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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24182/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore segnalato)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da un gruppo di società e da un imprenditore individuale nei confronti della banca, deducendo che il loro nominativo era stato illegittimamente segnalato alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia per un credito qualificato in sofferenza. I ricorrenti sostenevano di essersi accollati due mutui originariamente concessi dalla banca a una diversa società, di averne regolarmente pagato le rate e che, dopo il fallimento della società originaria debitrice, la banca avesse rifiutato il pagamento delle rate successive per evitare violazioni della par condicio creditorum. In primo grado la domanda era stata rigettata per difetto di prova sia dell’an debeatur sia dei danni. In appello la decisione era stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., poiché l’impugnazione si limitava ad affermare che la prova della segnalazione risultava 'per tabulas' senza indicare in modo specifico i documenti rilevanti. Successivamente i medesimi soggetti proponevano revocazione della sentenza di appello, lamentando errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. per non avere la Corte d’appello considerato due documenti dai quali, secondo loro, emergeva la segnalazione alla Centrale rischi a partire dal gennaio 1996. Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla revocazione, i ricorrenti deducevano violazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l’errore di fatto, mentre nel ricorso contro la sentenza di appello articolavano otto motivi: nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 24 Cost.; omesso esame di fatti decisivi veicolati da documenti prodotti; questioni su c.t.u., prova testimoniale e intervento dei terzi; violazione delle norme sulla specificità dei motivi di appello, sull’onere della prova e sulla responsabilità extracontrattuale bancaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza resa nel giudizio di revocazione, ritenendo che non vi fosse errore di fatto ma, al più, una critica al modo in cui la Corte d’appello aveva applicato l’art. 342 c.p.c., cioè un error iuris non deducibile con revocazione. Quanto al ricorso contro la sentenza di appello, la Corte ha accolto il secondo motivo, ritenendo decisivo il documento richiamato dai ricorrenti, che la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare per valutare la specificità dell’appello; ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinviato alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Le spese di legittimità di entrambi i giudizi riuniti sono state demandate al giudice del rinvio. È stato inoltre disposto, per il ricorso dichiarato inammissibile, l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la revocazione per errore di fatto è ammessa solo per una falsa percezione della realtà, risultante dagli atti, non per errori di valutazione o di diritto

  • art. 342 c.p.c.

    la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi prescinde dall’esame del merito e dei documenti, ma può essere censurata se il giudice ha omesso di considerare documenti decisivi per valutare la specificità del gravame

  • art. 346 c.p.c.

    le ulteriori censure che ripropongono domande o istanze istruttorie non decise in primo grado non integrano necessariamente motivi di appello autonomi

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    l’errore di diritto va fatto valere con il motivo di violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il mezzo per dedurre nullità processuali o della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l’omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo se il fatto è stato oggetto di discussione tra le parti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione immediata di un fatto decisivo, inequivocabilmente smentito o provato dagli atti; non ricorre quando la censura investe la valutazione del materiale processuale o l’interpretazione della norma applicata.
  • Se una sentenza dichiara inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi, la reale ratio decidendi è la carenza del requisito dell’impugnazione e non il merito della pretesa; le argomentazioni sul merito eventualmente svolte ad abundantiam non hanno autonoma efficacia decisoria.
  • Ai fini della specificità dell’appello, il giudice deve confrontarsi con i documenti specificamente richiamati dall’appellante quando questi siano indicati come decisivi per confutare la statuizione di primo grado; l’omessa considerazione di un documento decisivo può integrare vizio della decisione.
  • L’omesso esame di documenti o fatti può essere decisivo solo se la loro valutazione era necessaria per la statuizione impugnata; se la decisione si fonda su un presupposto processuale autonomo, l’omissione è irrilevante.
  • Nel giudizio di legittimità il ricorrente deve attaccare la vera ratio della decisione impugnata: se la censura colpisce una motivazione non decisiva o ad abundantiam, il motivo è inidoneo a scalfire la pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveDanno da illecito trattamentoConto correnteIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileResponsabilità civileBancario e finanziario
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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