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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33831/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha unificato, ex art. 671 c.p.p., due condanne pronunciate in distinti giudizi con rito abbreviato. Il ricorrente censura il calcolo della continuazione: sostiene che il G.E. ha posto a base del calcolo la pena prevista nella sentenza ritenuta più grave nella misura precedente alla riduzione per il rito abbreviato invece della pena concretamente inflitta (già decurtata di un terzo), e che analoghe riduzioni dovevano essere applicate anche agli aumenti per continuazione relativi ai reati satellite.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta l'operazione del G.E., che ha seguito il principio consolidato: individuare la pena base nella sua entità prima della diminuzione per il rito abbreviato, applicare su tale pena l'aumento per continuazione e successivamente applicare la diminuzione di un terzo sull'intero ottenuto. La Corte ha richiamato la giurisprudenza rilevante (Sez.1, Ben Salam 2019 e Sez. U. 2007) e ha precisato che la recente pronuncia delle Sezioni Unite Giampà (2023) non modifica il criterio ove si tratti di pene temporanee (caso della presente causa). Condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che consente al giudice dell'esecuzione di unificare più sentenze per determinare la pena complessiva; qui usata quale fondamento procedurale per il calcolo della continuazione in sede esecutiva.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Indica il criterio per l'individuazione della "violazione più grave" ai fini della continuazione e della determinazione della pena base su cui operare gli aumenti; la decisione ha applicato tale criterio considerando la pena del reato più grave nella misura precedente alla diminuzione per il rito, se si tratta di pene temporanee.

  • art. 442 cod. proc. pen., comma 2

    Norma che disciplina la diminuzione della pena per il rito abbreviato (riduzione di un terzo); nella motivazione è ricondotta a diminuente di natura processuale, da applicare dopo le ordinarie operazioni di dosimetria sostanziale.

  • Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Ben Salam, Rv. 276838

    Principio applicato: in sede esecutiva, per reati giudicati con distinti giudizi abbreviati, la pena base si individua nella sua entità precedente alla diminuente per il rito abbreviato; sull'ammontare così determinato si applica l'aumento per continuazione e infine si computa la diminuente per il rito sull'intero.

  • Sez. U., n. 45583 del 25/10/2007, P.G. in proc. Volpe e altri, Rv. 237692

    Affermata la regola secondo cui la riduzione per il rito abbreviato è un'operazione successiva rispetto alle altre operazioni di dosimetria della pena attribuite al giudice, ossia una diminuente processuale da applicare dopo la determinazione della pena.

  • Sez. U., n. 7029 del 28/09/2023 (dep. 2024), Giampà, Rv. 285865

    Chiarimento che l'interpretazione della norma assume rilievo soprattutto quando sono coinvolte pene particolari (ergastolo) o il criterio moderatore dell'art. 78 c.p.; per le pene temporanee l'ordine delle operazioni (riduzione applicata sui singoli addendi o sul totale) non incide sul risultato finale.

Massime di principio

  • Quando si unificano sentenze emesse con rito abbreviato, la pena base per la continuazione si individua generalmente nella misura precedente alla riduzione per il rito; l'aumento per continuazione si applica su quella base e la diminuzione per il rito si calcola sull'intero risultante.
  • La diminuzione per il rito abbreviato è da considerare una diminuente di natura processuale e, pertanto, va applicata dopo le ordinarie operazioni di dosimetria sostanziale.
  • La regola di cui sopra è neutrale rispetto alle pene temporanee (non modifica l'esito finale se la riduzione viene applicata sui singoli addendi o sul totale), mentre assume rilevanza quando nelle sentenze c'è l'ergastolo o il criterio moderatore dell'art.78 c.p.; in tali ipotesi occorre verificare con attenzione quale pena debba essere considerata come "più grave" ai fini del calcolo.
  • In caso di calcolo della continuazione, occorre sempre: 1) individuare il reato più grave e la relativa pena di riferimento, 2) applicare gli aumenti per continuazione, 3) sommare le pene rideterminate per i reati satelliti e 4) applicare eventuali diminuenti processuali (es. rito abbreviato) sull'intero.
  • Se si contesta il computo, la difesa dovrebbe verificare se le sentenze unificate comprendano pene non temporanee o criteri speciali che possano mutare l'ordine operativo; in assenza di tali elementi la giurisprudenza consolidata sostiene l'operazione come corretta.

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