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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02720/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso formulata dalla parte ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, anche perché la controparte era rimasta intimata.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia, per quanto emerge dal testo, riguarda esclusivamente il giudizio di cassazione avverso una sentenza del Tribunale di Roma in materia di spese giudiziali civili. Prima della trattazione in camera di consiglio, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritto. La Corte ha quindi verificato la disciplina dell'art. 390 c.p.c., affermando che la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, produce estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte. È stato inoltre rilevato che gli adempimenti di notifica o comunicazione agli avvocati delle controparti servono solo a consentire l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante. Poiché la controparte era rimasta intimata, il giudizio è stato dichiarato estinto senza pronuncia sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere effettuata con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, o dal solo difensore munito di mandato speciale; la rinuncia produce effetti estintivi senza necessità di accettazione della controparte.

  • art. 391 c.p.c.

    Le comunicazioni/notifiche alle controparti sono funzionali ad ottenere l'adesione e a evitare la condanna alle spese del rinunziante.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Regola la trattazione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 306 c.p.c.

    È richiamato in contrapposizione: diversamente da quanto previsto per la rinuncia agli atti nel giudizio ordinario, in cassazione non è richiesta l'accettazione delle altre parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso è un atto unilaterale recettizio che determina l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere formalizzata con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale.
  • Le comunicazioni alla controparte in caso di rinuncia hanno una funzione essenzialmente pratica: consentire l'adesione e incidere sul regime delle spese, non sulla produzione dell'effetto estintivo.
  • Se la parte intimata non si costituisce, la dichiarazione di rinuncia al ricorso può condurre all'estinzione del giudizio senza statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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