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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21060/2024 del 27/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (trasportatore)

La controversia

Una società aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto di pagare euro 30.000 per fatture rimaste parzialmente insolute. In via di difesa e in riconvenzionale sosteneva di vantare a sua volta un credito risarcitorio per ritardi nell’esecuzione di trasporti svolti in anni precedenti, credito che riteneva ancora azionabile e comunque opponibile in compensazione, anche valorizzando una fattura emessa nel 2014 (fattura 401/C) con termine di pagamento a 60 giorni. La Corte d’appello ha invece ritenuto prescritto il credito risarcitorio ai sensi dell’art. 2951 c.c., escludendo che le comunicazioni inviate via e-mail o la fattura potessero avere efficacia interruttiva, e ha rigettato anche la domanda riconvenzionale per difetto di prova del danno. Nel ricorso per cassazione la società opponente ha denunciato, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 e 2935 c.c., anche in relazione agli artt. 1184 e 1185 c.c., sostenendo che il termine annuale di prescrizione dovesse decorrere solo dalla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura e quindi non fosse ancora spirato al momento dell’atto di opposizione; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. in relazione alla prova del credito risarcitorio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e assorbito il secondo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di merito sulla prescrizione del credito risarcitorio, chiarendo che nel trasporto la prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. decorre dal momento in cui la riconsegna è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire, e che non è consentito differire tale dies a quo mediante la sola emissione di una fattura con termine di pagamento, in assenza di una specifica pattuizione contrattuale. Ha inoltre ribadito che la mera trasmissione della fattura non integra, di per sé, un atto idoneo a costituire in mora o interrompere la prescrizione se non contiene una chiara intimazione o richiesta di adempimento. Conseguentemente il secondo motivo, relativo alla prova del credito, è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro di censura, senza accoglimento del motivo.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ma nel trasporto la regola è specificata dall’art. 2951 c.c.

  • art. 1184 c.c.

    Il termine può essere previsto nell’interesse del debitore, ma non può essere usato per alterare il dies a quo della prescrizione breve in assenza di pattuizione contrattuale espressa.

  • art. 1185 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’esigibilità del credito, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 2951 c.c.

    Per i diritti derivanti dal contratto di trasporto la prescrizione è di un anno e decorre dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.

  • art. 2943, comma 4, c.c.

    Ai fini dell’interruzione della prescrizione occorre una dichiarazione che manifesti in modo inequivoco la volontà di esercitare il diritto; la mera fattura non basta se non accompagnata da una richiesta di pagamento o equivalente.

  • art. 1219 c.c.

    La fattura commerciale, da sola, non è sufficiente a costituire in mora il debitore; serve un elemento ulteriore che esprima una richiesta di pagamento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo sulla prova del credito risarcitorio, rimasto assorbito.

  • art. 638 c.p.c.

    Richiamato per individuare la data dell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale base dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contratto di trasporto, la prescrizione annuale dei diritti derivanti dal rapporto decorre, in via speciale e prevalente rispetto alla regola generale dell’art. 2935 c.c., dal giorno in cui la consegna è avvenuta o avrebbe dovuto avvenire al luogo di destinazione.
  • La mera emissione e trasmissione di una fattura commerciale non costituisce di per sé atto idoneo a interrompere la prescrizione o a porre in mora il debitore, se non è accompagnata da una chiara e inequivoca richiesta di adempimento o da una manifestazione univoca della volontà di far valere il credito.
  • Non è consentito differire unilateralmente il dies a quo della prescrizione breve mediante l’indicazione in fattura di un termine di pagamento, quando tale meccanismo non trovi base in una espressa pattuizione contrattuale tra le parti.
  • Per opporre in compensazione un credito risarcitorio in un rapporto di trasporto, il creditore deve dimostrare che il credito non è prescritto secondo il termine annuale speciale e che eventuali atti interruttivi siano stati effettivamente idonei in senso giuridico.
  • Se il primo motivo di ricorso che investe la statuizione sulla prescrizione è infondato, resta assorbita la censura relativa alla prova del credito quando la decisione di merito sia già sorretta dall’estinzione per prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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