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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26221/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per quattro ore al giorno mentre era sottoposto agli arresti domiciliari esecutivi ex art. 656, comma 10, c.p.p., sostenendo che tale possibilità sarebbe comunque garantita dalla disciplina della detenzione domiciliare sostitutiva (art. 56 L. 24/11/1981, n. 689) e denunciando una lesione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., nonché sollevando una questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 656, comma 10, c.p.p. e 47-ter Ord. pen.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: ha chiarito la differenza tra la misura alternativa ex art. 47-ter Ord. pen. e la pena della detenzione domiciliare sostitutiva ex art. 56 L. 689/1981, sottolineando che l'art. 656, comma 10, c.p.p. demanda al Magistrato di sorveglianza la gestione della custodia domestica e che la decisione del giudice di merito era fondata su ragioni di pericolosità e su insufficiente dimostrazione delle esigenze che giustificassero l'uscita dal domicilio. Pertanto la questione costituzionale è priva di rilevanza concreta. Il ricorrente è stato anche condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Il comma 10 prevede che il condannato sottoposto agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato e soggetto a sospensione dell'ordine di esecuzione rimanga nello stato detentivo in cui si trova e attribuisce al Magistrato di sorveglianza la competenza sulla gestione della custodia domestica; non conferisce un diritto automatico a uscire per quattro ore.

  • art. 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    Disciplina la detenzione domiciliare come misura alternativa alla detenzione carceraria, la cui applicazione e gestione rientrano nella competenza del Tribunale di sorveglianza che valuta la prognosi di reinserimento; è distinta dalla pena sostitutiva ex art. 56 L. 689/1981.

  • art. 56, legge 24 novembre 1981, n. 689

    Regola la pena della detenzione domiciliare sostitutiva direttamente applicata dal giudice della cognizione, con disposizioni che prevedono la possibilità di allontanarsi dal domicilio per alcune ore; tuttavia si tratta di un istituto diverso e applicato in diversa sede rispetto all'art. 656 c.p.p. e all'art. 47-ter Ord. pen.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella prospettata violazione del principio di uguaglianza: la Corte osserva che per ravvisare una violazione è necessario dimostrare una discriminazione normativa non giustificata; nel caso concreto la diversa disciplina e la valutazione discrezionale dei giudici rendono infondato il rilievo.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato a supporto delle considerazioni sulle finalità della pena e del reinserimento sociale; la Corte evidenzia che tali finalità sono considerate nella valutazione prognostica per le misure alternative.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La detenzione domiciliare sostitutiva (art. 56 L. 689/1981) è un'istituto sanzionatorio distinto dalla misura alternativa ex art. 47-ter Ord. pen. e dalla situazione prevista dall'art. 656, comma 10, c.p.p.; non esiste un diritto automatico, per chi è sottoposto ad arresti domiciliari esecutivi, alle 4 ore di allontanamento previste per la pena sostitutiva.
  • L'art. 656, comma 10, c.p.p. attribuisce al Magistrato/Tribunale di sorveglianza ampia discrezionalità nella gestione della custodia domiciliare e la valutazione si basa su elementi prognostici (reati commessi, precedenti, condotta, indagine socio-familiare, informazioni di polizia).
  • Una questione di illegittimità costituzionale è priva di rilevanza quando il giudice di merito abbia motivato il diniego con valutazioni concrete di pericolosità e mancanza di esigenze giustificative, anziché su un vuoto normativo.
  • Per ottenere autorizzazioni ad allontanarsi dal domicilio mentre si è agli arresti domiciliari è fondamentale documentare adeguatamente le esigenze (lavoro, cure, motivi familiari) e dimostrare un profilo di basso rischio (buona condotta, assenza di pendenze rilevanti), perché l'autorizzazione è rimessa alla discrezionalità del Magistrato di sorveglianza.
  • Nel sollevare un rilievo di violazione del principio di uguaglianza bisogna mostrare che esista una differenziazione normativa ingiustificata; differenze di disciplina tra istituti che perseguono finalità diverse non costituiscono necessariamente una illegittimità.

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