Cassazione Penale, Ordinanza n. 22942/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità delle impugnazioni, ha disposto il versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina due ricorsi separati avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva confermato la condanna di due imputati, uno per bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose e uno per bancarotta semplice. Il primo ricorrente deduceva violazione di legge penale e contestava l'affermazione di responsabilità, sostenendo l'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato e chiedendo la riqualificazione del fatto in bancarotta semplice; la censura veniva però ritenuta una mera reiterazione di doglianze già esaminate e disattese in appello, oltre che generica quanto all'incapacità di far fronte ai debiti tributari. Il secondo ricorrente deduceva la violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione e per erroneo riconoscimento dell'elemento soggettivo; la Corte rilevava che il termine prescrizionale, calcolato tenendo conto dell'interruzione e di una sospensione di 56 giorni, sarebbe maturato solo dopo la sentenza impugnata, quindi non era rilevabile nel giudizio di legittimità in quanto il ricorso era inammissibile. Quanto al dolo, la censura veniva giudicata non specifica e risolventesi in una alternativa lettura del fatto, senza attaccare realmente la motivazione né dedurre ritualmente il travisamento della prova.
Norme richiamate
art. 157 c.p.
richiamato per il calcolo del termine di prescrizione del reato
art. 161 c.p.
richiamato per tenere conto dell'interruzione della prescrizione nel computo del termine
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 606 c.p.p.
evocato implicitamente nel vaglio dei motivi di ricorso per violazione di legge e travisamento della prova, in relazione ai limiti del controllo di legittimità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a riproporre pedissequamente le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di violazione di legge in materia di elemento soggettivo o oggettivo del reato deve attaccare in modo puntuale l'iter argomentativo della decisione di merito; non è sufficiente offrire una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Il travisamento della prova non può essere denunciato con il semplice rinvio agli atti difensivi o a un generico richiamo delle risultanze processuali, ma richiede una specifica censura del contenuto probatorio e della sua lettura da parte del giudice di merito.
- La prescrizione non può essere rilevata in cassazione quando, per il calcolo del termine applicabile, essa sarebbe maturata solo dopo la sentenza impugnata e il ricorso è dichiarato inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa dell'impugnante, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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