale identificabile se la legge nazionale lo consente (principi di Feryn e Associatia Accept; d.lgs. 216/2003, art.5).
  • Se la domanda è diretta ad accertare effetti discriminatori che si verificano in uno Stato membro, l'azione può essere qualificata extracontrattuale e il foro competente è quello previsto dall'art. 7, n.2 del Reg. 1215/2012 (luogo dell'evento dannoso).
  • Per le obbligazioni extracontrattuali trova applicazione il Reg. Roma II: la legge applicabile è quella del luogo in cui il danno si verifica (qui: Italia), anche se i contratti sono governati da legge straniera.
  • La nozione di "convinzioni personali" nella disciplina antidiscriminatoria può comprendere l'appartenenza e l'attività sindacale, per cui le misure o clausole che ostacolano l'iscrizione sindacale o l'azione collettiva possono costituire discriminazione.
  • L'onere probatorio è alleggerito: il ricorrente deve esporre fatti e circostanze da cui si può inferire la discriminazione; una volta prospettata, il datore di lavoro deve provare l'assenza di natura discriminatoria delle proprie condotte.
  • I rimedi nazionali devono essere efficaci, proporzionati e dissuasivi: le organizzazioni che agiscono iure proprio possono ottenere risarcimento del danno non patrimoniale e misure di pubblicità della decisione, purché la misura sia motivata e proporzionata.

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