Cassazione Civile, Ordinanza n. 08726/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un lungo contenzioso civile originato da un'azione revocatoria ordinaria proposta nei confronti di un comune in relazione a una convenzione urbanistica. Dopo una sentenza d'appello che aveva condannato gli attori, il comune aveva intimato precetto e, in una successiva fase esecutiva, le parti avevano sottoscritto una transazione in base alla quale il ricorrente aveva versato una somma complessiva di euro 14.427,52, parte al comune e parte al consulente tecnico. Successivamente, la sentenza d'appello fu cassata; il ricorrente chiese allora, ex art. 389 c.p.c., e ottenne dalla Corte d'appello un decreto ingiuntivo per la restituzione di quanto pagato, assumendo che il pagamento fosse avvenuto in esecuzione della sentenza cassata e che, non essendo stata riassunta la causa, competente fosse il giudice che aveva emesso il provvedimento cassato. Il comune propose opposizione sostenendo che quelle somme non erano state versate in esecuzione della sentenza cassata, ma in forza di una transazione, con conseguente difetto della competenza speciale ex art. 389 c.p.c. La Corte d'appello accolse l'opposizione, ritenendo che il pagamento fosse avvenuto a seguito di transazione e che quindi la competenza ex art. 389 c.p.c. non sussistesse. Nel ricorso per cassazione il ricorrente dedusse la violazione degli artt. 336, 389 e 392 c.p.c., sostenendo in sostanza la spettanza della competenza al giudice del provvedimento cassato e contestando la qualificazione del pagamento come eseguito in base alla transazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, che la decisione impugnata avrebbe dovuto essere censurata con regolamento di competenza e non con ricorso ordinario, senza possibilità di conversione del mezzo perché il termine di trenta giorni per il regolamento era ormai spirato. In secondo luogo, ha osservato che il ricorso mirava in realtà a una rivalutazione del merito, poiché la Corte d'appello aveva accertato che il pagamento era avvenuto in base alla transazione, con argomenti ulteriori tratti anche dalla mancata riassunzione del giudizio dopo la cassazione. È stata inoltre ritenuta infondata la tesi difensiva secondo cui il regolamento di competenza non sarebbe stato esperibile perché la Corte territoriale non aveva indicato il giudice competente. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 336 c.p.c.
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente; la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione, perché dichiara il motivo inammissibile.
art. 389 c.p.c.
È la norma sulla restituzione delle somme conseguenti alla cassazione della sentenza; la Corte ribadisce che la competenza speciale opera solo se le somme siano state versate in esecuzione del provvedimento cassato e non quando il pagamento derivi da una transazione autonoma.
art. 392 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 389 c.p.c.; non viene autonomamente interpretato nel merito, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 47 c.p.c.
Il ricorso ordinario non è convertibile in regolamento di competenza quando il termine per proporlo è ormai decorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Impone, in caso di esito sfavorevole, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando si contesta una decisione che riguarda la competenza funzionale o speciale del giudice, il mezzo di impugnazione corretto è il regolamento di competenza, non il ricorso ordinario per cassazione.
- La conversione del ricorso ordinario in regolamento di competenza non è possibile se è decorso il termine perentorio per proporre quest'ultimo.
- La competenza speciale per le restituzioni conseguenti alla cassazione presuppone che le somme siano state effettivamente versate in esecuzione del provvedimento cassato; se il pagamento discende da una transazione, la domanda restitutoria non ricade in tale competenza.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione di merito su fatti già accertati dal giudice di merito, come la causa concreta del pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08680/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08682/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08683/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08684/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08685/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08686/2023 del 28/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →