Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3400/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma quanto ai ricorsi n. 3426 del 2025 e n. 3472 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 2665 del 5 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202503426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il silenzio-assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari vicini e comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Wind Tre e Cellnex hanno appellato la sentenza del TAR Lazio deducendo, in rito, la tardività del ricorso originario, la carenza di legittimazione e interesse dei proprietari vicini e l’inammissibilità delle censure; nel merito, hanno contestato il difetto di istruttoria ritenuto dal TAR, sostenendo che non spettasse agli operatori dimostrare l’assenza o l’inidoneità dei siti preferenziali previsti dal regolamento comunale, nonché la legittimità dell’art. 3 del regolamento antenne di Roma Capitale, ritenuto incompatibile con il potere comunale di localizzazione degli impianti. È stata inoltre contestata la rilevanza delle censure relative alla salute e al principio di precauzione. I proprietari appellati hanno eccepito l’inammissibilità della relazione tecnica prodotta in appello e chiesto il rigetto degli appelli.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito gli appelli e ha ammesso le relazioni tecniche depositate in secondo grado, qualificandole come argomentazioni difensive e non come nuovi documenti vietati dall’art. 104, comma 2, c.p.a. Ha respinto l’eccezione di tardività: poiché i proprietari non contestavano ogni possibile edificazione, ma la specifica installazione della stazione radio base, la censura riguardava il quomodo dell’intervento. Il termine decorreva quindi dal momento in cui l’opera era divenuta oggettivamente riconoscibile come antenna, individuato nell’8 luglio 2024, e non dal mero avvio dei lavori preparatori del 3 giugno 2024. Ha riconosciuto la legittimazione derivante dalla vicinitas e l’interesse a ricorrere, essendo sufficiente la prospettazione non implausibile di un possibile pregiudizio all’ambiente circostante, alla qualità della vita o al valore dell’immobile; la concreta sussistenza del danno appartiene al merito. Nel merito, ha confermato il difetto di istruttoria: il regolamento comunale vincolava l’amministrazione a verificare, prima dell’autorizzazione anche tacita, l’esistenza di siti preferenziali, in particolare aree comunali, idonei a garantire la medesima copertura. L’onere di accertare e provare l’esistenza di un sito preferenziale concretamente alternativo spettava a Roma Capitale, non all’operatore. Il silenzio-assenso non esonerava l’amministrazione dall’istruttoria necessaria e la relazione tecnica formata successivamente non poteva sanare il difetto originario. È stata invece respinta la censura contro l’art. 3 del regolamento, ritenuto compatibile con l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 perché introduce criteri preferenziali, non divieti generalizzati, lasciando utilizzabili le altre aree quando quelle preferenziali siano impossibili, inidonee o insufficienti. Gli appelli sono stati quindi respinti. Tuttavia, poiché la stazione radio base era già stata installata, la sentenza non ha disposto effetti demolitori immediati: ha imposto a Roma Capitale il riesercizio del potere, previa rinnovazione della conferenza di servizi e integrazione dell’istruttoria. L’amministrazione dovrà adottare una nuova autorizzazione, espressa o tacita, oppure rigettare l’istanza; solo in quest’ultimo caso potrà ordinare la demolizione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    Il comma 10 prevede il silenzio-assenso sull’istanza autorizzatoria per l’installazione dell’impianto.

    La formazione del silenzio-assenso non esonera l’amministrazione dallo svolgimento di un’istruttoria puntuale ed esaustiva sui presupposti dell’autorizzazione.

  • art. 44, comma 7, d.lgs. 259/2003

    La conferenza di servizi prevista dalla disposizione costituisce istituto di semplificazione procedimentale.

    La conferenza deve essere rinnovata nel riesercizio del potere, integrando la verifica sui siti preferenziali.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso deve essere notificato entro il termine decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

    La piena conoscenza richiede la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività, non la conoscenza integrale degli atti procedimentali; per l’installazione di una stazione radio base il termine decorre quando l’opera è oggettivamente riconoscibile nella sua specifica consistenza e finalità.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    La disposizione limita la produzione di nuovi documenti in appello, salvo i casi previsti.

    Non è vietata la produzione di una relazione che costituisca mera argomentazione difensiva, formatasi per sostenere i motivi di appello, anziché nuovo documento probatorio rilevante.

  • art. 8, comma 6, legge n. 36/2001

    La disposizione vieta limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base.

    È compatibile con la norma un regolamento che individui aree preferenziali, purché non introduca divieti generalizzati e lasci utilizzabili aree alternative quando quelle preferenziali siano impossibili, inidonee o insufficienti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato quale sede nella quale l’amministrazione può individuare un sito preferenziale concretamente idoneo, ma la decisione non fonda su questa disposizione una statuizione autonoma.

  • art. 96, comma 1, c.p.a.

    È stato applicato per riunire gli appelli proposti contro la medesima sentenza.

Massime di principio

  • Quando il terzo vicino contesta l’installazione di una specifica infrastruttura di comunicazione elettronica, il termine per impugnare il titolo non decorre necessariamente dal mero avvio dei lavori preparatori, ma dal momento in cui l’opera diviene oggettivamente riconoscibile nella sua specifica consistenza e finalità; il decorso anticipato può essere dimostrato dal controinteressato anche mediante presunzioni di concreta anteriore conoscenza.
  • La vicinitas rispetto all’impianto è idonea a fondare la legittimazione ad agire e, quando sia prospettato in modo non implausibile un possibile pregiudizio all’ambiente, alla qualità della vita o al valore dell’immobile, anche l’interesse a ricorrere. La prova concreta della nocività o del danno attiene al merito e non alle condizioni dell’azione.
  • Il silenzio-assenso previsto per l’autorizzazione degli impianti di comunicazione elettronica produce effetti equivalenti a quelli di un provvedimento espresso, ma non deresponsabilizza l’amministrazione: prima della formazione del titolo tacito essa deve svolgere l’istruttoria necessaria a verificare tutti i presupposti legali e regolamentari dell’intervento.
  • Quando un regolamento comunale individua siti preferenziali per la localizzazione degli impianti e l’amministrazione si è autovincolata a tali criteri, il Comune deve verificare e rendere esplicita, prima dell’autorizzazione, l’eventuale impossibilità, inidoneità o insufficienza dei siti preferenziali concretamente alternativi. L’onere di tale accertamento grava sull’amministrazione, non sull’operatore mediante una prova generalizzata dell’inidoneità di tutte le aree alternative.
  • Una relazione tecnica formata dopo la conclusione del procedimento non può sostituire né sanare la mancata istruttoria amministrativa originaria sui siti preferenziali.
  • L’individuazione regolamentare di aree preferenziali per gli impianti di comunicazione elettronica non è di per sé illegittima ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, purché operi come criterio localizzativo e non si traduca in divieti generalizzati o in una pianificazione esclusiva che renda difficoltosa la funzionalità del servizio.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.