Sentenza n. 7118/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento a) del diniego opposto SACE s.p.a. all’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente con la nota del 11.11.2025, con nota pec del 10.12.2025 a firma del responsabile p.t. Affari Legali; b) della nota prot. 0108915 del 18.12.2015 con la quale non veniva accolta la medesima istanza di accesso agli atti del 11.11.2025; e per l’accertamento della sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere l’accesso ed il conseguente ordine di esibizione dei documenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di accesso opposti da SACE S.p.A. e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in relazione alla documentazione concernente la cessione di crediti e l’intervento economico nell’amministrazione straordinaria di Acciaierie d’Italia S.p.A.
Esito
Favorevole al resistente (società resistente e ministero vigilante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto, ai sensi della l. 241/1990 e del d.lgs. 33/2013, l’ostensione degli accordi di cessione dei crediti intervenuti tra SACE e i creditori di Acciaierie d’Italia, degli atti relativi ai criteri di selezione dei crediti e al cronoprogramma dell’intervento, dell’elenco dei creditori ammessi in prededuzione e di ogni altro atto collegato all’intervento di sostegno economico. SACE ha negato l’accesso sostenendo l’inapplicabilità del d.lgs. 33/2013 alle società quotate e richiamando il proprio regolamento interno, che esclude dall’accesso la documentazione economico-finanziaria e patrimoniale, la corrispondenza con imprese, le promesse di garanzia e gli atti deliberativi. La ricorrente ha dedotto che SACE, quale società a controllo pubblico, fosse soggetta alla disciplina dell’accesso civico e, comunque, che l’istanza dovesse essere esaminata come accesso documentale, in presenza di un interesse diretto, concreto e attuale. Ha inoltre contestato l’applicazione automatica del regolamento interno, la carenza di istruttoria e motivazione, l’omesso bilanciamento degli interessi e la mancata valutazione dei singoli documenti. Quanto al Ministero, ha censurato il diniego fondato sulla mancata detenzione dei documenti, lamentando l’assenza di adeguate verifiche presso le articolazioni ministeriali, i commissari straordinari e SACE.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero e ne ha disposto l’estromissione. I documenti richiesti riguardavano infatti operazioni di gestione dell’impresa e di amministrazione dei beni rientranti nei poteri del commissario straordinario ai sensi dell’art. 40 d.lgs. 270/1999. Il Ministero esercita poteri di vigilanza e nomina gli organi della procedura, ma tale funzione non comporta la detenzione di tutta la documentazione relativa alle singole operazioni commissariali. Il giudice ha affermato che la materiale disponibilità dei documenti è presupposto del diritto di accesso e fatto costitutivo della pretesa, la cui prova grava sul richiedente. In assenza di elementi contrari, è stata ritenuta attendibile la dichiarazione ministeriale di non detenzione; non è possibile ordinare l’esibizione di documenti non detenuti dall’amministrazione. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Quanto all’accesso civico, il TAR ha ritenuto applicabile l’esclusione prevista dall’art. 2-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013 per le società quotate, qualificando SACE come società rientrante in tale categoria. Quanto all’accesso documentale, il diniego di SACE è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base dell’art. 11 del regolamento interno, che sottrae all’accesso la documentazione economico-finanziaria e patrimoniale di persone, gruppi e imprese, la corrispondenza con esse, le promesse e garanzie assicurative e gli atti degli organi deliberativi. I documenti richiesti sono stati considerati obiettivamente riconducibili a tali categorie. Il TAR ha inoltre ritenuto che, in presenza di una chiara esclusione regolamentare prevista in attuazione dell’art. 24 l. 241/1990, SACE non fosse tenuta a svolgere un ulteriore bilanciamento concreto tra interesse ostensivo e interessi tutelati. Il diniego è stato quindi ritenuto sufficiente anche sotto il profilo dell’obbligo di motivazione. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Il giudizio sull’accesso presuppone che l’amministrazione intimata sia legittimata passivamente in quanto detentrice dei documenti richiesti.
art. 2697, comma 1, c.c.
La prova della materiale disponibilità dei documenti, quale fatto costitutivo della pretesa ostensiva, grava sul richiedente.
art. 40 d.lgs. 270/1999
Le operazioni relative alla gestione dell’impresa e all’amministrazione dei beni nell’amministrazione straordinaria rientrano nei poteri del commissario straordinario.
art. 2-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013
La disciplina dell’accesso civico non si applica alle società quotate, secondo la qualificazione richiamata dal giudice.
art. 2, comma 1, lett. p), d.lgs. 175/2016
La disposizione è richiamata per individuare la nozione di società quotata rilevante ai fini dell’esclusione dall’accesso civico.
art. 22 l. 241/1990
La disciplina dell’accesso documentale si applica ai soggetti pubblici e ai soggetti privati limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
art. 24 l. 241/1990
Consente di individuare categorie di documenti sottratte all’accesso; il giudice ha ritenuto legittima l’esclusione regolamentare riferita alla documentazione economico-finanziaria, alla corrispondenza con imprese, alle garanzie e agli atti deliberativi.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione del diniego è assolto quando il provvedimento richiama una previsione regolamentare applicabile e consente di individuare le ragioni dell’esclusione.
Massime di principio
- Nel giudizio per l’accesso, la materiale detenzione dei documenti da parte dell’amministrazione destinataria dell’istanza costituisce presupposto della legittimazione passiva e fatto costitutivo della pretesa ostensiva; il relativo onere probatorio grava sul richiedente.
- La funzione ministeriale di vigilanza su una procedura di amministrazione straordinaria non implica, di per sé, la detenzione di tutta la documentazione relativa alle singole operazioni compiute dal commissario straordinario.
- Quando l’amministrazione dichiara espressamente e attendibilmente di non detenere i documenti richiesti, e il richiedente non offre elementi probatori contrari, il giudice non può ordinare l’ostensione di documenti privi di un oggetto materialmente disponibile.
- L’esclusione soggettiva di una società quotata dall’ambito dell’accesso civico non impedisce in astratto l’esame dell’accesso documentale, ma quest’ultimo può essere legittimamente negato quando i documenti richiesti rientrino in categorie sottratte all’accesso da una previsione regolamentare adottata in attuazione dell’art. 24 l. 241/1990.
- Quando una previsione regolamentare sottrae oggettivamente all’accesso determinate categorie documentali, l’amministrazione non è tenuta a svolgere un ulteriore bilanciamento caso per caso tra interesse ostensivo e interessi tutelati, purché i documenti richiesti siano riconducibili con chiarezza alla categoria esclusa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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