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Sentenza

Sentenza n. 366/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. -OMISSIS-del 16.10.2025 con la quale l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce ha denegato l'istanza del 29.9.2025 (acquisita al protocollo dell'A.s.l. in pari data con il n. -OMISSIS-) con la quale il ricorrente ha richiesto il trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 11, comma 1, D.L. n. 105/2023 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 137/2023); - ove occorra, della mail del 16.10.2025 con la quale l'A.S.L. della Provincia di Lecce ha trasmesso al ricorrente la predetta nota prot. n. -OMISSIS-; - ove occorra, della nota prot. n. -OMISSIS- del 9.7.2024 (acquisita al protocollo dell'A.S.L. di Lecce il 3.12.2024, con il n. -OMISSIS- e allegata alla predetta nota A.S.L. prot. n. -OMISSIS-), con la quale l'A.r. ha trasmesso ai Direttori generali delle AA.ss.ll. pugliesi indirizzi applicativi circa il trattenimento in servizio ex art. 11, comma 1, D.L. n. 105/2023 cit.; - ove occorra, della determina n. -OMISSIS- del 28.5.2025 (successivamente conosciuta) con la quale il Direttore della Struttura DAP - Scorrano ha stabilito di «collocare a riposo per superati limiti di età il Dirigente Medico di Struttura Complessa codice numerico -OMISSIS-, Dott. -OMISSIS- in servizio presso il P.O. di Scorrano, a far data dal 01/12/2025»; - nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 26\2\2026: per l’annullamento, - della nota prot. n. -OMISSIS- del 12.2.2026 (successivamente conosciuta) con la quale la resistente Azienda sanitaria locale della Provincia di Lecce ha confermato «il diniego dell’istanza di trattenimento in servizio presentata [dal ricorrente: n.d.r.] in quanto priva dei presupposti di legge previsti dall’art. 11, comma 1, d.l. 105/2023»; - ove occorra, della p.e.c. del 12.2.2026 con la quale l’A.s.l. ha trasmesso al ricorrente la predetta nota prot. n. -OMISSIS-; - nonché di tutti gli atti già gravati con il ricorso introduttivo di questa controversia e, in particolare: - della nota prot. n. -OMISSIS-del 16.10.2025, con l’A.s.l. ha denegato (nei termini chiariti nel gravame introduttivo) l’istanza del 29.9.2025 (acquisita al protocollo dell’A.s.l. in pari data con il n. -OMISSIS-) con la quale il ricorrente ha richiesto il trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.l. n. 105/’23 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 137/’23); - ove occorra, della mail del 16.10.2025 con la quale l’A.s.l. ha trasmesso al ricorrente la predetta nota prot. n. -OMISSIS-; - ove occorra, della nota prot. n. -OMISSIS- del 9.7.2024 (acquisita al protocollo dell’A.s.l. il 3.12.2024, con il n. -OMISSIS- e allegata alla predetta nota A.s.l. prot. n. -OMISSIS-), con la quale l’A.r. ha trasmesso ai Direttori generali delle AA.ss.ll. pugliesi indirizzi applicativi circa il trattenimento in servizio ex art. 11, comma 1, d.l. n. 105/’23 cit.; - ove occorra, della determina n. -OMISSIS- del 28.5.2025 con la quale il Direttore della Struttura DAP – Scorrano ha stabilito di «collocare a riposo per superati limiti di età il Dirigente Medico di Struttura Complessa codice numerico -OMISSIS-, Dott. -OMISSIS- in servizio presso il P.O. di Scorrano, a far data dal 01/12/2025»; - nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202501221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2026 ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.l. n. 105/2023, unitamente agli atti connessi e al successivo provvedimento di conferma del diniego

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dirigente medico di struttura complessa, direttore del Dipartimento Rete Ospedaliera e direttore sanitario di un presidio ospedaliero, aveva impugnato il diniego dell’ASL alla richiesta di trattenimento in servizio oltre il limite ordinario di età, richiesta fondata sull’art. 11, comma 1, d.l. n. 105/2023 e collegata agli incarichi di attuazione di interventi del PNRR, nonché il provvedimento di collocamento a riposo e gli atti di indirizzo regionali. Deduceva violazione ed erronea applicazione dell’art. 11, comma 1, d.l. n. 105/2023, degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., oltre a eccesso di potere per perplessità, irrazionalità, contraddittorietà, carenza di istruttoria e di motivazione. In particolare, contestava che il primo diniego non avesse valutato gli incarichi e le funzioni svolte in relazione all’attuazione del PNRR. Dopo l’ordinanza cautelare che aveva imposto il riesame, l’ASL adottava un nuovo provvedimento confermativo del diniego, anch’esso impugnato con motivi aggiunti. Le amministrazioni resistenti eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse la gestione del rapporto di pubblico impiego privatizzato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando nel giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, il giudice munito di giurisdizione. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente è dipendente del Servizio sanitario nazionale e che gli atti impugnati riguardano direttamente la gestione del rapporto di lavoro, ossia il trattenimento in servizio e il collocamento a riposo. Ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, le controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzati spettano al giudice ordinario anche quando siano contestati atti amministrativi presupposti. La giurisdizione amministrativa resta limitata alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto e agli atti autoritativi di macro-organizzazione di cui all’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. Nel caso concreto non ricorreva alcun atto di macro-organizzazione: il diniego era riferito alla posizione individuale del dirigente e costituiva applicazione della disciplina sul trattenimento in servizio e sul collocamento a riposo. Il TAR ha inoltre escluso che la discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione dell’istanza fosse sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa, poiché il provvedimento impugnato era motivato sull’asserita insussistenza dei presupposti di legge, senza un’autonoma comparazione di interessi o esercizio di potere autoritativo pubblicistico. Il giudice ordinario potrà eventualmente disapplicare gli atti amministrativi illegittimi rilevanti ai fini della decisione. È stata dichiarata la possibilità di riproporre il giudizio davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.; le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, d.l. n. 105/2023, convertito dalla l. n. 137/2023

    Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale della richiesta di trattenimento in servizio, ma la controversia relativa alla sua applicazione incide sulla gestione del rapporto individuale di lavoro e rientra nella giurisdizione ordinaria.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...] ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.

    Le controversie sulla gestione del rapporto di lavoro privatizzato spettano al giudice ordinario anche quando il dipendente impugni atti amministrativi presupposti.

  • art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Il giudice ordinario adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati.

    Il giudice ordinario dispone di tutela piena nei confronti della pubblica amministrazione nell’ambito delle controversie di lavoro.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    La giurisdizione amministrativa è residuale per le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto e per le controversie relative all’esercizio di poteri autoritativi di macro-organizzazione; tali presupposti non ricorrono per il diniego individuale di trattenimento in servizio.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il processo può essere riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro i termini e con gli effetti previsti dalla norma.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione del provvedimento non è stata esaminata nel merito, per il previo accertamento del difetto di giurisdizione.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La censura relativa alla mancata comunicazione dei motivi ostativi non è stata esaminata nel merito, poiché la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.

Massime di principio

  • Le controversie concernenti il trattenimento in servizio, il collocamento a riposo e, in generale, gli atti di gestione del rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale contrattualizzato appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando siano impugnati atti formalmente amministrativi.
  • La giurisdizione amministrativa in materia di pubblico impiego privatizzato sussiste, in via residuale, per le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto e per gli atti autoritativi di macro-organizzazione; non sussiste per provvedimenti riferiti alla posizione individuale del dipendente.
  • La discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nella valutazione di un’istanza di trattenimento in servizio non radica, di per sé, la giurisdizione amministrativa quando il provvedimento incida sulla gestione del rapporto individuale e sia adottato in applicazione dei presupposti legali, senza esercizio di potere autoritativo di macro-organizzazione.
  • Il giudice ordinario, nelle controversie di lavoro pubblico privatizzato, può conoscere degli atti amministrativi presupposti e disapplicarli ove risultino illegittimi e siano rilevanti per la decisione sui diritti del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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