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Sentenza

Sentenza n. 9303/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento della deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea n. 1007 dell'11.7.2025, relativa alla “aggiudicazione della gara comunitaria a procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. n. 54 comma 4 lett. a) e n. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di Dispositivi medici e protesi per terapia antalgica, suddivisa in 54 lotti, per la durata di 24 mesi ed eventuale rinnovo di 12 mesi e proroga tecnica semestrale, occorrenti alle seguenti Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio: Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Andrea (Capofila), ASL Roma 5, ASL Rieti, ASL Viterbo, Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata”, nella parte relativa al lotto 40 (CIG 99266556D8)“catetere venoso periferico monolume in poliuretano power injectable con sistema d'inserzione integrato nel manipolo”; - del verbale di gara del 14.1.2025, nella parte relativa al lotto 40; - di ogni altro atto connesso, ivi compresi i verbali delle sedute riservate del 5.11.2024 e 19.12.2024, citati nel verbale del 15.1.2025 ma ancora non resi accessibili dall'AOU Sant'Andrea, nella parte relativa al lotto 40.

Giustizia amministrativa202515196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 40 della gara per la fornitura di cateteri venosi periferici e relativi verbali di gara

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 40, sostenendo che il prodotto offerto dall’aggiudicataria fosse privo della caratteristica tecnica richiesta dalla lex specialis, consistente nel sistema d’inserzione integrato nel manipolo. Ha dedotto violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, degli artt. 94, comma 1, lettera a), e 95 d.lgs. 50/2016, degli artt. 16.1, 18.1 e 18.2 del disciplinare, dell’art. 12 del capitolato tecnico e degli allegati A1 e A3, nonché eccesso di potere per falso supposto di fatto, difetto di motivazione e illogicità. In subordine, ha contestato l’attribuzione del punteggio massimo per il criterio relativo alla disponibilità nelle lunghezze di 8 e 10 cm, sebbene il prodotto dell’aggiudicataria fosse disponibile nelle lunghezze di 4, 6, 8 e 12 cm, nonché il punteggio massimo attribuito per la qualità del servizio post-vendita. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’esclusione dell’aggiudicataria e l’aggiudicazione del lotto, ovvero il subentro nel contratto. L’Amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso e, nel merito, la conformità del prodotto e l’applicabilità del principio di equivalenza.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità. La deliberazione di aggiudicazione indicava soltanto l’operatore aggiudicatario e non consentiva di conoscere il prodotto concretamente offerto; non era esigibile dalla concorrente una ricerca sul sito web dell’aggiudicataria per ricavare ipoteticamente le caratteristiche dell’offerta. La concorrente aveva presentato tempestivamente l’istanza di accesso cinque giorni dopo la pubblicazione dell’aggiudicazione e il termine per impugnare decorreva dalla conoscenza della documentazione di gara, resa disponibile solo nel novembre 2025, anche in ragione del comportamento dilatorio dell’Amministrazione. Nel merito, il ricorso è stato accolto per la fondatezza della censura relativa alla mancanza del sistema d’inserzione integrato nel manipolo. Il TAR ha ritenuto che tale caratteristica, indicata nella descrizione del lotto senza distinzione rispetto a requisiti minimi o specifiche meramente funzionali e non oggetto di autonoma attribuzione di punteggio, individuasse una qualità strutturale essenziale del prodotto. Il dispositivo offerto dall’aggiudicataria, privo di tale caratteristica, costituiva aliud pro alio e non poteva essere ammesso. Inoltre, l’aggiudicataria non aveva assolto l’onere previsto dall’art. 16 del disciplinare di dimostrare, con motivazioni e documentazione, l’equivalenza funzionale del prodotto. L’accoglimento della censura principale ha reso improcedibili per carenza d’interesse le contestazioni sui punteggi relativi alle lunghezze e al servizio post-vendita. Il TAR ha annullato gli atti impugnati limitatamente al lotto 40, dichiarato l’inefficacia dell’eventuale contratto stipulato e disposto che la stazione appaltante procedesse alla nuova aggiudicazione in favore della ricorrente e agli atti conseguenti, nel rispetto del codice dei contratti pubblici. L’Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.a.

    Il termine per impugnare l’aggiudicazione decorre, in presenza di una tempestiva istanza di accesso e di comportamenti dilatori dell’Amministrazione, dalla conoscenza effettiva degli atti di gara necessari a individuare i vizi dedotti.

  • art. 68 d.lgs. 50/2016

    Il principio di equivalenza consente l’ammissione di prodotti non identici soltanto quando ne sia dimostrata la conformità sostanziale e funzionale alle specifiche richieste; non opera rispetto a un aliud pro alio.

  • art. 86 d.lgs. 50/2016

    La mancata offerta di requisiti minimi espressamente previsti dalla stazione appaltante comporta l’esclusione dalla gara.

  • art. 54, comma 4, lettera a), d.lgs. 50/2016

    Norma indicata quale base giuridica della procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura.

  • art. 60 d.lgs. 50/2016

    Norma indicata quale base giuridica della procedura aperta per l’affidamento della fornitura.

  • art. 16 del disciplinare di gara

    Per quanto attiene le caratteristiche tecniche descritte nel capitolato di gara esse sono puramente orientative per la identificazione del prodotto, ma non esclusive; nel predisporre l’offerta tecnica, il concorrente potrà tenere in considerazione il principio di equivalenza di cui all’art. 68 del DLgs 50/2016 secondo cui a fronte dei requisiti /caratteristiche richiesti è sempre possibile offrire soluzioni tecniche considerate equivalenti a patto che il concorrente dimostri l’equivalenza, in modo ritenuto soddisfacente presentando le motivazioni a supporto secondo la procedura prevista dal citato art.68. In mancanza le relative offerte saranno escluse per non conformità alle specifiche tecniche richieste.

    Anche quando la lex specialis consente soluzioni equivalenti, il concorrente deve dimostrare preventivamente e documentalmente l’equivalenza; in mancanza, l’offerta difforme deve essere esclusa.

Massime di principio

  • In una procedura di gara, il termine per impugnare l’aggiudicazione decorre dalla conoscenza degli atti di gara necessari a individuare i vizi dedotti quando il concorrente abbia presentato tempestivamente un’istanza di accesso e l’Amministrazione abbia ritardato o ostacolato la conoscenza della documentazione; il ritardo dell’Amministrazione non può tradursi in un vantaggio processuale.
  • Il principio di equivalenza consente l’ammissione di un prodotto difforme dalle specifiche tecniche soltanto quando la difformità non integri un aliud pro alio e sia dimostrata la conformità sostanziale e funzionale alle esigenze espresse dalla lex specialis.
  • Quando la lex specialis indica una caratteristica tecnica nella descrizione dell’oggetto della fornitura, senza esplicitare finalità funzionali alternative e senza qualificarla come criterio valutabile, tale caratteristica può assumere natura strutturale ed essenziale; la sua mancanza rende l’offerta sostanzialmente diversa da quella richiesta.
  • L’onere di dimostrare l’equivalenza funzionale grava sul concorrente che offre un prodotto difforme, soprattutto quando il disciplinare imponga la presentazione di motivazioni e documentazione a supporto; la stazione appaltante non può giustificare per la prima volta in giudizio l’ammissione mediante una motivazione postuma non risultante dagli atti di gara.
  • L’ammissione di un’offerta priva di un requisito tecnico essenziale richiesto dalla lex specialis viola la par condicio, poiché consente a un operatore di partecipare con un prodotto diverso da quello che altri concorrenti erano stati indotti a offrire o per il quale altri operatori potrebbero essere stati dissuasi dal partecipare.
  • L’accoglimento della censura relativa alla mancata ammissione dell’aggiudicataria rende privo d’interesse l’esame delle ulteriori censure concernenti i punteggi attribuiti alla sua offerta, quando l’esclusione è già sufficiente a determinare la riedizione dell’aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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